Art. 6. Abrogazioni 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente agli articoli 154 e 155; b) decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, limitatamente all'articolo 10; c) decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, limitatamente all'articolo 27, commi da 1 a 12; d) decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, limitatamente all'articolo 2-decies. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 24 marzo 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per i beni e le attivita' culturali La Loggia, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 6: - Gli articoli 154 e 155 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998, abrogati dal presente decreto, recavano: «Art. 154 (Commissione per i beni e le attivita' culturali).». «Art. 155 (Funzioni della commissione).». - L'art. 10 del citato decreto legislativo n. 368 del 1998, abrogato dal presente decreto, recava: «Art. 10 (Accordi e forme associative).». - Si riporta l'art. 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2003, n. 229, supplemento ordinario e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 24 novembre 2003, n. 326 (Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2003, n. 274, supplemento ordinario), come modificato dal presente decreto: «Art. 27 (Verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico). - 1.-12. (Abrogati). 13. Le procedure di valorizzazione e dismissione previste dai commi 15 e 17 dell'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonche' dai commi dal 3 al 5 dell'art. 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche ai beni immobili di cui al comma 3 del presente articolo, nonche' a quelli individuati ai sensi del comma 112, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e del comma 1, dell'art. 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. All'art. 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono soppressi i commi 1-bis e 3. 13-bis. L'Agenzia del demanio, di concerto con la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa, individua beni immobili in uso all'Amministrazione della difesa non piu' utili ai fini istituzionali da inserire in programmi di dismissione per le finalita' di cui all'art. 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. 13-ter. In sede di prima applicazione dei commi 13 e 13-bis, il Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio, di concerto con l'Agenzia del demanio, individua entro il 28 febbraio 2005 beni immobili comunque in uso all'Amministrazione della difesa, non piu' utili ai fini istituzionali, da dismettere e, a tal fine, consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze e, per esso, all'Agenzia del demanio. [Entro i centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco dei beni immobili da dismettere, l'Agenzia del demanio provvede alla ripubblicazione dello stesso elenco nella Gazzetta Ufficiale, nonche' sul sito Internet dell'Agenzia, con l'indicazione del valore base degli immobili medesimi]. 13-quater. Gli immobili individuati e consegnati ai sensi del comma 13-ter entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato per essere assoggettati alle procedure di valorizzazione e di dismissione di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e di cui ai commi da 6 a 8 nonche' alle procedure di cui ai commi 436, 437 e 438 dell'art. 1 della 30 dicembre 2004, n. 311, e alle altre procedure di dismissioni previste dalle norme vigenti ovvero alla vendita a trattativa privata anche in blocco. Gli immobili individuati sono stimati a cura dell'Agenzia del demanio nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. L'elenco degli immobili individuati e consegnati ai sensi del comma 13-ter e' sottoposto al Ministro per i beni e le attivita' culturali, il quale, nel termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di individuazione, provvede, attraverso le competenti soprintendenze, a verificare quali tra detti beni siano soggetti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dandone comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze. L'Agenzia del demanio apporta le conseguenti modifiche all'elenco degli immobili. 13-quinquies. La Cassa depositi e prestiti concede, entro trenta giorni dalla data di individuazione degli immobili di cui al comma 13-ter, anticipazioni finanziarie della quota come sopra determinata, pari al valore degli immobili individuati, per un importo complessivo non inferiore a 954 milioni di euro e, comunque, non superiore a 1.357 milioni di euro. Le condizioni generali ed economiche delle anticipazioni sono stabilite in conformita' con le condizioni praticate sui finanziamenti della gestione separata di cui all'art. 5, comma 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al rimborso delle somme anticipate e dei connessi oneri finanziari a valere sui proventi delle dismissioni degli immobili. Le anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Dicastero della difesa su appositi fondi relativi ai consumi intermedi e agli investimenti fissi lordi, da ripartire, nel corso della gestione, sui capitoli interessati, con decreto del Ministro della difesa da comunicare, anche con evidenze informatiche, a Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti. Sull'obbligo di rimborso alla Cassa depositi e prestiti delle somme ricevute in anticipazione e dei relativi interessi puo' essere prevista, secondo criteri, condizioni e modalita' da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, la garanzia dello Stato. Tale garanzia e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'art. 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978, con imputazione nell'ambito dell'unita' previsionale di base 3.2.4.2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 e corrispondenti per gli anni successivi. 13-sexies. Fermo restando quanto previsto al comma 13-quinquies, a valere sulle risorse derivanti dall'applicazione delle procedure di valorizzazione e dismissione dei beni immobili dell'Amministrazione della difesa, non piu' utili ai fini istituzionali, ai sensi dei commi 13 e 13-bis, e individuati dal Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio, di concerto con l'Agenzia del demanio, per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009 una somma di 30 milioni di euro e' destinata all'ammodernamento e alla ristrutturazione degli arsenali della Marina militare di Augusta, La Spezia e Taranto. Inoltre, una somma di 30 milioni di euro per l'anno 2005 e' destinata al finanziamento di un programma di edilizia residenziale in favore del personale delle Forze armate dei ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente.». - L'art. 2-decies del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonche' per la tutela del diritto d'autore, e altre misure urgenti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2005, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2005, n. 109, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25 giugno 2005, abrogato dal presente decreto, recava: «Art. 2-decies (Collezioni numismatiche).».