Art. 4.
                     Modifiche alla Parte quinta
  1.  Alla  Parte  quinta del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono
apportate le seguenti modifiche:
    a) all'articolo 182:
      1) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
  «1.  In  via  transitoria,  agli  effetti indicati all'articolo 29,
comma 9-bis,   acquisisce   la  qualifica  di  restauratore  di  beni
culturali:
    a) colui  che  consegua  un diploma presso una scuola di restauro
statale  di  cui  all'articolo 9  del  decreto legislativo 20 ottobre
1998,  n. 368, purche' risulti iscritto ai relativi corsi prima della
data del 1° maggio 2004;
    b) colui  che,  alla  data  di  entrata in vigore del decreto del
Ministro  24 ottobre 2001, n. 420, abbia conseguito un diploma presso
una  scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a
due  anni  ed  abbia  svolto,  per  un periodo di tempo almeno doppio
rispetto  a  quello scolare mancante per raggiungere un quadriennio e
comunque  non  inferiore  a  due anni, attivita' di restauro dei beni
suddetti,  direttamente  e  in  proprio,  ovvero  direttamente  e  in
rapporto  di  lavoro  dipendente  o  di  collaborazione  coordinata e
continuativa  con  responsabilita'  diretta  nella  gestione  tecnica
dell'intervento,  con  regolare esecuzione certificata dall'autorita'
preposta  alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9
del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
    c) colui  che,  alla  data  di  entrata in vigore del decreto del
Ministro  24 ottobre  2001,  n.  420, abbia svolto, per un periodo di
almeno   otto   anni,   attivita'  di  restauro  dei  beni  suddetti,
direttamente  e  in  proprio,  ovvero  direttamente  e in rapporto di
lavoro  dipendente  o di collaborazione coordinata e continuativa con
responsabilita'  diretta  nella gestione tecnica dell'intervento, con
regolare  esecuzione  certificata dall'autorita' preposta alla tutela
dei   beni  o  dagli  istituti  di  cui  all'articolo 9  del  decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.
  1-bis. Puo' altresi' acquisire la qualifica di restauratore di beni
culturali, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis,
previo  superamento  di una prova di idoneita' con valore di esame di
stato   abilitante,  secondo  modalita'  stabilite  con  decreto  del
Ministro  da  emanarsi  di  concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, entro il 30 ottobre 2006:
    a) colui  che,  alla  data  di  entrata in vigore del decreto del
Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo almeno
pari  a  quattro  anni,  attivita'  di  restauro  dei  beni suddetti,
direttamente  e  in  proprio,  ovvero  direttamente  e in rapporto di
lavoro  dipendente  o di collaborazione coordinata e continuativa con
responsabilita'  diretta  nella gestione tecnica dell'intervento, con
regolare  esecuzione  certificata dall'autorita' preposta alla tutela
dei   beni  o  dagli  istituti  di  cui  all'articolo 9  del  decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
    b) colui  che  abbia conseguito o consegua un diploma in restauro
presso  le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale,
purche'  risulti  iscritto  ai  relativi  corsi  prima della data del
1° maggio 2004;
    c) colui  che  abbia  conseguito o consegua un diploma presso una
scuola  di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due
anni, purche' risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del
1° maggio 2004;
    d) colui  che  consegua  un  diploma  di  laurea specialistica in
conservazione  e  restauro  del patrimonio storico-artistico, purche'
risulti  iscritto  ai  relativi  corsi prima della data del 1° maggio
2004.
  1-ter.  Ai  fini  dell'applicazione dei commi 1, lettere b) e c), e
1-bis, lettera a):
    a) la  durata  dell'attivita'  di  restauro  e'  documentata  dai
termini  di  consegna e di completamento dei lavori, con possibilita'
di cumulare la durata di piu' lavori eseguiti nello stesso periodo;
    b) il  requisito  della  responsabilita'  diretta  nella gestione
tecnica dell'intervento deve risultare esclusivamente da atti di data
certa  anteriore  alla data di entrata in vigore del presente decreto
emanati,  ricevuti  o comunque custoditi dall'autorita' preposta alla
tutela   del  bene  oggetto  dei  lavori  o  dagli  istituti  di  cui
all'articolo 9  del  decreto  legislativo  20 ottobre 1998, n. 368; i
competenti   organi   ministeriali  rilasciano  agli  interessati  le
necessarie attestazioni entro trenta giorni dalla richiesta.
