Art. 2.
                    Modifiche alla Parte seconda
  1.  Alla  Parte seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono
apportate le seguenti modifiche:
    a) all'articolo 10:
      1)  al  comma  2,  lettera c), dopo le parole: "ente e istituto
pubblico"  sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", ad eccezione delle
raccolte  delle  biblioteche  indicate  all'articolo 47, comma 2, del
decreto  del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di
quelle ad esse assimilabili";
      2)  al  comma  3,  lettera  e),  dopo le parole: "e particolari
caratteristiche  ambientali,"  sono inserite le seguenti: "ovvero per
rilevanza    artistica,    storica,   archeologica,   numismatica   o
etnoantropologica,"   e   le   parole:  "artistico  o  storico"  sono
soppresse;
      3)  al  comma  4,  lettera  b),  dopo  le  parole:  "le cose di
interesse  numismatico"  sono inserite le seguenti: "che, in rapporto
all'epoca,  alle  tecniche  e  ai materiali di produzione, nonche' al
contesto  di  riferimento,  abbiano carattere di rarita' o di pregio,
anche storico";
      4)  al  comma  4,  lettera  l),  le  parole:  "le  tipologie di
architettura rurale" sono sostituite dalle seguenti: "le architetture
rurali";
    b)  all'articolo 11, comma 1, lettera a), le parole: "e gli altri
ornamenti"   sono  sostituite  dalle  seguenti:  "ed  altri  elementi
decorativi";
    c) all'articolo 12:
      1) al comma 1, le parole: "del presente Titolo" sono sostituite
dalle seguenti: "della presente Parte";
      2)  al  comma 6, le parole: "Le cose di cui al comma 3 e quelle
di cui al comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "Le cose di cui al
comma 4 e quelle di cui al comma 5";
      3) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
  "10.  Il  procedimento  di  verifica  si  conclude entro centoventi
giorni dal ricevimento della richiesta.";
    d)  all'articolo  14, comma 3, la parola: "o" e' sostituita dalla
seguente: "e";
    e)  all'articolo  16,  comma  1,  dopo  la parola: "Avverso" sono
inserite  le seguenti: "il provvedimento conclusivo della verifica di
cui all'articolo 12 o";
    f)  all'articolo  17,  comma  5, dopo le parole: "beni culturali"
sono aggiunte, in fine, le seguenti: "in ogni sua articolazione";
    g)  all'articolo  20, comma 2, dopo le parole: "Gli archivi" sono
inserite le seguenti: "pubblici e gli archivi privati per i quali sia
intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13";
    h) all'articolo 21:
      1)   al  comma  1,  lettera  d),  dopo  le  parole:  "ai  sensi
dell'articolo  13" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", nonche' lo
scarto  di  materiale  bibliografico delle biblioteche pubbliche, con
l'eccezione  prevista  all'articolo  10, comma 2, lettera c), e delle
biblioteche  private per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai
sensi dell'articolo 13";
      2)  al  comma  1, lettera e), le parole: "di soggetti giuridici
privati"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "privati per i quali sia
intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13";
      3)  al  comma  4,  dopo  le  parole:  "del  soprintendente." e'
aggiunto il seguente periodo: "Il mutamento di destinazione d'uso dei
beni medesimi e' comunicato al soprintendente per le finalita' di cui
all'articolo 20, comma 1.";
      4)  al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se i
lavori    non    iniziano    entro    cinque    anni   dal   rilascio
dell'autorizzazione,  il  soprintendente  puo'  dettare  prescrizioni
ovvero  integrare  o  variare quelle gia' date in relazione al mutare
delle tecniche di conservazione.";
    i) all'articolo 22:
      1)  al  comma  3,  le parole: "Ove la soprintendenza proceda ad
accertamenti  di  natura tecnica, dandone preventiva comunicazione al
richiedente,"  sono  sostituite dalle seguenti: "Ove sorga l'esigenza
di  procedere ad accertamenti di natura tecnica, la soprintendenza ne
da' preventiva comunicazione al richiedente ed";
      2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  "4.  Decorso  inutilmente il termine stabilito, il richiedente puo'
diffidare  l'amministrazione  a  provvedere. Se l'amministrazione non
provvede  nei  trenta giorni successivi al ricevimento della diffida,
il richiedente puo' agire ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6
dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni.";
    l) all'articolo 28, comma 4, le parole: "di opere pubbliche" sono
sostituite   dalle  seguenti:  "di  lavori  pubblici"  e  le  parole:
"dell'opera pubblica" sono soppresse;
    m) all'articolo 29:
      1)  al  comma  8  le  parole:  "previo  parere della Conferenza
Stato-regioni" sono soppresse;
      2) al comma 9, secondo periodo, le parole: "previo parere della
Conferenza Stato-regioni" sono soppresse; dopo le parole: "dell'esame
finale," sono inserite le seguenti: "abilitante alle attivita' di cui
al  comma  6 e avente valore di esame di Stato,"; dopo le parole: "un
rappresentante del Ministero,", sono inserite le seguenti: "il titolo
accademico  rilasciato  a seguito del superamento di detto esame, che
e'  equiparato  al diploma di laurea specialistica o magistrale," ed,
in  fine,  e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  "Il  procedimento di
accreditamento  si  conclude con provvedimento adottato entro novanta
giorni  dalla  presentazione della domanda corredata dalla prescritta
documentazione.";
      3) dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
  "9-bis.  Dalla  data  di entrata in vigore dei decreti previsti dai
commi  7,  8  e  9,  agli effetti dell'esecuzione degli interventi di
manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate
di  beni  architettonici,  nonche'  agli  effetti  del  possesso  dei
requisiti  di qualificazione da parte dei soggetti esecutori di detti
lavori,  la  qualifica di restauratore di beni culturali e' acquisita
esclusivamente in applicazione delle predette disposizioni.";
      4)  al  comma  11 le parole: "o intese" sono soppresse; dopo le
parole:   "possono  essere  altresi'  istituite,"  sono  inserite  le
seguenti:  "ove  accreditate,";  e'  aggiunto,  in  fine, il seguente
periodo:  "All'attuazione  del presente comma si provvede nell'ambito
delle   risorse   umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione  vigente,  senza  nuovi  o maggiori oneri per la finanza
pubblica.";
    n)  all'articolo  30,  comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  "Copia  degli  inventari  e  dei  relativi aggiornamenti e'
inviata  alla  soprintendenza,  nonche' al Ministero dell'interno per
gli accertamenti di cui all'articolo 125.";
    o) all'articolo 37, comma 1, la parola: "immobili" e' soppressa;
    p) all'articolo 38:
      1)  nella  rubrica,  le  parole:  "Apertura  al  pubblico degli
immobili"   sono   sostituite  dalle  seguenti:  "Accessibilita'  del
pubblico ai beni culturali";
      2)  al comma 1, le parole: "Gli immobili" sono sostituite dalle
seguenti: "I beni culturali";
    q) all'articolo 44:
      1)  al  comma  1,  la  parola: "importanza" e' sostituita dalla
seguente: "pregio";
      2)  al  comma  4  e'  aggiunto,  in  fine, il seguente periodo:
"L'assicurazione  puo' essere sostituita dall'assunzione dei relativi
rischi da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 48, comma 5.";
    r)  all'articolo  46, comma 3, la parola: "o" e' sostituita dalla
seguente: "e";
    s) all'articolo 50, comma 1, le parole: "ed altri ornamenti" sono
sostituite dalle seguenti: "ed altri elementi decorativi di edifici";
    t) all'articolo 54:
      1)  al  comma  2, lettera a), le parole: "fino a quando non sia
intervenuta,  ove  necessario,  la  sdemanializzazione  a seguito del
procedimento  di  verifica previsto dall'articolo 12" sono sostituite
dalle  seguenti:  "fino alla conclusione del procedimento di verifica
previsto  dall'articolo  12. Se il procedimento si conclude con esito
negativo,  le  cose medesime sono liberamente alienabili, ai fini del
presente codice, ai sensi dell'articolo 12, commi 4, 5 e 6";
      2)  al  comma  2,  lettera  d), le parole: "quali testimonianze
dell'identita'   e   della   storia   delle   istituzioni  pubbliche,
collettive, religiose" sono soppresse;
    u)  all'articolo  55,  comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente: "a) l'alienazione assicuri la tutela, la fruizione pubblica
e la valorizzazione dei beni;";
    v)  all'articolo  57, comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, in
fine,  le  seguenti  parole:  "e  sono  trascritte  su  richiesta del
soprintendente nei registri immobiliari";
    z)   all'articolo   59,   comma   2,   lettera   c),  le  parole:
"dall'apertura  della  successione"  sono  sostituite dalle seguenti:
"dalla  comunicazione  notarile prevista dall'articolo 623 del codice
civile";
    aa)  all'articolo  60,  comma  1,  le parole: "al medesimo prezzo
stabilito  nell'atto  di alienazione" sono sostituite dalle seguenti:
"o   conferiti  in  societa',  rispettivamente,  al  medesimo  prezzo
stabilito  nell'atto  di  alienazione o al medesimo valore attribuito
nell'atto di conferimento";
    bb) all'articolo 62:
      1)  al  comma  2,  la  parola:  "trenta"  e'  sostituita  dalla
seguente:  "venti";  le  parole:  "la proposta" sono sostituite dalle
seguenti:  "una  proposta"; la parola: "motivata" e' soppressa e dopo
le  parole:  "della  spesa"  sono  aggiunte,  in  fine,  le seguenti:
"indicando  le  specifiche  finalita' di valorizzazione culturale del
bene";
      2) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Il
Ministero    puo'    rinunciare   all'esercizio   della   prelazione,
trasferendone  la  facolta'  all'ente  interessato entro venti giorni
dalla ricezione della denuncia.";
    cc)  all'articolo  70,  comma  3,  le  parole:  ",  in materia di
copertura  finanziaria della spesa e assunzione del relativo impegno"
sono soppresse;
    dd) all'articolo 106:
      1)  al comma 1, le parole: "Il Ministero" sono sostituite dalle
seguenti: "Lo Stato";
      2) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
  "2-bis.  Per  i  beni  diversi  da  quelli  indicati al comma 2, la
concessione  in  uso e' subordinata all'autorizzazione del Ministero,
rilasciata   a   condizione   che   il   conferimento  garantisca  la
conservazione  e  la  fruizione pubblica del bene e sia assicurata la
compatibilita'    della   destinazione   d'uso   con   il   carattere
storico-artistico  del  bene  medesimo.  Con l'autorizzazione possono
essere dettate prescrizioni per la migliore conservazione del bene.";
    ee)  all'articolo  107, comma 2, secondo periodo, dopo le parole:
"gia'  esistenti" sono inserite le seguenti: "nonche' quelli ottenuti
con tecniche che escludano il contatto diretto con l'originale";
    ff) l'articolo 112 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  112  (Valorizzazione  dei  beni  culturali  di  appartenenza
pubblica).  -  1.  Lo  Stato,  le  regioni  e gli altri enti pubblici
territoriali  assicurano  la  valorizzazione  dei beni presenti negli
istituti  e  nei  luoghi  indicati all'articolo 101, nel rispetto dei
principi fondamentali fissati dal presente codice.
