Art. 12.
Sostituzione  dell'articolo 142  del  decreto  legislativo 22 gennaio
                             2004, n. 42
  1.  L'articolo  142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
e' sostituito dal seguente:
  «Art.  142  (Aree  tutelate  per  legge).  -  1.  Sono  comunque di
interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo
Titolo:
    a) i  territori costieri compresi in una fascia della profondita'
di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul
mare;
    b) i  territori  contermini ai laghi compresi in una fascia della
profondita'  di  300  metri  dalla  linea  di  battigia,  anche per i
territori elevati sui laghi;
    c) i  fiumi,  i  torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi
previsti  dal  testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed
impianti  elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150
metri ciascuna;
    d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del
mare  per  la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la
catena appenninica e per le isole;
    e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
    f) i  parchi  e  le  riserve  nazionali  o  regionali,  nonche' i
territori di protezione esterna dei parchi;
    g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi
o   danneggiati   dal   fuoco,  e  quelli  sottoposti  a  vincolo  di
rimboschimento,  come  definiti  dall'articolo 2,  commi 2  e  6, del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
    h) le  aree  assegnate alle universita' agrarie e le zone gravate
da usi civici;
    i) le  zone  umide  incluse  nell'elenco previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
    l) i vulcani;
    m) le  zone  di  interesse  archeologico individuate alla data di
entrata in vigore del presente codice.
  2.  Non  sono  comprese tra i beni elencati nel comma 1 le aree che
alla data del 6 settembre 1985:
    a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;
    b) erano  delimitate  negli  strumenti  urbanistici  ai sensi del
decreto  ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone diverse dalle
zone A e B, ed erano ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a
condizione  che  le  relative  previsioni  siano  state concretamente
realizzate;
    c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri
edificati   perimetrati   ai   sensi   dell'articolo 18  della  legge
22 ottobre 1971, n. 865.
  3.  La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati
alla  lettera c) che la regione, in tutto o in parte, abbia ritenuto,
entro  la  data  di  entrata  in  vigore della presente disposizione,
irrilevanti  ai  fini  paesaggistici  includendoli in apposito elenco
reso   pubblico   e   comunicato  al  Ministero.  Il  Ministero,  con
provvedimento  motivato,  puo'  confermare la rilevanza paesaggistica
dei  suddetti  beni.  Il provvedimento di conferma e' sottoposto alle
forme di pubblicita' previste dall'articolo 140, comma 3.
  4.  Resta  in  ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e
dai provvedimenti indicati all'articolo 157.».