  1-quater.  La  qualifica  di  restauratore  di  beni  culturali  e'
attribuita,  previa verifica del possesso dei requisiti ovvero previo
superamento  della  prova  di  idoneita',  secondo quanto disposto ai
commi precedenti,  con  provvedimenti  del  Ministero che danno luogo
all'inserimento  in  un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli
interessati.  Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo,
nell'ambito   delle   risorse   umane,   strumentali   e  finanziarie
disponibili  a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per
la  finanza  pubblica,  sentita  una  rappresentanza  degli iscritti.
L'elenco viene tempestivamente aggiornato, anche mediante inserimento
dei  nominativi  di  coloro  i quali conseguono la qualifica ai sensi
dell'articolo 29, commi 7, 8 e 9.
  1-quinquies. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 29, comma 10,
ai  medesimi  effetti  di  cui  al comma 9-bis dello stesso articolo,
acquisisce   la  qualifica  di  collaboratore  restauratore  di  beni
culturali:
    a) colui  che abbia conseguito un diploma di laurea universitaria
triennale  in  tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni
culturali, ovvero un diploma in restauro presso le accademie di belle
arti con insegnamento almeno triennale;
    b) colui  che  abbia  conseguito  un diploma presso una scuola di
restauro statale o regionale di durata non inferiore a tre anni;
    c) colui  che,  alla  data  di  entrata in vigore del decreto del
Ministro  24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto lavori di restauro di
beni  ai  sensi  dell'articolo 29, comma 4, anche in proprio, per non
meno  di  quattro  anni.  L'attivita'  svolta  e' dimostrata mediante
dichiarazione   del   datore  di  lavoro,  ovvero  autocertificazione
dell'interessato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre  2000, n. 445, accompagnate dal visto di buon esito degli
interventi rilasciato dai competenti organi ministeriali;
    d) il   candidato  che,  essendo  ammesso  in  via  definitiva  a
sostenere la prova di idoneita' di cui al com-ma 1-bis ed essendo poi
risultato  non  idoneo  ad  acquisire la qualifica di restauratore di
beni culturali, venga nella stessa sede giudicato idoneo ad acquisire
la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali.»;
    2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  «2.  In  deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 11, ed in
attesa  della  emanazione  dei  decreti  di  cui  ai  commi 8 e 9 del
medesimo   articolo,   con   decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  di concerto con il Ministro, la
Fondazione  "Centro  per  la  conservazione  ed  il restauro dei beni
culturali  La Venaria Reale" e' autorizzata ad istituire ed attivare,
in  via  sperimentale,  per  un  ciclo  formativo, in convenzione con
l'Universita'  di  Torino  e  il  Politecnico  di Torino, un corso di
laurea magistrale a ciclo unico per la formazione di restauratori dei
beni   culturali  ai  sensi  del  comma 6  e  seguenti  dello  stesso
articolo 29.  Il  decreto  predetto definisce l'ordinamento didattico
del   corso,  sulla  base  dello  specifico  progetto  approvato  dai
competenti organi della Fondazione e delle universita', senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
    b) all'articolo 183:
      1)  al  comma 2,  le  parole:  «degli  articoli 5  e  44»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «degli  articoli 5,  44 e 182, commi 1,
1-quater e 2,»;
      2) al comma 5, dopo le parole: «in attuazione» sono inserite le
seguenti: «degli articoli 44, comma 4, e».
 
          Note all'art. 4:
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 182 e 183 del
          citato  decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato
          dal presente decreto:
              «Art.  182  (Disposizioni  transitorie).  -  1.  In via
          transitoria,    agli    effetti   indicati   all'art.   29,
          comma 9-bis,  acquisisce  la  qualifica  di restauratore di
          beni culturali:
                a) colui che consegua un diploma presso una scuola di
          restauro  statale di cui all'art. 9 del decreto legislativo
          20  ottobre  1998,  n.  368,  purche'  risulti  iscritto ai
          relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004;
                b) colui  che,  alla  data  di  entrata in vigore del
          decreto   ministeriale   24 ottobre  2001,  n.  420,  abbia
          conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale
          o  regionale  di  durata  non  inferiore a due anni e abbia
          svolto,  per  un  periodo di tempo almeno doppio rispetto a
          quello  scolare  mancante  per raggiungere un quadriennio e
          comunque  non  inferiore  a due anni, attivita' di restauro
          dei  beni  suddetti,  direttamente  e  in  proprio,  ovvero
          direttamente  e  in  rapporto  di  lavoro  dipendente  o di
          collaborazione     coordinata     e     continuativa    con
          responsabilita'     diretta    nella    gestione    tecnica
          dell'intervento,   con   regolare   esecuzione   certficata
          dall'autorita'  preposta  alla  tutela  dei  beni  o  dagli
          istituti   di   cui  all'art.  9  del  decreto  legislativo
          20 ottobre 1998, n. 368;
                c) colui  che,  alla  data  di  entrata in vigore del
          decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto,
          per  un  periodo di almeno otto anni, attivita' di restauro
          dei  beni  suddetti,  direttamente  e  in  proprio,  ovvero
          direttamente  e  in  rapporto  di  lavoro  dipendente  o di
          collaborazione     coordinata     e     continuativa    con
          responsabilita'     diretta    nella    gestione    tecnica
          dell'intervento,   con   regolare   esecuzione  certificata
          dall'autorita'  preposta  alla  tutela  dei  beni  o  dagli
          istituti   di   cui  all'art.  9  del  decreto  legislativo
          20 ottobre 1998, n. 368.