  2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione
regionale disciplina le funzioni e le attivita' di valorizzazione dei
beni   presenti  negli  istituti  e  nei  luoghi  della  cultura  non
appartenenti  allo  Stato  o  dei  quali lo Stato abbia trasferito la
disponibilita' sulla base della normativa vigente.
  3.  La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli
istituti  e dei luoghi di cui all'articolo 101 e' assicurata, secondo
le   disposizioni   del   presente  Titolo,  compatibilmente  con  lo
svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.
  4.  Lo  Stato,  le  regioni  e gli altri enti pubblici territoriali
stipulano  accordi  per  definire  strategie  ed  obiettivi comuni di
valorizzazione,  nonche' per elaborare i conseguenti piani strategici
di  sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali
di  pertinenza  pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base
regionale   o   subregionale,  in  rapporto  ad  ambiti  territoriali
definiti,  e  promuovono  altresi'  l'integrazione,  nel  processo di
valorizzazione   concordato,   delle  infrastrutture  e  dei  settori
produttivi  collegati.  Gli accordi medesimi possono riguardare anche
beni  di  proprieta'  privata,  previo consenso degli interessati. Lo
Stato  stipula  gli  accordi  per il tramite del Ministero, che opera
direttamente  ovvero  d'intesa  con  le altre amministrazioni statali
eventualmente competenti.
  5.   Lo   Stato,  per  il  tramite  del  Ministero  e  delle  altre
amministrazioni  statali  eventualmente  competenti, le regioni e gli
altri  enti  pubblici  territoriali  possono costituire, nel rispetto
delle  vigenti disposizioni, appositi soggetti giuridici cui affidare
l'elaborazione e lo sviluppo dei piani di cui al comma 4.
  6.  In  assenza  degli  accordi di cui al comma 4, ciascun soggetto
pubblico  e'  tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha
comunque la disponibilita'.
  7.  Con  decreto  del Ministro sono definiti modalita' e criteri in
base  ai quali il Ministero costituisce i soggetti giuridici indicati
al comma 5 o vi partecipa.
  8.  Ai  soggetti  di  cui  al  comma  5 possono partecipare privati
proprietari  di  beni  culturali  suscettibili  di  essere oggetto di
valorizzazione,  nonche'  persone  giuridiche  private  senza fine di
lucro,  anche  quando  non  dispongano  di  beni  culturali che siano
oggetto  della  valorizzazione,  anche  quando non dispongano di beni
culturali  che  siano  oggetto della valorizzazione, a condizione che
l'intervento in tale settore di attivita' sia per esse previsto dalla
legge o dallo statuto.
  9. Anche indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4, possono
essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e
delle  altre  amministrazioni  statali  eventualmente  competenti, le
regioni,   gli   altri   enti   pubblici  territoriali  e  i  privati
interessati,  per  regolare servizi strumentali comuni destinati alla
fruizione  e  alla  valorizzazione di beni culturali. Con gli accordi
medesimi   possono   essere  anche  istituite  forme  consortili  non
imprenditoriali  per la gestione di uffici comuni. All'attuazione del
presente   comma   si   provvede  nell'ambito  delle  risorse  umane,
strumentali  e  finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.";
    gg) il comma 1 dell'articolo 114 e' sostituito dal seguente:
  "1.   Il   Ministero,   le   regioni  e  gli  altri  enti  pubblici
territoriali,  anche  con  il  concorso  delle universita', fissano i
livelli minimi uniformi di qualita' delle attivita' di valorizzazione
su   beni   di   pertinenza  pubblica  e  ne  curano  l'aggiornamento
periodico.";
    hh) l'articolo 115 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  115 (Forme di gestione). - 1. Le attivita' di valorizzazione
dei  beni  culturali  di  appartenenza pubblica sono gestite in forma
diretta o indiretta.
  2.   La   gestione   diretta  e'  svolta  per  mezzo  di  strutture
organizzative   interne  alle  amministrazioni,  dotate  di  adeguata
autonomia  scientifica,  organizzativa,  finanziaria  e  contabile, e
provviste  di  idoneo  personale tecnico. Le amministrazioni medesime
possono  attuare  la  gestione  diretta  anche  in  forma  consortile
pubblica.
  3.  La  gestione  indiretta  e' attuata tramite concessione a terzi
delle  attivita'  di  valorizzazione,  anche  in  forma  congiunta  e
integrata,  da  parte delle amministrazioni cui i beni appartengono o
dei  soggetti  giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma
5,  qualora siano conferitari dei beni ai sensi del comma 7, mediante
procedure   di   evidenza  pubblica,  sulla  base  della  valutazione
comparativa  di  specifici  progetti.  I  privati  che  eventualmente
partecipano  ai  soggetti  indicati  all'articolo  112,  comma 5, non
possono   comunque   essere  individuati  quali  concessionari  delle
attivita' di valorizzazione.
  4.  Lo  Stato,  le  regioni  e gli altri enti pubblici territoriali
ricorrono  alla  gestione  indiretta al fine di assicurare un miglior
livello  di  valorizzazione  dei beni culturali. La scelta tra le due
forme  di  gestione  indicate  ai  commi  2  e  3 e' attuata mediante
valutazione     comparativa     in    termini    di    sostenibilita'
economico-finanziaria  e  di  efficacia,  sulla  base  di  obbiettivi
previamente  definiti.  La gestione in forma indiretta e' attuata nel
rispetto dei parametri di cui all'articolo 114.
  5.  Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove conferitari dei
beni,  i  soggetti  giuridici  costituiti ai sensi dell'articolo 112,
comma  5,  regolano i rapporti con i concessionari delle attivita' di
valorizzazione   mediante  contratto  di  servizio,  nel  quale  sono
determinati,  tra l'altro, i contenuti del progetto di gestione delle
attivita'  di  valorizzazione  ed  i  relativi tempi di attuazione, i
livelli  qualitativi  delle  attivita' da assicurare e dei servizi da
erogare,  nonche' le professionalita' degli addetti. Nel contratto di
servizio  sono  indicati  i  servizi  essenziali  che  devono  essere
comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene.
  6.  Nel  caso  in  cui  la  concessione  a terzi delle attivita' di
valorizzazione sia attuata dai soggetti giuridici di cui all'articolo
112,   comma   5,  in  quanto  conferitari  dei  beni  oggetto  della
valorizzazione,  la  vigilanza sul rapporto concessorio e' esercitata
anche   dalle   amministrazioni  cui  i  beni  pertengono.  Il  grave
inadempimento,  da parte del concessionario, degli obblighi derivanti
dalla concessione e dal contratto di servizio, oltre alle conseguenze
convenzionalmente  stabilite,  determina  anche,  a  richiesta  delle
amministrazioni  cui  i  beni pertengono, la risoluzione del rapporto
concessorio  e  la  cessazione,  senza  indennizzo, degli effetti del
conferimento in uso dei beni.
