Art. 6.
                             Abrogazioni
  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
    a) decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente agli
articoli 154 e 155;
    b) decreto  legislativo  20 ottobre  1998,  n. 368, limitatamente
all'articolo 10;
    c) decreto-legge  30 settembre  2003,  n.  269,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24 novembre 2003, n. 326, limitatamente
all'articolo 27, commi da 1 a 12;
    d) decreto-legge   26 aprile   2005,   n.   63,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  25 giugno  2005,  n. 109, limitatamente
all'articolo 2-decies.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 24 marzo 2006
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Buttiglione,  Ministro  per i beni e le
                              attivita' culturali
                              La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
                              regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
          Note all'art. 6:
              - Gli  articoli 154  e  155  del decreto legislativo 31
          marzo  1998,  n.  112  (Conferimento  di funzioni e compiti
          amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli  enti
          locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
          n.  59), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale  n.  92 del 21 aprile 1998, abrogati dal presente
          decreto, recavano:
              «Art.  154  (Commissione  per  i  beni  e  le attivita'
          culturali).».
              «Art. 155 (Funzioni della commissione).».
              - L'art.  10  del citato decreto legislativo n. 368 del
          1998, abrogato dal presente decreto, recava:
              «Art. 10 (Accordi e forme associative).».
              - Si  riporta  l'art. 27 del decreto-legge 30 settembre
          2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo
          e  per  la  correzione  dell'andamento dei conti pubblici),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2003, n. 229,
          supplemento   ordinario   e   convertito   in   legge,  con
          modificazioni,  dall'art. 1, legge 24 novembre 2003, n. 326
          (Gazzetta  Ufficiale  25 novembre 2003, n. 274, supplemento
          ordinario), come modificato dal presente decreto:
              «Art.   27   (Verifica   dell'interesse  culturale  del
          patrimonio immobiliare pubblico). - 1.-12. (Abrogati).
              13.   Le  procedure  di  valorizzazione  e  dismissione
          previste  dai  commi 15  e 17 dell'art. 3 del decreto-legge
          25 settembre  2001,  n.  351, convertito con modificazioni,
          dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonche' dai commi dal
          3  al  5 dell'art. 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
          si  applicano  anche ai beni immobili di cui al comma 3 del
          presente  articolo,  nonche'  a quelli individuati ai sensi
          del comma 112, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
          662,  e  successive modificazioni, e del comma 1, dell'art.
          44  della legge 23 dicembre 1998, n. 448. All'art. 44 della
          legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni,
          sono soppressi i commi 1-bis e 3.
              13-bis.  L'Agenzia  del  demanio,  di  concerto  con la
          Direzione  generale  dei lavori e del demanio del Ministero
          della    difesa,    individua    beni   immobili   in   uso
          all'Amministrazione  della  difesa  non  piu' utili ai fini
          istituzionali  da  inserire in programmi di dismissione per
          le  finalita'  di  cui  all'art.  3, comma 112, della legge
          23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.
              13-ter.  In  sede  di prima applicazione dei commi 13 e
          13-bis,  il Ministero della difesa - Direzione generale dei
          lavori  e  del  demanio,  di  concerto  con  l'Agenzia  del
          demanio,  individua entro il 28 febbraio 2005 beni immobili
          comunque  in uso all'Amministrazione della difesa, non piu'
          utili  ai  fini istituzionali, da dismettere e, a tal fine,
          consegnare  al  Ministero  dell'economia e delle finanze e,
          per  esso,  all'Agenzia  del  demanio.  [Entro i centoventi
          giorni  successivi  alla  data di pubblicazione dell'elenco
          dei  beni  immobili  da  dismettere,  l'Agenzia del demanio
          provvede  alla  ripubblicazione  dello  stesso elenco nella
          Gazzetta Ufficiale, nonche' sul sito Internet dell'Agenzia,
          con l'indicazione del valore base degli immobili medesimi].
              13-quater.  Gli  immobili  individuati  e consegnati ai
          sensi  del  comma 13-ter entrano a far parte del patrimonio
          disponibile   dello  Stato  per  essere  assoggettati  alle
          procedure  di  valorizzazione  e  di  dismissione di cui al
          decreto-legge  25 settembre  2001,  n. 351, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 23 novembre 2001, n. 410, e di
          cui  ai  commi da  6  a  8 nonche' alle procedure di cui ai
          commi 436, 437 e 438 dell'art. 1 della 30 dicembre 2004, n.
