Art. 10.
Sostituzione  dell'articolo 140  del  decreto  legislativo 22 gennaio
                             2004, n. 42
  1.  L'articolo  140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
e' sostituito dal seguente:
  «Art.  140 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative
misure  di  conoscenza).  -  1. La regione, sulla base della proposta
della  commissione,  esaminati le osservazioni e i documenti e tenuto
conto  dell'esito dell'eventuale inchiesta pubblica, entro il termine
di  sessanta  giorni  dalla  data  di  scadenza  dei  termini  di cui
all'articolo 139,  comma 5,  emana  il  provvedimento  relativo  alla
dichiarazione  di  notevole  interesse  pubblico  paesaggistico degli
immobili  indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136
e  delle  aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo
articolo 136.
  2.   I   provvedimenti   di  dichiarazione  di  interesse  pubblico
paesaggistico  contengono una specifica disciplina di tutela, nonche'
l'eventuale   indicazione   di  interventi  di  valorizzazione  degli
immobili  e  delle  aree  cui  si riferiscono, che vanno a costituire
parte integrante del piano paesaggistico da approvare o modificare.
  3.  I provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico
sono  pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
nel Bollettino ufficiale della regione.
  4.  I provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico
degli   immobili   indicati   alle   lettere a)   e b)   del  comma 1
dell'articolo 136   sono   altresi'   notificati   al   proprietario,
possessore  o  detentore,  depositati  presso  il  comune  o i comuni
interessati,  nonche'  trascritti  a  cura della regione nei registri
immobiliari.
  5.  Copia  della  Gazzetta  Ufficiale e' affissa per novanta giorni
all'albo   pretorio  di  tutti  i  comuni  interessati.  Copia  della
dichiarazione   e  delle  relative  planimetrie  resta  depositata  a
disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati.».