  7.   Le  amministrazioni  possono  partecipare  al  patrimonio  dei
soggetti  di cui all'articolo 112, comma 5, anche con il conferimento
in  uso dei beni culturali che ad esse pertengono e che siano oggetto
della  valorizzazione.  Al di fuori dell'ipotesi prevista al comma 6,
gli  effetti  del  conferimento  si esauriscono, senza indennizzo, in
tutti i casi di cessazione dalla partecipazione ai soggetti di cui al
primo  periodo  o di estinzione dei medesimi. I beni conferiti in uso
non  sono  assoggettati  a  garanzia patrimoniale specifica se non in
ragione del loro controvalore economico.
  8.  Alla  concessione delle attivita' di valorizzazione puo' essere
collegata  la  concessione in uso degli spazi necessari all'esercizio
delle  attivita'  medesime,  previamente  individuati  nel capitolato
d'oneri.  La concessione in uso perde efficacia, senza indennizzo, in
qualsiasi caso di cessazione della concessione delle attivita'.
  9.  Alle  funzioni  ed  ai compiti derivanti dalle disposizioni del
presente  articolo  il  Ministero  provvede nell'ambito delle risorse
umane,  strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.";
    ii) l'articolo 116 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  116 (Tutela dei beni culturali conferiti o concessi in uso).
-  1. I beni culturali che siano stati conferiti o concessi in uso ai
sensi  dell'articolo  115,  commi  7 e 8, restano a tutti gli effetti
assoggettati  al regime giuridico loro proprio. Le funzioni di tutela
sono  esercitate  dal  Ministero in conformita' alle disposizioni del
presente  codice.  Gli  organi istituzionalmente preposti alla tutela
non  partecipano  agli  organismi  di gestione dei soggetti giuridici
indicati all'articolo 112, comma 5.";
    ll) all'articolo 122:
      1)  al  comma  1,  dopo  la lettera b) e' aggiunta la seguente:
"b-bis)  di  quelli  versati ai sensi dell'articolo 41, comma 2, fino
allo scadere dei termini indicati al comma 1 dello stesso articolo.";
      2)  al  comma  2,  dopo  la parola: "provvede" sono inserite le
seguenti: ", ove ancora operante,".
 
          Note all'art. 2:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 10 del citato decreto
          legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
          decreto:
              "Art.  10 (Beni culturali). - 1. Sono beni culturali le
          cose  immobili  e  mobili  appartenenti  allo  Stato,  alle
          regioni,  agli altri enti pubblici territoriali, nonche' ad
          ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche
          private  senza  fine  di  lucro,  che  presentano interesse
          artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
              2. Sono inoltre beni culturali:
                a) le  raccolte  di  musei,  pinacoteche,  gallerie e
          altri  luoghi  espositivi dello Stato, delle regioni, degli
          altri  enti  pubblici  territoriali,  nonche' di ogni altro
          ente ed istituto pubblico;
                b) gli  archivi  e  i  singoli documenti dello Stato,
          delle  regioni,  degli  altri  enti  pubblici  territoriali
          nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico;
                c) le   raccolte  librarie  delle  biblioteche  dello
          Stato,   delle   regioni,   degli   altri   enti  pubblici,
          territoriali,   nonche'  di  ogni  altro  ente  e  istituto
          pubblico  ad  eccezione  delle  raccolte  delle biblioteche
          indicate  all'art.  47, comma 2, del decreto del Presidente
          della  Repubblica  24 luglio  1977,  n. 616, e di quelle ad
          esse assimilabili.
              3. Sono altresi' beni culturali, quando sia intervenuta
          la dichiarazione prevista dall'art. 13:
                a) le cose immobili e mobili che presentano interesse
          artistico,   storico,   archeologico   o  etnoantropologico
          particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi
          da quelli indicati al comma 1;
                b) gli  archivi e i singoli documenti, appartenenti a
          privati,  che  rivestono  interesse storico particolarmente
          importante;
                c) le  raccolte  librarie, appartenenti a privati, di
          eccezionale interesse culturale;
                d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti
          che  rivestono  un  interesse  particolarmente importante a
          causa   del   loro  riferimento  con  la  storia  politica,
          militare,  della  letteratura, dell'arte e della cultura in
          genere,  ovvero  quali testimonianze dell'identita' e della
          storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
                e) le  collezioni  o  serie  di  oggetti,  a chiunque
          appartenenti   che,  per  tradizione,  fama  e  particolari
          caratteristiche    ambientali,    ovvero    per   rilevanza
          artisitica,    storica,    archeologica,    numismatica   o
          etnoantropologica,  rivestono come complesso un eccezionale
          interesse.
              4.  Sono  comprese tra le cose indicate al comma 1 e al
          comma 3, lettera a):
                a) le  cose  che  interessano  la  paleontologia,  la
          preistoria e le primitive civilta';
                b) le  cose di interesse numismatico che, in rapporto
          all'epoca,  alle  tecniche  e  ai  materiali di produzione,
          nonche'  al  contesto  di riferimento, abbiano carattere di
          rarita' o di pregio, anche storico;
                c) i  manoscritti,  gli  autografi,  i  carteggi, gli
          incunaboli,  nonche' i libri, le stampe e le incisioni, con
          relative matrici, aventi carattere di rarita' e di pregio;
                d) le  carte  geografiche  e  gli  spartiti  musicali
          aventi carattere di rarita' e di pregio;
                e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le
          pellicole  cinematografiche  ed  i  supporti audiovisivi in
          genere, aventi carattere di rarita' e di pregio;
                f) le  ville,  i  parchi  e  i  giardini  che abbiano
          interesse artistico o storico;
                g) le  pubbliche  piazze,  vie,  strade e altri spazi
          aperti urbani di interesse artistico o storico;
                h) i   siti   minerari   di   interesse   storico  od
          etnoantropologico;
                i) le   navi   e   i  galleggianti  aventi  interesse
          artistico, storico od etnoantropologico;
                l) le architetture rurali aventi interesse storico od
          etnoantropologico  quali testimonianze dell'economia rurale
          tradizionale.
              5.  Salvo  quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non
          sono  soggette  alla disciplina del presente titolo le cose
          indicate  al  comma 1  e  al comma 3, lettere a) ed e), che
          siano  opera  di  autore  vivente  o  la cui esecuzione non
          risalga ad oltre cinquanta anni.".
              - Si  riporta  il testo dell'art. 11 del citato decreto
          legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
          decreto:
              "Art.  11  (Beni  oggetto di specifiche disposizioni di
          tutela).   1.  Fatta  salva  l'applicazione  dell'art.  10,
          qualora  ne  ricorrano  presupposti e condizioni, sono beni
          culturali, in quanto oggetto di specifiche disposizioni del
          presente titolo:
                a) gli  affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi,
          le  iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi,
          di  edifici,  esposti  o  non  alla  pubblica vista, di cui
          all'art. 50, comma 1;
                b) gli studi d'artista, di cui all'art. 51;
                c) le aree pubbliche di cui all'art. 52;
                d) le  opere  di  pittura,  di scultura, di grafica e
          qualsiasi  oggetto  d'arte  di  autore  vivente  o  la  cui
          esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, di cui agli
          articoli 64 e 65;
                e) le   opere   dell'architettura   contemporanea  di
          particolare valore artistico, di cui all'art. 37;
                f) le  fotografie,  con  relativi negativi e matrici,
          gli  esemplari  di opere cinematografiche, audiovisive o di
          sequenze  di  immagini  in  movimento, le documentazioni di
          manifestazioni,  sonore  o verbali, comunque realizzate, la
          cui  produzione  risalga  ad oltre venticinque anni, di cui
          all'art. 65;
                g) i mezzi di trasporto aventi piu' di settantacinque
          anni, di cui agli articoli 65 e 67, comma 2;
                h) i  beni e gli strumenti di interesse per la storia
          della  scienza  e  della  tecnica  aventi piu' di cinquanta
          anni, di cui all'art. 65;
                i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in
          materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra
          mondiale, di cui all'art. 50, comma 2.".
              - Si  riporta  il testo dell'art. 12 del citato decreto
          legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
          decreto:
              "Art.  12  (Verifica dell'interesse culturale). - 1. Le
          cose  immobili  e mobili indicate all'art. 10, comma 1, che
          siano  opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione
          risalga  ad  oltre  cinquanta  anni,  sono  sottoposte alle
          disposizioni  della  presente  Parte  fino a quando non sia
          stata effettuata la verifica di cui al comma 2.
              2.  I  competenti  organi del Ministero, d'ufficio o su
          richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e
          corredata  dai  relativi  dati  conoscitivi,  verificano la
          sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico
          o  etnoantropologico  nelle  cose  di cui al comma 1, sulla
          base  di  indirizzi  di  carattere  generale  stabiliti dal
          Ministero  medesimo  al  fine  di assicurare uniformita' di
          valutazione.