              1-bis.   Puo'   altresi'   acquisire  la  qualifica  di
          restauratore   di   beni  culturali,  ai  medesimi  effetti
          indicati  all'art.  29,  comma 9-bis, previo superamento di
          una  prova  di  idoneita'  con  valore  di  esame  di Stato
          abilitante  secondo  modalita'  stabilite  con  decreto del
          Ministro   da   emanarsi   di   concerto  con  il  Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, entro il
          30 ottobre 2006:
                a) colui  che,  alla  data  di  entrata in vigore del
          decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto,
          per  un  periodo  almeno  pari a quattro anni, attivita' di
          restauro  dei  beni  suddetti,  direttamente  e in proprio,
          ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di
          collaborazione     coordinata     e     continuativa    con
          responsabilita'     diretta    nella    gestione    tecnica
          dell'intervento,   con   regolare   esecuzione  certificata
          dall'autorita'  preposta  alla  tutela  dei  beni  o  dagli
          istituti   di   cui  all'art.  9  del  decreto  legislativo
          20 ottobre 1998, n. 368;
                b) colui  che  abbia conseguito o consegua un diploma
          in   restauro   presso  le  accademie  di  belle  arti  con
          insegnamento  almeno triennale, purche' risulti iscritto ai
          relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004;
                c) colui  che  abbia conseguito o consegua un diploma
          presso una scuola di restauro statale o regionale di durata
          non  inferiore  a  due  anni,  purche'  risulti iscritto ai
          relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004.
                d)   colui   che   consegna   un  diploma  di  laurea
          scpecialistica  in  conservazione e restauro del patrimonio
          storico-artistico,  purche'  risulti  iscritto  ai relativi
          corsi prima della data del 1° maggio 2004.
              1-ter.   Ai   fini   dell'applicazione   dei  commi  1,
          lettere b) e c) e 1-bis, lettera a):
                a) la    durata   dell'attivita'   di   restauro   e'
          documentata  dai termini di consegna e di completamento dei
          lavori,  con  possibilita'  di  cumulare la durata di piu',
          lavori eseguiti nello stesso periodo;
                b) il  requisito  della responsabilita' diretta nella
          gestione    tecnica    dell'intervento    deve    risultare
          esclusivamente da atti di data certa anteriore alla data di
          entrata  in vigore del presente decreto emanati, ricevuti o
          comunque  custoditi dall'autorita' preposta alla tutela del
          bene  oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'art. 9
          del   decreto   legislativo  20 ottobre  1998,  n.  368;  i
          competenti  organi ministeriali rilasciano agli interessati
          le   necessarie  attestazioni  entro  trenta  giorni  dalla
          richiesta.
              1-quater.   La   qualifica   di  restauratore  di  beni
          culturali  e'  attribuita, previa verifica del possesso dei
          requisiti   ovvero   previo   superamento  della  prova  di
          idoneita', secondo quanto disposto ai commi precedenti, con
          provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento
          in  un  apposito  elenco,  reso  accessibile  a  tutti  gli
          interessati.  Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero
          medesimo,  nell'ambito  delle  risorse umane, strumentali e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
          o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica, sentita una
          rappresentanza     degli     iscritti.    L'elenco    viene
          tempestivamente  aggiornato, anche mediante inserimento dei
          nominativi  di  coloro  i  quali conseguono la qualifica ai
          sensi dell'art. 29, commi 7, 8 e 9.
