(Parte V - Allegato IV)
ALLEGATO IV 
 
IMPIANTI E ATTIVITA' IN DEROGA 
 
Parte I 
Impianti ed attivita' di cui all'articolo 272, comma 1 
 
  1. Non ricadono nell'elenco che segue gli impianti e  le  attivita'
in cui si utilizzano le  sostanze  o  i  preparati  classificati  dal
decreto  legislativo  3  febbraio  1997,  n.  52,  come  cancerogeni,
mutageni o  tossici  per  la  riproduzione  e  ai  quali  sono  state
assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61. 
  2. Le soglie di produzione e di consumo indicate nelle lettere  f),
t), u), v), w), x),  y),  si  intendono  riferite  all'insieme  delle
attivita' esercitate nello stesso luogo, mediante uno o piu' impianti
o macchinari e sistemi non fissi o operazioni manuali. 
  3. Il provvedimento previsto dall'articolo 272, comma 1,  non  puo'
essere adottato per gli impianti e le attivita' di  cui  al  punto  4
lettere da t) a z). 
  4. Elenco degli impianti e delle attivita': 
  a) Impianti adibiti esclusivamente  a  lavorazioni  meccaniche  con
esclusione di attivita' di verniciatura, trattamento superficiale dei
metalli e smerigliature. 
  b) Impianti di aspirazione situati in: 
  (1) laboratori orafi  in  cui  non  e'  effettuata  la  fusione  di
metalli; 
  (2) laboratori odontotecnici; 
  (3) esercizi in cui viene svolta attivita' estetica, sanitaria e di
servizio e cura della persona; 
  (4) officine ed altri laboratori annessi a scuole. 
  c) Impianti destinati  alla  decorazione  di  piastrelle  ceramiche
senza procedimento di cottura. 
  d)  Impianti  adibiti  esclusivamente  alle  seguenti   lavorazioni
tessili: preparazione, filatura, tessitura della trama, della  catena
o della maglia di  fibre  naturali,  artificiali  o  sintetiche,  con
eccezione dell'operazione di testurizzazione delle fibre sintetiche e
del bruciapelo; 
  nobilitazione di fibre, di filati, di  tessuti  limitatamente  alle
fasi  di  purga,  lavaggio,  candeggio  (ad  eccezione  dei  candeggi
effettuati  con  sostanze  in  grado  di  liberare  cloro  e/o   suoi
composti), tintura e finissaggio  a  condizione  che  tale  fase  sia
effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni: 
  i)  le  operazioni  in  bagno  acquoso  devono  essere  condotte  a
temperatura inferiore alla  temperatura  di  ebollizione  del  bagno,
oppure,  nel  caso  in  cui  siano  condotte  alla   temperatura   di
ebollizione del bagno, cio'  deve  avvenire  senza  utilizzazione  di
acidi, di alcali o di prodotti volatili, organici o inorganici, o, in
alternativa, all'interno di macchinari chiusi; 
  ii) le operazioni di asciugamento o essiccazione  e  i  trattamenti
con vapore espanso o a bassa pressione  devono  essere  effettuate  a
temperatura inferiore a 1500 e nell'ultimo  bagno  acquoso  applicato
alla merce  non  devono  essere  stati  utilizzati  acidi,  alcali  o
prodotti volatili, organici od inorganici. 
  e) Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense,  rosticcerie
e friggitorie. 
  f) Panetterie, pasticcerie ed affini con  un  utilizzo  complessivo
giornaliero di farina non superiore a 300 kg. 
  g) Stabulari acclusi a laboratori di ricerca e di analisi. 
  h) Serre. 
  i) Stirerie. 
  j) Laboratori fotografici. 
  k)  Autorimesse  e  officine  meccaniche  di  riparazioni  veicoli,
escluse quelle in cui si effettuano operazioni di verniciatura. 
  l) Autolavaggi. 
  Silos  per  materiali  da  costruzione  ad  esclusione  di   quelli
asserviti ad altri impianti. 
  n) Macchine per eliografia. 
  o)  Stoccaggio  e  movimentazione  di  prodotti  petrolchimici   ed
idrocarburi naturali estratti da giacimento, stoccati e movimentati a
ciclo chiuso o protetti da gas inerte. 
  p) Impianti di trattamento acque. 
  q) Macchinari a ciclo chiuso di concerie e pelliccerie. 
  r) Attivita' di seconde lavorazioni del vetro, successive alle fasi
iniziali di fusione, formatura e tempera,  ad  esclusione  di  quelle
comportanti operazioni di acidatura e satinatura. 
  s) Forni elettrici a volta  fredda  destinati  alla  produzione  di
vetro. 
  t) Trasformazione e  conservazione,  esclusa  la  surgelazione,  di
frutta,  ortaggi,  funghi  con  produzione  giornaliera  massima  non
superiore a 350 kg. 
  Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione,  di  carne
con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg. 
  v) Molitura di  cereali  con  produzione  giornaliera  massima  non
superiore a 500 kg. A tali attivita' non si applica  quanto  disposto
all'articolo 272, comma 1. 
  w) Lavorazione e conservazione, esclusa surgelazione, di  pesce  ed
altri prodotti alimentari marini con produzione  giornaliera  massima
non superiore a 350 kg. 
  x) Lavorazioni manifatturiere alimentari con  utilizzo  giornaliero
di materie prime non superiore a 350 kg. 
  y)  Trasformazioni  lattiero-casearie  con  produzione  giornaliera
massima non superiore a 350 kg. 
  z) Allevamento  di  bestiame  che,  per  ciascuna  delle  quantita'
indicate nella seguente tabella in funzione delle  categorie  animali
allevate,  dispone  di  almeno  un   ettaro   di   terreno   su   cui
l'utilizzazione agronomica degli effluenti e' effettuata in  base  al
decreto previsto dall'articolo 112, comma 2, della Parte Seconda  del
presente  decreto  ed  in  base  alle  relative  norme  regionali  di
attuazione, ove adottate. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
Parte II 
Impianti ed attivita' di cui all'articolo 272, comma 2 
 