              3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui
          al  comma 2  e'  corredata  da  elenchi  dei  beni  e dalle
          relative    schede    descrittive.   I   criteri   per   la
          predisposizione  degli  elenchi,  le modalita' di redazione
          delle  schede  descrittive  e  di trasmissione di elenchi e
          schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di
          concerto  con  l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili
          in  uso  all'amministrazione  della  difesa,  anche  con il
          concerto  della  competente Direzione generale dei lavori e
          del  demanio.  Il  Ministero  fissa,  con  propri decreti i
          criteri   e  le  modalita'  per  la  predisposizione  e  la
          presentazione delle richieste di verifica, e della relativa
          documentazione  conoscitiva,  da parte degli altri soggetti
          di cui al comma 1.
              4.  Qualora  nelle cose sottoposte a schedatura non sia
          stato  riscontrato  l'interesse  di cui al comma 2, le cose
          medesime  sono escluse dall'applicazione delle disposizioni
          del presente titolo.
              5.  Nel  caso  di  verifica  con esito negativo su cose
          appartenenti  al demanio dello Stato, delle regioni e degli
          altri  enti  pubblici  territoriali, la scheda contenente i
          relativi  dati  e' trasmessa ai competenti uffici affinche'
          ne  dispongano  la  sdemanializzazione, qualora, secondo le
          valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino
          altre ragioni di pubblico interesse.
              6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5
          per  le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono
          liberamente alienati ai fini del presente codice.
              7.  L'accertamento  dell'interesse  artistico, storico,
          archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformita'
          agli  indirizzi  generali  di  cui  al comma 2, costituisce
          dichiarazione   ai   sensi  dell'art.  13  ed  il  relativo
          provvedimento e' trascritto nei modi previsti dall'art. 15,
          comma 2.  I  beni  restano  definitivamente sottoposti alle
          disposizioni del presente titolo.
              8.  Le  schede descrittive degli immobili di proprieta'
          dello   Stato  oggetto  di  verifica  con  esito  positivo,
          integrate   con   il   provvedimento  di  cui  al  comma 7,
          confluiscono  in  un  archivio  informatico  accessibile al
          Ministero  e  all'Agenzia  del  demanio,  per  finalita' di
          monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione
          degli  interventi  in  funzione delle rispettive competenze
          istituzionali.
              9.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano
          alle  cose  di  cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui
          esse  appartengono  mutino in qualunque modo la loro natura
          giuridica.
              10.  Il  procedimento  di  verifica  si  conclude entro
          centoventi giorni dal ricevimento della richiesta.".
              - Si  riporta  il testo dell'art. 14 del citato decreto
          legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
          decreto:
              "Art.  44  (Procedimento  di  dichiarazione).  -  1. Il
          soprintendente  avvia  il procedimento per la dichiarazione
          dell'interesse culturale, anche su motivata richiesta della
          regione  e  di  ogni  altro  ente territoriale interessato,
          dandone   comunicazione   al   proprietario,  possessore  o
          detentore  a  qualsiasi  titolo  della  cosa  che  ne forma
          oggetto.
              2.   La   comunicazione   contiene   gli   elementi  di
          identificazione  e  di  valutazione  della  cosa risultanti
          dalle  prime indagini, l'indicazione degli effetti previsti
          dal  comma 4,  nonche'  l'indicazione del termine, comunque
          non  inferiore  a  trenta  giorni,  per la presentazione di
          eventuali osservazioni.
              3.  Se  il procedimento riguarda complessi immobiliari,
          la  comunicazione  e' inviata anche al comune e alla citta'
          metropolitana.
              4.  La  comunicazione  comporta  l'applicazione, in via
          cautelare,  delle  disposizioni previste dal capo II, dalla
          sezione  I  del  capo III e dalla sezione I del capo IV del
          presente titolo.
              5.   Gli  effetti  indicati  al  comma 4  cessano  alla
          scadenza del termine del procedimento di dichiarazione, che
          il Ministero stabilisce a norma dell'art. 2, comma 2, della
          legge 7 agosto 1990, n. 241.
              6.La dichiarazione dell'interesse culturale e' adottata
          dal Ministero.".
              - Si  riporta  il testo dell'art. 16 del citato decreto
          legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
          decreto:
              "Art.    16    (Ricorso   amministrativo   avverso   la
          dichiarazione).  -  1. Avverso  il provvedimento conclusivo
          della verifica di cui all'art. 12 o la dichiarazione di cui
          all'art.  13 e' ammesso ricorso al Ministero, per motivi di
          legittimita'   e  di  merito,  entro  trenta  giorni  dalla
          notifica della dichiarazione.
              2.  La proposizione del ricorso comporta la sospensione
          degli  effetti  del  provvedimento  impugnato. Rimane ferma
          l'applicazione,   in   via  cautelare,  delle  disposizioni
          previste  dal capo II, dalla sezione I del capo III e dalla
          sezione I del capo IV del presente titolo.
              3.   Il   Ministero,   sentito   il  competente  organo
          consultivo,  decide sul ricorso entro il termine di novanta
          giorni dalla presentazione dello stesso.
              4.  Il Ministero, qualora accolga il ricorso, annulla o
          riforma l'atto impugnato.
              5.   Si  applicano  le  disposizioni  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.".
              - Si  riporta  il testo dell'art. 17 del citato decreto
          legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
          decreto:
              "Art.  17  (Catalogazione).  -  1. Il Ministero, con il
          concorso   delle   regioni  e  degli  altri  enti  pubblici
          territoriali,  assicura la catalogazione dei beni culturali
          e coordina le relative attivita'.
              2.  Le  procedure  e le modalita' di catalogazione sono
          stabilite   con   decreto   ministeriale.  A  tal  fine  il
          Ministero,  con  il  concorso  delle  regioni,  individua e
          definisce  metodologie comuni di raccolta, scambio, accesso
          ed   elaborazione   dei  dati  a  livello  nazionale  e  di
          integrazione  in  rete delle banche dati dello Stato, delle
          regioni e degli altri enti pubblici territoriali.
              3.   Il   Ministero   e   le   regioni,  anche  con  la
          collaborazione    delle    universita',   concorrono   alla
          definizione  di  programmi  concernenti  studi, ricerche ed
          iniziative   scientifiche   in   tema   di  metodologie  di
          catalogazione e inventariazione.
              4.  Il  Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici
          territoriali,   con   le   modalita'   di  cui  al  decreto
          ministeriale  previsto  al comma 2, curano la catalogazione
          dei  beni  culturali loro appartenenti e, previe intese con
          gli enti proprietari, degli altri beni culturali.
              5.  I  dati  di cui al presente articolo affluiscono al
          catalogo   nazionale   dei   beni  culturali  in  ogni  sua
          articolazione.
              6.   La   consultazione   dei   dati   concernenti   le
          dichiarazioni  emesse ai sensi dell'art. 13 e' disciplinata
          in  modo  da  garantire  la  sicurezza dei beni e la tutela
          della riservatezza.".
              - Si  riporta  il testo dell'art. 20 del citato decreto
          legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
          decreto:
              Art. 20 (Interventi vietati). - 1. I beni culturali non
          possono  essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non
          compatibili  con  il  loro  carattere  storico  o artistico
          oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.
              2.  Gli  archivi  pubblici  e gli archivi privati per i
          quali  sia  intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'art.
          13 non possono essere sembrati.".
              - Si  riporta  il testo dell'art. 21 del citato decreto
          legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
          decreto:
              Art.  21  (Interventi soggetti ad autorizzazione). - 1.
          Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
                a) la   demolizione   delle   cose  costituenti  beni
          culturali, anche con successiva ricostituzione;
                b) lo   spostamento,   anche   temporaneo,  dei  beni
          culturali, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;
                c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
                d) lo  scarto  dei documenti degli archivi pubblici e
          degli  archivi  privati  per  i  quali  sia  intervenuta la
          dichiarazione  ai  sensi dell'art. 13, nonche' lo scarto di
          materiale  bibliografico  delle  biblioteche pubbliche, con
          l'eccezione  prevista  all'art.  10, comma 2, lettera c), e
          delle  biblioteche  private per le quali sia intervenuta la
          dichiarazione ai sensi dell'art. 13;
                e)  il  trasferimento  ad altre persone giuridiche di
          complessi  organici  di documentazione di archivi pubblici,
          nonche'  di  archivi privati per i quali sia intervenuta la
          dichiarazione ai sensi dell'art. 13.
              2.  Lo  spostamento  di  beni culturali, dipendente dal
          mutamento   di   dimora   o   di  sede  del  detentore,  e'
          preventivamente  denunciato  al  soprintendente, che, entro
          trenta   giorni   dal   ricevimento  della  denuncia,  puo'
          prescrivere   le  misure  necessarie  perche'  i  beni  non
          subiscano danno dal trasporto.
              3.  Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e
          degli   enti  ed  istituti  pubblici  non  e'  soggetto  ad
          autorizzazione.