              1-quinquies.  Nelle  more dell'attuazione dell'art. 29,
          comma 10,  ai  medesimi effetti di cui al comma 9-bis dello
          stesso  articolo,  acquisisce la qualifica di collaboratore
          restauratore di beni culturali:
                a) colui  che  abbia  conseguito un diploma di laurea
          universitaria  triennale in tecnologie per la conservazione
          e  il  restauro  dei  beni  culturali, ovvero un diploma in
          restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento
          almeno triennale;
                b) colui  che  abbia conseguito un diploma presso una
          scuola  di  restauro  statale  o  regionale  di  durata non
          inferiore a tre anni;
                c) colui  che,  alla  data  di  entrata in vigore del
          decreto  del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto
          lavori  di restauro di beni ai sensi dell'art. 29, comma 4,
          anche in proprio, per non meno di quattro anni. L'attivita'
          svolta  e'  dimostrata mediante dichiarazione del datore di
          lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi
          del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          2000,  n.  445,  accompagnate dal visto di buon esito degli
          interventi rilasciato dai competenti organi ministeriali;
                d) il   candidato   che,   essendo   ammesso  in  via
          definitiva  a  sostenere  la  prova  di idoneita' di cui al
          comma 1-bis   ed   essendo  poi  risultato  non  idoneo  ad
          acquisire  la  qualifica di restauratore di beni culturali,
          venga  nella  stessa  sede giudicato idoneo ad acquisire la
          qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali.
              2.  In deroga a quanto previsto dall'art. 29, comma 11,
          ed in attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 8
          e  9  del  medesimo  articolo,  con  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione,   dell'universita'  e  della  ricerca,  di
          concerto  con  il  Ministro,  la  Fondazione «Centro per la
          conservazione  ed il restauro dei beni culturali La Venaria
          Reale»  e'  autorizzata  ad  istituire  ed attivare, in via
          sperimentale,  per  un  ciclo formativo, in convenzione con
          l'Universita'  di  Torino  e  il  Politecnico di Torino, un
          corso  di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione
          di  restauratori  dei beni culturali ai sensi del comma 6 e
          seguenti   dello   stesso  art.  29.  Il  decreto  predetto
          definisce  l'ordinamento  didattico  del  corso, sulla base
          dello  specifico  progetto  approvato dai competenti organi
          della   Fondazione  e  delle  universita',  senza  nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
              3.  Entro  sessanta  giorni  dall'entrata in vigore del
          presente  codice,  le  regioni  e  gli  altri enti pubblici
          territoriali   adottano   le   necessarie  disposizioni  di
          adeguamento alla prescrizione di cui all'art. 103, comma 4.
          In  caso  di  inadempienza,  il  Ministero  procede  in via
          sostitutiva,  ai  sensi  dell'art. 117, quinto comma, della
          Costituzione.».
              «Art.  183  (Disposizioni finali). - 1. I provvedimenti
          di  cui  agli  articoli  13, 45, 141, 143, comma 10, e 156,
          comma  3, non sono soggetti a controllo preventivo ai sensi
          dell'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
              2. Dall'attuazione degli articoli 5, 44 e 182, commi 1,
          1-quater  e  2  non  derivano nuovi o maggiori oneri per la
          finanza pubblica.
              3.  La  partecipazione  alle  commissioni  previste dal
          presente  codice  e'  assicurata  nell'ambito  dei  compiti
          istituzionali  delle  amministrazioni  interessate, non da'
          luogo alla corresponsione di alcun compenso e, comunque, da
          essa  non  derivano  nuovi  o maggiori oneri a carico della
          finanza pubblica.
              4.  Gli  oneri  derivanti  dall'esercizio  da parte del
          Ministero delle facolta' previste agli articoli 34, 35 e 37
          sono  assunti  nei  limiti  degli  stanziamenti di bilancio
          relativi agli appositi capitoli di spesa.
              5. Le garanzie prestate dallo Stato in attuazione degli
          articoli  44,  comma 4,  e  48,  comma 5,  sono elencate in
          allegato   allo   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia  e delle finanze, ai sensi dell'art. 13 della
          legge 5 agosto 1978, n. 468. In caso di escussione di dette
          garanzie  il  Ministero  trasmette  al  Parlamento apposita
          relazione.
              6.  Le  leggi  della  Repubblica non possono introdurre
          deroghe ai principi del presente decreto legislativo se non
          mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.
              7.  Il  presente  codice  entra  in  vigore  il  giorno
          1° maggio 2004.».