(Parte VI - Allegato 5)
ALLEGATO 5 
 
  1.  Funzionamento   di   impianti   soggetti   ad   autorizzazione,
conformemente alla direttiva 96/61/Ce del Consiglio, del 24 settembre
1996, sulla prevenzione e la riduzione  integrate  dell'inquinamento.
include tutte le attivita' elencate nell'allegato I  della  direttiva
96/61/Ce, ad esclusione degli impianti o parti di impianti utilizzati
per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti  e
processi. 
  2. Operazioni di gestione dei rifiuti,  compresi  la  raccolta,  il
trasporto, il recupero e lo  smaltimento  di  rifiuti  e  di  rifiuti
pericolosi, nonche' la supervisione di tali operazioni e i  controlli
successivi sui siti di  smaltimento,  soggetti  ad  autorizzazione  o
registrazione, conformemente alle direttive del Consiglio 75/442/Cee,
del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti e 91/689/Cee, del 12 dicembre
1991, relativa ai rifiuti pericolosi. Tali operazioni comprendono tra
l'altro la gestione di siti di discarica ai sensi della direttiva del
Consiglio 1999/31/Ce, del 26 aprile 1999, concernente  le  operazioni
di  discarica  di   rifiuti,   e   il   funzionamento   di   impianti
d'incenerimento ai sensi della direttiva  2000/76/Ce  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000,  sull'incenerimento  di
rifiuti. 
  3. Tutti gli scarichi nelle acque interne  superficiali  che  siano
soggetti ad autorizzazione preventiva  conformemente  alla  direttiva
76/464/Cee  del   Consiglio,   del   4   maggio   1976,   concernente
l'inquinamento  provocato  da  certe  sostanze  pericolose  scaricate
nell'ambiente idrico della Comunita'. 
  4. Tutti gli scarichi di sostanze nelle acque sotterranee che siano
soggetti ad autorizzazione preventiva  conformemente  alla  direttiva
80/68/Cee  del  Consiglio,  del  17  dicembre  1979,  concernente  la
protezione delle acque  sotterranee  dall'inquinamento  provocato  da
certe sostanze pericolose. 
  5. Lo scarico o l'immissione di inquinanti nelle acque superficiali
o  sotterranee  che  sono  soggetti  a  permesso,  autorizzazione   o
registrazione conformemente alla direttiva 2000/60/Ce. 
  6. Estrazione e arginazione delle acque soggette ad  autorizzazione
preventiva conformemente alla direttiva 2000/60/Ce. 
  7.  Fabbricazione,  uso,  stoccaggio,  trattamento,   interramento,
rilascio nell'ambiente e trasporto sul sito di: 
    a) sostanze pericolose  definite  nell'articolo  2,  paragrafo  2
della  direttiva  67/548/Cee  del  Consiglio,  del  27  giugno  1967,
concernente  il  ravvicinamento   delle   disposizioni   legislative,
regolamentari  cd  amministrative  relative   alla   classificazione,
all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose; 
    b) preparati pericolosi definiti  nell'articolo  2,  paragrafo  2
della direttiva 1999/45/Ce del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle  disposizioni
legislative,  regolamentari  ed  amministrative  degli  Stati  membri
relative alla classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura
dei preparati pericolosi; 
    c) prodotti fitosanitari definiti nell'articolo  2,  paragrafo  1
della  direttiva  91/414/Cee  del  Consiglio,  del  15  luglio  1991,
relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari; 
    d) biocicli definiti nell'articolo 2,  paragrafo  1,  lettera  a)
della direttiva 98/8/Ce del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocicli in
quantitativi superiori. 
  8. Trasporto per strada, ferrovia, navigazione interna, mare o aria
di merci pericolose o di merci inquinanti  definite  nell'allegato  A
della  direttiva  94/55/Ce  del  Consiglio,  del  21  novembre  1994,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli  Stati  membri
relative al trasporto di merci pericolose su strada, o  nell'allegato
della direttiva 96/49/Ce del Consiglio, del 23 luglio  1996,  per  il
ravvicinamento delle legislazioni  degli  Stati  membri  relative  al
trasporto  di  merci  pericolose  per  ferrovia,  o  definite   nella
direttiva 93/75/Cee del Consiglio, del 13  settembre  1993,  relativa
alle condizioni  minime  necessarie  per  le  navi  dirette  a  porti
marittimi della Comunita' o che ne escono  e  che  trasportano  merci
pericolose o inquinanti. 
  9.  Funzionamento   di   impianti   soggetti   ad   autorizzazione,
conformemente alla direttiva 84/360/Cee del Consiglio, del 28  giugno
1984,  concernente  la  lotta   contro   l'inquinamento   atmosferico
provocato  dagli  impianti  industriali  relativamente  al   rilascio
nell'aria di una qualsiasi delle sostanze inquinanti coperte da detta
direttiva. 
  10.  Qualsiasi   uso   confinato,   compreso   il   trasporto,   di
microrganismi  geneticamente  modificati  definiti  nella   direttiva
90/219/Cee del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'impiego  confinato
di microrganismi geneticamente modificati. 
  11.  Qualsiasi  rilascio  deliberato  nell'ambiente,  trasporto   e
immissione  in  commercio  di  organismi   geneticamente   modificati
definiti nella direttiva 2001/18/Ce  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio. 
  12. Qualsiasi spedizione transfrontaliera  di  rifiuti  all'interno
dell'Unione  europea,  nonche'  in  entrata  e  in  uscita  dal   suo
territorio, che necessiti di un'autorizzazione o sia vietata ai sensi
del regolamento (Cee) n. 259/93 del Consiglio, del 1  febbraio  1993,
relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti
all'interno della Comunita' europea, nonche' in entrata e  in  uscita
dal suo territorio.