              4.   Fuori   dei   casi  di  cui  ai  commi precedenti,
          l'esecuzione  di opere e lavori di qualunque genere su beni
          culturali    e'    subordinata    ad   autorizzazione   del
          soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni
          medesimi  e'  comunicato al soprintendente per le finalita'
          di cui all'art. 20, comma 1.
              5.  L'autorizzazione  e'  resa  su  progetto o, qualora
          sufficiente,   su   descrizione   tecnica   presentati  dal
          richiedente, e puo' contenere prescrizioni. Se i lavori non
          inziano  entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione
          il   soprintendente   puo'   dettare   prescrizioni  ovvero
          integrare o variare quelle gia' date in relazione al mutare
          delle tecniche di conservazione.".
              - Si  riporta  il testo dell'art. 22 del citato decreto
          legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
          decreto:
              "Art. 22 (Procedimento di autorizzazione per interventi
          di   edilizia).   -   1.  Fuori  dei  casi  previsti  dagli
          articoli 25  e  26, l'autorizzazione prevista dall'art. 21,
          comma 4,  relativa  ad  interventi  in  materia di edilizia
          pubblica  e  privata  e'  rilasciata  entro  il  termine di
          centoventi  giorni dalla ricezione della richiesta da parte
          della soprintendenza.
              2.  Qualora  la  soprintendenza  chieda  chiarimenti  o
          elementi  integrativi  di  giudizio, il termine indicato al
          comma 1 e' sospeso fino al ricevimento della documentazione
          richiesta.
              3. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di
          natura  tecnica, la soprintendenza ne' da' comunicazione al
          richiedente  ed  il  termine indicato al comma 1 e' sospeso
          fino  all'acquisizione  delle risultanze degli accertamenti
          d'ufficio e comunque per non piu' di trenta giorni.
              4.   Decorso   inutilmente  il  termine  stabilito,  il
          richiedente  puo' diffidare l'amministrazione a provvedere.
          Se   l'amministrazione   non  provvede  nei  trenta  giorni
          successivi  al  ricevimento  della  diffida, il richiedente
          puo' agire ai sensi dell'art. 21-bis della legge 6 dicembre
          1971, n. 1034 e successive modificazioni.".
              - Si  riporta  il testo dell'art. 28 del citato decreto
          legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
          decreto:
              "Art.  28  (Misure  cautelari  e  preventive).  - 1. Il
          soprintendente  puo'  ordinare la sospensione di interventi
          iniziati contro il disposto degli articoli 20, 21, 25, 26 e
          27 ovvero condotti in difformita' dall'autorizzazione.
              2.  Al  soprintendente  spetta  altresi' la facolta' di
          ordinare   l'inibizione  o  la  sospensione  di  interventi
          relativi  alle cose indicate nell'art. 10, anche quando per
          esse  non  siano  ancora  intervenute  la  verifica  di cui
          all'art.  12,  comma 2,  o la dichiarazione di cui all'art.
          13.
              3.  L'ordine  di cui al comma 2 si intende revocato se,
          entro  trenta  giorni  dalla ricezione del medesimo, non e'
          comunicato,   a   cura   del  soprintendente,  l'avvio  del
          procedimento di verifica o di dichiarazione.
                4. In   caso  di  realizzazione  di  lavori  pubblici
          ricadenti  in  aree di interesse archeologico, anche quando
          per  esse non siano intervenute la verifica di cui all'art.
          12,  comma 2,  o  la  dichiarazione  di cui all'art. 13, il
          soprintendente   puo'   richiedere  l'esecuzione  di  saggi
          archeologici  preventivi  sulle  aree  medesime a spese del
          committente.".
              -  Si  riporta il testo dell'art. 29 del citato decreto
          legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
          decreto:
              "Art.  29  (Conservazione).  -  1. La conservazione del
          patrimonio  culturale  e'  assicurata mediante una coerente
          coordinata  e programmata attivita' di studio, prevenzione,
          manutenzione e restauro.
              2.  Per  prevenzione  si  intende  il  complesso  delle
          attivita'  idonee  a  limitare  le  situazioni  di  rischio
          connesse al bene culturale nel suo contesto.
              3.  Per  manutenzione  si  intende  il  complesso delle
          attivita'  e  degli interventi destinati al controllo delle
          condizioni   del   bene   culturale   e   al   mantenimento
          dell'integrita',      dell'efficienza      funzionale     e
          dell'identita' del bene e delle sue parti.
              4.  Per  restauro  si  intende l'intervento diretto sul
          bene  attraverso  un  complesso  di  operazioni finalizzate
          all'integrita'  materiale ed al recupero del bene medesimo,
          alla  protezione  ed  alla  trasmissione  dei  suoi  valori
          culturali.  Nel  caso  di  beni immobili situati nelle zone
          dichiarate   a  rischio  sismico  in  base  alla  normativa
          vigente,    il    restauro    comprende   l'intervento   di
          miglioramento strutturale.
              5.  Il Ministero definisce, anche con il concorso delle
          regioni  e  con la collaborazione delle universita' e degli
          istituti  di  ricerca competenti, linee di indirizzo, norme
          tecniche,  criteri  e  modelli  di intervento in materia di
          conservazione dei beni culturali.
              6.  Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di
          progettazione    ed    esecuzione    di   opere   su   beni
          architettonici,  gli  interventi di manutenzione e restauro
          su  beni  culturali  mobili  e  superfici  decorate di beni
          architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che
          sono   restauratori   di  beni  culturali  ai  sensi  della
          normativa in materia.
              7.  I  profili  di  competenza dei restauratori e degli
          altri  operatori  che  svolgono  attivita' complementari al
          restauro  o  altre  attivita'  di  conservazione  dei  beni
          culturali   mobili  e  delle  superfici  decorate  di  beni
          architettonici  sono  definiti  con  decreto  del  Ministro
          adottato  ai  sensi  dell'art.  17,  comma 3,  della  legge
          23 agosto   1988,   n.  400,  d'intesa  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'art.
          17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          sono  definiti  i  criteri  ed i livelli di qualita' cui si
          adegua l'insegnamento del restauro.
              9.  L'insegnamento  del  restauro  e'  impartito  dalle
          scuole  di  alta  formazione e di studio istituite ai sensi
          dell'art.  9  del  decreto  legislativo 20 ottobre 1998, n.
          368,  nonche'  dai  centri di cui al comma 11 e dagli altri
          soggetti  pubblici  e  privati accreditati presso lo Stato.
          Con  decreto  del  Ministro adottato ai sensi dell'art. 17,
          comma 3,  della  legge  n.  400 del 1988 di concerto con il
          Ministro   dell'istruzione,   del-l'universita'   e   della
          ricerca, sono individuati le modalita' di accreditamento, i
          requisiti  minimi  organizzativi  e  di  funzionamento  dei
          soggetti  di  cui  al  presente  comma,  le modalita' della
          vigilanza  sullo  svolgimento  delle attivita' didattiche e
          dell'esame finale abilitante alle attivita' di cui al comma
          6  e  avente valore di esame di Stato, cui partecipa almeno
          un  rappresentante  del  Ministero,  il  titolo  accademico
          rilasciato a seguito del superamento di detto esame, che e'
          equiparato al diploma di laurea specialistica o magistrale,
          nonche'   le   caratteristiche   del   corpo   docente.  Il
          procedimento    di    accreditamento    si   conclude   con
          provvedimento   adottato   entro   novanta   giorni   dalla
          presentazione  della  domanda  corredata  dalla  prescritta
          documentazione.
              9-bis.  Dalla  data  di  entrata  in vigore dei decreti
          previsti  dai  commi 7, 8 e 9, agli effetti dell'esecuzione
          degli   interventi  di  manutenzione  e  restauro  su  beni
          culturali    mobili    e   superfici   decorate   di   beni
          architettonici,  nonche'  agli  effetti  del  possesso  dei
          requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori
          di  detti  lavori,  la  qualifica  di  restauratore di beni
          culturali e' acquisita esclusivamente in applicazione delle
          predette disposizioni.
              10.   La  formazione  delle  figure  professionali  che
          svolgono   attivita'  complementari  al  restauro  o  altre
          attivita'   di  conservazione  e'  assicurata  da  soggetti
          pubblici  e  privati  ai sensi della normativa regionale. I
          relativi  corsi si adeguano a criteri e livelli di qualita'
          definiti  con  accordo in sede di Conferenza Stato-regioni,
          ai  sensi  dell'art.  4  del  decreto legislativo 28 agosto
          1997, n. 281.
              11.   Mediante  appositi  accordi  il  Ministero  e  le
          regioni, anche con il concorso delle universita' e di altri
          soggetti    pubblici    e    privati,   possono   istituire
          congiuntamente  centri,  anche  a carattere interregionale,
          dotati di personalita' giuridica, cui affidare attivita' di
          ricerca,   sperimentazione,   studio,   documentazione   ed
          attuazione  di  interventi  di  conservazione e restauro su
          beni  culturali,  di  particolare complessita'. Presso tali
          centri  possono essere altresi' istituite, ove accreditate,
          ai  sensi  del  comma 9,  scuole  di  alta  formazione  per
          l'insegnamento del restauro.