  1. Le soglie di produzione e di consumo indicate nel paragrafo 2 si
intendono  riferite  all'insieme  delle  attivita'  esercitare  nello
stesso luogo, mediante uno o piu' impianti o macchinari e sistemi non
fissi o operazioni manuali. 
  2. Elenco degli impianti e delle attivita': 
  Pulizia a secco di tessuti e pellami con  utilizzo  di  impianti  a
ciclo aperto e utilizzo giornaliero massimo complessivo  di  solventi
non superiore a 20 kg. 
  Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli,  mezzi  e
macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e  utilizzo
complessivo  di  prodotti  vernicianti  pronti  all'uso   giornaliero
massimo complessivo non superiore a 20 kg. 
  Tipografia, litografia, scrigrafia, con utilizzo di prodotti per la
stampa  (inchiostri,  vernici   e   similari)   giornaliero   massimo
complessivo non superiore a 30 kg. 
  Produzione di prodotti  in  vetroresine  con  utilizzo  giornaliero
massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg. 
  Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie  plastiche
con utilizzo giornaliero massimo complessivo  di  materie  prime  non
superiore a 500 kg. 
  Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti  semifiniti  in
materiale  a  base  di  legno  con   utilizzo   giornaliero   massimo
complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg. 
  Verniciatura, laccatura, doratura di mobili  ed  altri  oggetti  in
legno con consumo massimo teorico di  solvente  non  superiore  a  15
tonnellate/anno. 
  Verniciatura di oggetti  vari  in  metalli  o  vetro  con  utilizzo
complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50
kg/g. 
  Panificazione, pasticceria e  affini  con  consumo  di  farina  non
superiore a 1500 kg/g. 
  Torrefazione di caffe' ed altri prodotti tostati con produzione non
superiore a 150 kg/g. 
  Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e  affini
con produzione complessiva non superiore a 500 kg/g. 
  Sgrassaggio superficiale dei metalli  con  consumo  complessivo  di
solventi non superiore a 10 kg/g. 
  Laboratori orafi con fusione di metalli  con  meno  di  venticinque
addetti. 
  Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche
con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/g. 
  Utilizzazione  di  mastici  e  colle  con  consumo  complessivo  di
sostanze collanti non superiore a 100 kg/g. 
  Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e
la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 200 kg/g. 
  Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/g. 
  Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro  in
forni in muffola discontinua con utilizzo  nel  ciclo  produttivo  di
smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/g. 
  Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta,
ortaggi, funghi con produzione non superiore a 1000 kg/g. 
  Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione,  di  carne
con produzione non superiore a 1000 kg/g. 
  Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g. 
  Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di  pesce  ed
altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a  1000
kg/g. 
  Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantita' non superiore a  1500
kg/g. 
  Pressofusione con utilizzo di metalli  e  leghe  in  quantita'  non
superiore a 100 kg/g. 
  Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime
non superiori a 1000 kg/g. 
  Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti  vernicianti  pronti
all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg. 
  Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliero
massimo non superiore a 100 kg. 
  Produzione  di  ceramiche  artistiche  esclusa  la  decoratura  con
utilizzo di materia prima giornaliero massimo non  superiore  a  3000
kg. 
  Produzione di carta, cartone e similari  con  utilizzo  di  materie
prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg. 
  Saldatura di oggetti e superfici metalliche. 
  Trasformazioni lattiero-casearie  con  produzione  giornaliera  non
superiore a 1000 kg.