          311,  e  alle altre procedure di dismissioni previste dalle
          norme  vigenti  ovvero  alla  vendita  a trattativa privata
          anche  in  blocco.  Gli immobili individuati sono stimati a
          cura  dell'Agenzia  del  demanio  nello stato di fatto e di
          diritto   in   cui  si  trovano.  L'elenco  degli  immobili
          individuati  e  consegnati  ai  sensi  del  comma 13-ter e'
          sottoposto al Ministro per i beni e le attivita' culturali,
          il  quale,  nel  termine  di  novanta  giorni dalla data di
          pubblicazione  del  decreto  di  individuazione,  provvede,
          attraverso le competenti soprintendenze, a verificare quali
          tra  detti beni siano soggetti a tutela ai sensi del codice
          dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di cui al decreto
          legislativo  22 gennaio  2004, n. 42, dandone comunicazione
          al  Ministro  dell'economia  e delle finanze. L'Agenzia del
          demanio  apporta  le conseguenti modifiche all'elenco degli
          immobili.
              13-quinquies.  La  Cassa  depositi  e prestiti concede,
          entro  trenta  giorni  dalla  data  di individuazione degli
          immobili  di cui al comma 13-ter, anticipazioni finanziarie
          della  quota  come  sopra determinata, pari al valore degli
          immobili   individuati,  per  un  importo  complessivo  non
          inferiore  a 954 milioni di euro e, comunque, non superiore
          a   1.357  milioni  di  euro.  Le  condizioni  generali  ed
          economiche    delle   anticipazioni   sono   stabilite   in
          conformita'  con  le condizioni praticate sui finanziamenti
          della  gestione  separata  di  cui  all'art. 5, comma 8. Il
          Ministro dell'economia e delle finanze provvede al rimborso
          delle  somme  anticipate  e dei connessi oneri finanziari a
          valere  sui  proventi  delle dismissioni degli immobili. Le
          anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti sono
          versate  all'entrata  del  bilancio  dello Stato per essere
          riassegnate  al  Dicastero  della  difesa su appositi fondi
          relativi  ai  consumi  intermedi  e agli investimenti fissi
          lordi, da ripartire, nel corso della gestione, sui capitoli
          interessati,  con  decreto  del  Ministro  della  difesa da
          comunicare,  anche  con  evidenze informatiche, a Ministero
          dell'economia  e  delle finanze, tramite l'Ufficio centrale
          del   bilancio,   nonche'   alle  Commissioni  parlamentari
          competenti e alla Corte dei conti. Sull'obbligo di rimborso
          alla  Cassa  depositi  e  prestiti  delle somme ricevute in
          anticipazione   e   dei   relativi  interessi  puo'  essere
          prevista,   secondo  criteri,  condizioni  e  modalita'  da
          stabilire  con  decreto  di  natura  non  regolamentare del
          Ministro  dell'economia  e delle finanze, la garanzia dello
          Stato.  Tale  garanzia e' elencata nell'allegato allo stato
          di  previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze
          di  cui  all'art.  13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai
          relativi  eventuali oneri si provvede ai sensi dell'art. 7,
          secondo  comma,  numero 2), della medesima legge n. 468 del
          1978,  con imputazione nell'ambito dell'unita' previsionale
          di  base  3.2.4.2  dello  stato di previsione del Ministero
          dell'economia   e   delle   finanze   per   l'anno  2005  e
          corrispondenti per gli anni successivi.
              13-sexies.    Fermo   restando   quanto   previsto   al
          comma 13-quinquies,   a   valere  sulle  risorse  derivanti
          dall'applicazione   delle  procedure  di  valorizzazione  e
          dismissione  dei  beni  immobili dell'Amministrazione della
          difesa,  non piu' utili ai fini istituzionali, ai sensi dei
          commi 13 e 13-bis, e individuati dal Ministero della difesa
          -  Direzione generale dei lavori e del demanio, di concerto
          con l'Agenzia del demanio, per ciascuno degli anni dal 2005
          al  2009  una  somma  di  30  milioni  di euro e' destinata
          all'ammodernamento  e  alla ristrutturazione degli arsenali
          della  Marina  militare  di  Augusta,  La Spezia e Taranto.
          Inoltre, una somma di 30 milioni di euro per l'anno 2005 e'
          destinata  al  finanziamento  di  un  programma di edilizia
          residenziale in favore del personale delle Forze armate dei
          ruoli   dei   sergenti   e   dei   volontari   in  servizio
          permanente.».
              - L'art.  2-decies del decreto-legge 26 aprile 2005, n.
          63  (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo e la coesione
          territoriale, nonche' per la tutela del diritto d'autore, e
          altre  misure urgenti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n.  96  del  27 aprile 2005, convertito, con modificazioni,
          nella  legge  25 giugno  2005,  n.  109,  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale n. 146 del 25 giugno 2005, abrogato dal
          presente decreto, recava:
              «Art. 2-decies (Collezioni numismatiche).».