              All'attuazione    del    presente   comma si   provvede
          nell'ambito  delle risorse umane, strumentali e finanziarie
          disponibili  a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
          oneri per la finanza pubblica.".
              - Si  riporta  il testo dell'art. 30 del citato decreto
          legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
          decreto:
              "Art.  30  (Obblighi  conservativi).  - 1. Lo Stato, le
          regioni,  gli altri enti pubblici territoriali nonche' ogni
          altro   ente   ed  istituto  pubblico  hanno  l'obbligo  di
          garantire   la   sicurezza  e  la  conservazione  dei  beni
          culturali di loro appartenenza.
              2.   I  soggetti  indicati  al  comma 1  e  le  persone
          giuridiche  private  senza  fine  di  lucro  fissano i beni
          culturali  di loro appartenenza, ad eccezione degli archivi
          correnti,  nel luogo di loro destinazione nel modo indicato
          dal soprintendente.
              3.  I  privati  proprietari,  possessori o detentori di
          beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione.
              4.  I  soggetti  indicati al comma 1 hanno l'obbligo di
          conservare  i  propri  archivi  nella loro organicita' e di
          ordinarli,   nonche'   di  inventariare  i  propri  archivi
          storici,  costituiti  dai  documenti  relativi  agli affari
          esauriti  da  oltre quaranta anni. Allo stesso obbligo sono
          assoggettati  i  proprietari,  possessori  o  detentori,  a
          qualsiasi  titolo,  di  archivi  privati  per  i  quali sia
          intervenuta la dichiarazione di cui all'art. 13.
              Copia  degli  inventari e dei relativi aggiornamenti e'
          inviata   alla   soprintendenza,   nonche'   al   Ministero
          dell'interno per gli accertamenti di cui all'art. 125.".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  37  del  decreto
          legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
          decreto:
              "Art.  37  (Contributo  in  conto  interessi).  - 1. Il
          Ministero  puo' concedere contributi in conto interessi sui
          mutui  accordati  da  istituti  di  credito ai proprietari,
          possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni culturali
          per   la   realizzazione   degli   interventi  conservativi
          autorizzati.
              2.  Il  contributo  e'  concesso  nella  misura massima
          corrispondente  agli  interessi calcolati ad un tasso annuo
          di  sei  punti percentuali sul capitale erogato a titolo di
          mutuo.
              3.   Il  contributo  e'  corrisposto  direttamente  dal
          Ministero  all'istituto  di  credito  secondo  modalita' da
          stabilire con convenzioni.
              4. Il contributo di cui al comma 1 puo' essere concesso
          anche  per interventi conservativi su opere di architettura
          contemporanea  di cui il soprintendente abbia riconosciuto,
          su   richiesta  del  proprietario,  il  particolare  valore
          artistico.".
              - Si  riporta  il testo dell'art. 38 del citato decreto
          legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
          decreto:
              "Art. 38 (Accessibilita' del pubblico ai beni culturali
          oggetto  di interventi conservativi). - 1. I beni culturali
          restaurati  o  sottoposti  ad altri interventi conservativi
          con  il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa,
          o  per  i  quali  siano  stati concessi contributi in conto
          interessi,   sono  resi  accessibili  al  pubblico  secondo
          modalita'  fissate,  caso  per  caso, da appositi accordi o
          convenzioni  da  stipularsi  fra  il Ministero ed i singoli
          proprietari  all'atto  della  assunzione  dell'onere  della
          spesa  ai  sensi  dell'art.  34  o  della  concessione  del
          contributo ai sensi dell'art. 35.
              2  Gli  accordi  e le convenzioni stabiliscono i limiti
          temporali  dell'obbligo  di  apertura  al pubblico, tenendo
          conto   della   tipologia   degli  interventi,  del  valore
          artistico  e  storico  degli  immobili  e  dei beni in essi
          esistenti. Accordi e convenzioni sono trasmessi, a cura del
          soprintendente,  al  comune o alla citta' metropolitana nel
          cui territorio si trovano gli immobili.".
              - Si  riporta  il testo dell'art. 44 del citato decreto
          legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
          decreto:
              "Art.  44 (Comodato e deposito di beni culturali). - 1.
          I  direttori  degli archivi e degli istituti che abbiano in
          amministrazione   o   in  deposito  raccolte  o  collezioni
          artistiche,  archeologiche,  bibliografiche  e scientifiche
          possono ricevere in comodato da privati proprietari, previo
          assenso  del competente organo ministeriale, beni culturali
          mobili  al  fine di consentirne la fruizione da parte della
          collettivita',  qualora  si  tratti  di beni di particolare
          pregio o che rappresentino significative integrazioni delle
          collezioni  pubbliche  e  purche' la loro custodia presso i
          pubblici istituti non risulti particolarmente onerosa.
              2. Il comodato non puo' avere durata inferiore a cinque
          anni e si intende prorogato tacitamente per un periodo pari
          a  quello convenuto, qualora una delle parti contraenti non
          abbia  comunicato  all'altra  la  disdetta  almeno due mesi
          prima   della  scadenza  del  termine.  Anche  prima  della
          scadenza  le  parti  possono  risolvere  consensualmente il
          comodato.
              3.  I  direttori adottano ogni misura necessaria per la
          conservazione   dei  beni  ricevuti  in  comodato,  dandone
          comunicazione al comodante. Le relative spese sono a carico
          del Ministero.
              4.   I   beni   sono   protetti   da  idonea  copertura
          assicurativa  a  carico del Ministero. L'assicurazione puo'
          essere  sostituita  dall'assunzione  dei relativi rischi da
          parte dello Stato, ai sensi dell'art. 48, comma 5.
              5.  I  direttori possono ricevere altresi' in deposito,
          previo  assenso  del  competente  organo ministeriale, beni
          culturali  appartenenti  ad  enti  pubblici.  Le  spese  di
          conservazione  e  custodia  specificamente riferite ai beni
          depositati sono a carico degli enti depositanti.
              6.  Per  quanto non espressamente previsto dal presente
          articolo,  si  applicano  le  disposizioni  in  materia  di
          comodato e di deposito.".
              - Si  riporta  il testo dell'art. 46 del citato decreto
          legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
          decreto:
              "Art.  46  (Procedimento per la tutela indiretta). - 1.
          Il  soprintendente  avvia  il  procedimento  per  la tutela
          indiretta,  anche  su motivata richiesta della regione o di
          altri   enti  pubblici  territoriali  interessati,  dandone
          comunicazione  al  proprietario,  possessore  o detentore a
          qualsiasi  titolo  dell'immobile  cui  le  prescrizioni  si
          riferiscono.   Se   per   il   numero  dei  destinatari  la
          comunicazione   personale   non   e'  possibile  o  risulta
          particolarmente gravosa, il soprintendente comunica l'avvio
          del procedimento mediante idonee forme di pubblicita'.
              2. La comunicazione di avvio del procedimento individua
          l'immobile  in  relazione al quale si intendono adottare le
          prescrizioni  di  tutela  indiretta  e  indica  i contenuti
          essenziali di tali prescrizioni.
              3.  Nel caso di complessi immobiliari, la comunicazione
          e' inviata anche al comune e alla citta' metropolitana.
              4.  La  comunicazione  comporta,  in  via cautelare, la
          temporanea  immodificabilita'  dell'immobile  limitatamente
          agli  aspetti  cui si riferiscono le prescrizioni contenute
          nella comunicazione stessa.
              5.   Gli  effetti  indicati  al  comma 4  cessano  alla
          scadenza  del  termine del relativo procedimento, stabilito
          dal  Ministero  ai  sensi dell'art. 2, comma 2, della legge
          7 agosto 1990, n. 241.".
              - Si  riporta  il testo dell'art. 50 del citato decreto
          legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
          decreto:
              "Art. 50 (Distacco di beni culturali). - 1. E' vietato,
          senza  l'autorizzazione  del  soprintendente,  disporre  ed
          eseguire   il  distacco  di  affreschi,  stemmi,  graffiti,
          lapidi,   iscrizioni,   tabernacoli   ed   altri   elementi
          decorativi di edifici esposti o non alla pubblica vista.
              2.    E'    vietato,    senza    l'autorizzazione   del
          soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di stemmi,
          graffiti,   lapidi,   iscrizioni,  tabernacoli  nonche'  la
          rimozione  di cippi e monumenti, costituenti vestigia della
          Prima   guerra   mondiale   ai  sensi  della  normativa  in
          materia.".
              - Si  riporta  il testo dell'art. 54 del citato decreto
          legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
          decreto:
              "Art.  54 (Beni inalienabili). - 1. Sono inalienabili i
          beni culturali demaniali di seguito indicati:
                a) gli immobili e le aree di interesse archeologico;
                b) gli  immobili riconosciuti monumenti nazionali con
          atti aventi forza di legge;
                c) le  raccolte  di  musei,  pinacoteche;  gallerie e
          biblioteche;
                d) gli archivi.
              2. Sono altresi' inalienabili:
                a) le cose immobili e mobili appartenenti ai soggetti
          indicati  all'art.  10,  comma 1, che siano opera di autore
          non  piu'  vivente  e  la  cui  esecuzione risalga ad oltre
          cinquanta  anni,  fino alla conclusione del procedimento di
          verifica  previsto  dall'art.  12.  Se  il  procedimento si
          conclude   con   esito  negativo,  le  cose  medesime  sono
          liberamente  alienabili,  ai  fini  del presente codice, ai
          sensi dell'art. 12, commi 4, 5 e 6;
                b) le cose mobili che siano opera di autore vivente o
          la  cui  esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se
          incluse   in  raccolte  appartenenti  ai  soggetti  di  cui
          all'art. 53;
                c) i  singoli  documenti  appartenenti ai soggetti di
          cui  all'art. 53, nonche' gli archivi e i singoli documenti
          di  enti ed istituti pubblici diversi da quelli indicati al
          medesimo art. 53;
                d) le  cose  immobili appartenenti ai soggetti di cui
          all'art.   53   dichiarate   di  interesse  particolarmente
          importante ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera d).
              3.  I  beni  e  le  cose  di cui ai commi 1 e 2 possono
          essere  oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e
          gli altri enti pubblici territoriali.
              4.  I  beni  e  le cose indicati ai commi 1 e 2 possono
          essere utilizzati esclusivamente secondo le modalita' e per
          i fini previsti dal Titolo II della presente Parte.".
              - Si  riporta  il testo dell'art. 55 del citato decreto
          legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
          decreto:
              "Art.  55  (Alienabilita'  di  immobili appartenenti al
          demanio   culturale).   -  1.  I  beni  culturali  immobili
          appartenenti  al  demanio  culturale  e  non rientranti tra
          quelli  elencati  nell'art.  54,  commi  1 e 2, non possono
          essere alienati senza l'autorizzazione del Ministero.
              2.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma 1  puo' essere
          rilasciata a condizione che:
                a) l'alienazione  assicuri  la  tutela,  la fruizione
          pubblica e la valorizzazione dei beni;
                b) nel provvedimento di autorizzazione siano indicate
          destinazioni  d'uso compatibili con il carattere storico ed
          artistico  degli  immobili  e tali da non recare danno alla
          loro conservazione.
              3.    L'autorizzazione    ad   alienare   comporta   la
          sdemanializzazione   dei   beni   culturali   cui  essa  si
          riferisce.  Tali  beni restano sottoposti a tutela ai sensi
          dell'art. 12, comma 7.".
              - Si  riporta  il testo dell'art. 57 del citato decreto
          legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
          decreto:
              "Art. 57 (Regime dell'autorizzazione ad alienare). - 1.
          La  richiesta  di  autorizzazione ad alienare e' presentata
          dall'ente  cui  i  beni  appartengono ed e' corredata dalla
          indicazione   della   destinazione  d'uso  in  atto  e  dal
          programma degli interventi conservativi necessari.
              2.  Relativamente  ai beni di cui all'art. 55, comma 1,
          l'autorizzazione  puo'  essere  rilasciata dal Ministero su
          proposta  delle  soprintendenze,  sentita la regione e, per
          suo   tramite,   gli   altri   enti  pubblici  territoriali
          interessati,  alle  condizioni  stabilite  al  comma 2  del
          medesimo art. 55. Le prescrizioni e le condizioni contenute
          nel   provvedimento   di   autorizzazione   sono  riportate
          nell'atto di alienazione e sono trascritte su richiesta del
          soprintendente nei registri immobiliari.
              3.  Il  bene  alienato  non puo' essere assoggettato ad
          interventi  di  alcun genere senza che il relativo progetto
          sia  stato  preventivamente  autorizzato ai sensi dell'art.
          21, comma 4.
              4.  Relativamente  ai beni di cui all'art. 56, comma 1,
          lettera a),  e  ai  beni degli enti ed istituti pubblici di
          cui   all'art.   56,   comma 1,   lettera b)   e   comma 2,
          l'autorizzazione  puo'  essere  rilasciata  qualora  i beni
          medesimi  non abbiano interesse per le raccolte pubbliche e
          dall'alienazione non derivi danno alla loro conservazione e
          non ne sia menomato il pubblico godimento.
              5.  Relativamente  ai beni di cui all'art. 56, comma 1,
          lettera b)  e  comma 2, di proprieta' di persone giuridiche
          private  senza  fine di lucro, l'autorizzazione puo' essere
          rilasciata  qualora  dalla  alienazione non derivi un grave
          danno  alla  conservazione o al pubblico godimento dei beni
          medesimi.".
              - Si  riporta  il testo dell'art. 59 del citato decreto
          legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
          decreto:
              "Art.  59 (Denuncia di trasferimento). - 1 Gli atti che
          trasferiscono,  in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la
          proprieta'   o   la   detenzione  di  beni  culturali  sono
          denunciati al Ministero.
              2. La denuncia e' effettuata entro trenta giorni:
                a) dall'alienante  o  dal  cedente  la detenzione, in
          caso  di  alienazione  a  titolo  oneroso  o  gratuito o di
          trasferimento della detenzione;
                b) dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto
          nell'ambito  di procedure di vendita forzata o fallimentare
          ovvero  in  forza di sentenza che produca gli effetti di un
          contratto di alienazione non concluso;
                c) dall'erede o dal legatario, in caso di successione
          a   causa   di  morte.  Per  l'erede,  il  termine  decorre
          dall'accettazione dell'eredita' o dalla presentazione della
          dichiarazione   ai  competenti  uffici  tributari;  per  il
          legatario,  il termine decorre dalla comunicazione notarile
          prevista dall'art. 623 del codice civile, salva rinuncia ai
          sensi delle disposizioni del codice civile.
              3.    La   denuncia   e'   presentata   al   competente
          soprintendente del luogo ove si trovano i beni.
              4. La denuncia contiene:
                a) i   dati   identificativi   delle   parti   e   la
          sottoscrizione  delle  medesime  o  dei loro rappresentanti
          legali;
                b) i dati identificativi dei beni;
                c) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni;
                d) l'indicazione  della  natura  e  delle  condizioni
          dell'atto di trasferimento;
                e) l'indicazione  del domicilio in Italia delle parti
          ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal presente
          Titolo.
              5.  Si  considera  non avvenuta la denuncia priva delle
          indicazioni   previste   dal   comma 4  o  con  indicazioni
          incomplete o imprecise.".
              - Si  riporta  il testo dell'art. 60 del citato decreto
          legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
          decreto:
              "Art.  60  (Acquisto  in  via  di  prelazione). - 1. Il
          Ministero  o,  nel  caso previsto dall'art. 62, comma 3, la
          regione  o  l'altro ente pubblico territoriale interessato,
          hanno  facolta'  di  acquistare in via di prelazione i beni
          culturali   alienati   a  titolo  oneroso  o  conferiti  in
          societa',  rispettivamente,  al  medesimo  prezzo stabilito
          nell'atto  di  alienazione  o al medesimo valore attribuito
          nell'atto di conferimento.
              2.  Qualora il bene sia alienato con altri per un unico
          corrispettivo   o   sia   ceduto  senza  previsione  di  un
          corrispettivo  in  denaro  ovvero  sia  dato in permuta, il
          valore  economico e' determinato d'ufficio dal soggetto che
          procede alla prelazione ai sensi del comma 1.
              3.   Ove   l'alienante  non  ritenga  di  accettare  la
          determinazione  effettuata  ai sensi del comma 2, il valore
          economico  della  cosa  e' stabilito da un terzo, designato
          concordemente  dall'alienante  e  dal  soggetto che procede
          alla prelazione. Se le parti non si accordano per la nomina
          del  terzo, ovvero per la sua sostituzione qualora il terzo
          nominato  non  voglia  o non possa accettare l'incarico, la
          nomina  e' effettuata, su richiesta di una delle parti, dal
          presidente del tribunale del luogo in cui e' stato concluso
          il   contratto.   Le   spese   relative   sono   anticipate
          dall'alienante.
              4.  La  determinazione del terzo e' impugnabile in caso
          di errore o di manifesta iniquita'.
              5. La prelazione puo' essere esercitata anche quando il
          bene sia a qualunque titolo dato in pagamento.".
              - Si  riporta  il testo dell'art. 62 del citato decreto
          legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
          decreto:
              "Art.  62  (Procedimento  per  la  prelazione). - 1. Il
          soprintendente,  ricevuta la denuncia di un atto soggetto a
          prelazione,  ne  da' immediata comunicazione alla regione e
          agli  altri  enti  pubblici  territoriali nel cui ambito si
          trova  bene.  Trattandosi di bene mobile, la regione ne da'
          notizia  sul  propio  Bollettino ufficiale ed eventualmente
          mediante  altri  idonei  mezzi  di  pubblicita'  a  livello
          nazionale,  con  la  descrizione dell'opera e l'indicazione
          del prezzo.
              2.  La  regione e gli altri enti pubblici territoriali,
          nel  termine  di  venti giorni dalla denuncia, formulano al
          Ministero  una  proposta  di  prelazione,  corredata  dalla
          deliberazione  dell'organo  competente  che  predisponga, a
          valere  sul  bilancio  dell'ente,  la  necessaria copertura
          finanziaria  della  spesa indicando le specifiche finalita'
          di valorizzazione culturale del bene.
              3.  Il  Ministero  puo'  rinunciare all'esercizio della
          prelazione,  trasferendone la facolta' all'ente interessato
          entro  venti  giorni  dalla ricezione della denuncia. Detto
          ente  assume  il  relativo  impegno  di  spesa,  adotta  il
          provvedimento  di prelazione e lo notifica all'alienante ed
          all'acquirente  entro  e  non  oltre  sessanta giorni dalla
          denuncia  medesima.  La  proprieta' del bene passa all'ente
          che  ha  esercitato  la  prelazione  dalla data dell'ultima
          notifica.
              4.  Nei  casi  di  cui  all'art. 61, comma 2, i termini
          indicati al comma 2 ed al comma 3, primo e secondo periodo,
          sono, rispettivamente, di novanta, centoventi e centottanta
          giorni  dalla denuncia tardiva o dalla data di acquisizione
          degli elementi costitutivi della denuncia medesima.".
              - Si  riporta  il testo dell'art. 70 del citato decreto
          legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
          decreto:
              "Art.  70  (Acquisto  coattivo).  - 1. Entro il termine
          indicato  all'art.  68,  comma 3, l'ufficio di esportazione
          puo' proporre al Ministero l'acquisto coattivo della cosa o
          del  bene  per  i  quali e' richiesto l'attestato di libera
          circolazione,   dandone   contestuale   comunicazione  alla
          regione  e  all'interessato, al quale dichiara altresi' che
          l'oggetto  gravato  dalla  proposta  di  acquisto  resta in
          custodia  presso  l'ufficio  medesimo fino alla conclusione
          del  relativo  procedimento.  In tal caso il termine per il
          rilascio dell'attestato e' prorogato di sessanta giorni.
              2.  Il Ministero ha la facolta' di acquistare la cosa o
          il   bene   per  il  valore  indicato  nella  denuncia.  Il
          provvedimento  di  acquisto  e'  notificato all'interessato
          entro   il  termine  perentorio  di  novanta  giorni  dalla
          denuncia. Fino a quando non sia intervenuta la notifica del
          provvedimento  di  acquisto,  l'interessato puo' rinunciare
          all'uscita   dell'oggetto   e   provvedere  al  ritiro  del
          medesimo.
              3.   Qualora   il   Ministero   non  intenda  procedere
          all'acquisto,  ne  da' comunicazione, entro sessanta giorni
          dalla  denuncia,  alla  regione nel cui territorio si trova
          l'ufficio   di   esportazione  proponente.  La  regione  ha
          facolta'  di  acquistare  la cosa o il bene nel rispetto di
          quanto  stabilito  all'art.  62,  commi 2  e 3. Il relativo
          provvedimento   e'   notificato  all'interessato  entro  il
          termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia.".
              - Si  riporta il testo dell'art. 106 del citato decreto
          legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
          decreto:
              "Art.  106 (Uso individuale di beni culturali). - 1. Lo
          Stato,  le  regioni  e gli altri enti pubblici territoriali
          possono  concedere  l'uso dei beni culturali che abbiano in
          consegna,   per   finalita'   compatibili   con   la   loro
          destinazione culturale, a singoli richiedenti.
              2.   Per   i   beni   in   consegna  al  Ministero,  il
          soprintendente  determina  il  canone  dovuto  e  adotta il
          relativo provvedimento.
              2-bis.  Per  i  beni  diversi  da  quelli  indicati  al
          comma 2,    la    concessione   in   uso   e'   subordinata
          all'autorizzazione  del  Ministero, rilasciata a condizione
          che  il  conferimento  garantisca  la  conservazione  e  la
          fruizione del bene e sia assicurata la compatibilita' della
          destinazione  d'uso  con il carattere storico-artistico del
          bene  medesimo. Con l'autorizzazione possono essere dettate
          prescrizioni per la migliore conservazione del bene.".
              - Si  riporta il testo dell'art. 107 del citato decreto
          legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
          decreto:
              "Art. 107 (Uso strumentale e precario e riproduzione di
          beni  culturali). - 1. Il Ministero, le regioni e gli altri
          enti    pubblici   territoriali   possono   consentire   la
          riproduzione  nonche' l'uso strumentale e precario dei beni
          culturali   che   abbiano   in  consegna,  fatte  salve  le
          disposizioni  di  cui  al  comma 2  e  quelle in materia di
          diritto d'autore.
              2.  E'  di  regola  vietata  la  riproduzione  di  beni
          culturali che consista nel trarre calchi dagli originali di
          sculture  e  di  opere  a  rilievo  in genere, di qualunque
          materiale   tali  beni  siano  fatti.  Sono  ordinariamente
          consentiti,  previa  autorizzazione  del  soprintendente, i
          calchi  da  copie  degli  originali  gia' esistenti nonche'
          quelli  ottenuti  con  tecniche  che  escludano il contatto
          diretto  con l'originale. Le modalita' per la realizzazione
          dei calchi sono disciplinate con decreto ministeriale.".
              - Si  riporta il testo dell'art. 114 del citato decreto
          legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
          decreto:
              "Art. 114 (Livelli di qualita' della valorizzazione). -
          1.  Il  Ministero,  le  regioni  e  gli altri enti pubblici
          territoriali,  anche  con  il  concorso  delle universita',
          fissano   i  livelli  minimi  uniformi  di  qualita'  delle
          attivita'  di valorizzazione su beni di pertinenza pubblica
          e ne curano l'aggiornamento periodico.
              2.  I  livelli  di  cui  al  comma  1 sono adottati con
          decreto  del  Ministro  previa intesa in sede di Conferenza
          unificata.
              3.  I  soggetti  che,  ai sensi dell'art. 115, hanno la
          gestione  delle  attivita' di valorizzazione sono tenuti ad
          assicurare il rispetto dei livelli adottati.".
              - Si  riporta il testo dell'art. 122 del citato decreto
          legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
          decreto:
              "Art.  122  (Archivi  di  stato e archivi storici degli
          enti  pubblici:  consultabilita'  dei  documenti).  -  1. I
          documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi
          storici   delle   regioni,   degli   altri   enti  pubblici
          territoriali   nonche'  di  ogni  altro  ente  ed  istituto
          pubblico sono liberamente consultabili, ad eccezione:
                a) di  quelli  dichiarati  di carattere riservato, ai
          sensi  dell'art.  125,  relativi  alla  politica  estera  o
          interna  dello  Stato, che diventano consultabili cinquanta
          anni dopo la loro data;
                b) di  quelli  contenenti  i dati sensibili nonche' i
          dati    relativi   a   provvedimenti   di   natura   penale
          espressamente   indicati  dalla  normativa  in  materia  di
          trattamento  dei dati personali, che diventano consultabili
          quaranta  anni dopo la loro data. Il termine e' di settanta
          anni  se  i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute,
          la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare.
                b-bis) di  quelli  versati  ai  sensi  dell'art.  41,
          comma 2,  fino allo scadere dei termini indicati al comma 1
          dello stesso articolo.
              2.  Anteriormente  al  decorso dei termini indicati nel
          comma 1,  i  documenti  restano  accessibili ai sensi della
          disciplina   sull'accesso   ai   documenti  amministrativi.
          Sull'istanza  di  accesso  provvede,  ove  ancora operante,
          l'amministrazione  che  deteneva  il  documento  prima  del
          versamento o del deposito.
              3.  Alle  disposizioni  del  comma 1  sono assoggettati
          anche  gli  archivi  e  i  documenti  di proprieta' privata
          depositati  negli  archivi di Stato e negli archivi storici
          degli  enti  pubblici,  o  agli  archivi  medesimi donati o
          venduti  o  lasciati  in eredita' o legato. I depositanti e
          coloro che donano o vendono o lasciano in eredita' o legato
          i documenti possono anche stabilire la condizione della non
          consultabilita'   di   tutti   o  di  parte  dei  documenti
          dell'ultimo  settantennio.  Tale  limitazione,  cosi'  come
          quella  generale  stabilita  dal  comma 1,  non  opera  nei
          riguardi  dei  depositanti, dei donanti, dei venditori e di
          qualsiasi   altra   persona   da   essi   designata;  detta
          limitazione  e'  altresi'  inoperante  nei  confronti degli
          aventi  causa  dai depositanti, donanti e venditori, quando
          si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali, ai
          quali essi siano interessati per il titolo di acquisto.".