Art. 13.
Sostituzione  dell'articolo 143  del  decreto  legislativo 22 gennaio
                             2004, n. 42
  1.  L'articolo  143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
e' sostituito dal seguente:
  «Art.  143  (Piano  paesaggistico).  -  1. L'elaborazione del piano
paesaggistico si articola nelle seguenti fasi:
    a) ricognizione   dell'intero  territorio,  considerato  mediante
l'analisi delle caratteristiche storiche, naturali, estetiche e delle
loro   interrelazioni   e   la  conseguente  definizione  dei  valori
paesaggistici da tutelare, recuperare, riqualificare e valorizzare;
    b) puntuale individuazione, nell'ambito del territorio regionale,
delle  aree  di  cui  al  comma 1, dell'articolo 142 e determinazione
della    specifica   disciplina   ordinata   alla   loro   tutela   e
valorizzazione;
    c) analisi  delle  dinamiche  di  trasformazione  del  territorio
attraverso  l'individuazione  dei fattori di rischio e degli elementi
di  vulnerabilita'  del  paesaggio,  nonche'  la comparazione con gli
altri  atti  di  programmazione,  di  pianificazione  e di difesa del
suolo;
    d) individuazione    degli    ambiti    paesaggistici    di   cui
all'articolo 135;
    e) definizione  di  prescrizioni  generali  ed  operative  per la
tutela e l'uso del territorio compreso negli ambiti individuati;
    f) determinazione  di  misure  per la conservazione dei caratteri
connotativi  delle  aree  tutelate  per  legge e, ove necessario, dei
criteri   di   gestione   e   degli   interventi   di  valorizzazione
paesaggistica  degli  immobili  e  delle  aree dichiarati di notevole
interesse pubblico;
    g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione
delle  aree  significativamente compromesse o degradate e degli altri
interventi di valorizzazione;
    h) individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento
degli  interventi  di  trasformazione  del  territorio  nel  contesto
paesaggistico,   alle   quali  debbono  riferirsi  le  azioni  e  gli
investimenti   finalizzati   allo  sviluppo  sostenibile  delle  aree
interessate;
    i) tipizzazione  ed  individuazione,  ai sensi dell'articolo 134,
comma 1,  lettera c),  di  immobili  o  di  aree,  diversi  da quelli
indicati   agli   articoli 136  e  142,  da  sottoporre  a  specifica
disciplina di salvaguardia e di utilizzazione.
  2.   Il  piano  paesaggistico,  anche  in  relazione  alle  diverse
tipologie  di  opere  ed interventi di trasformazione del territorio,
individua  le  aree  nelle  quali la loro realizzazione e' consentita
sulla  base  della  verifica  del  rispetto delle prescrizioni, delle
misure e dei criteri di gestione stabiliti nel piano paesaggistico ai
sensi del comma 1, lettere e), f), g) ed h), e quelle per le quali il
piano  paesaggistico definisce anche specifiche previsioni vincolanti
da  introdurre negli strumenti urbanistici in sede di conformazione e
di adeguamento ai sensi dell'articolo 145.
  3.  Le  regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  possono  stipulare intese per l'elaborazione
congiunta  dei  piani  paesaggistici.  Nell'intesa  e'  stabilito  il
termine  entro  il  quale  deve  essere completata l'elaborazione del
piano.  Il contenuto del piano elaborato congiuntamente forma oggetto
di apposito accordo preliminare ai sensi degli articoli 15 e 11 della
legge  7 agosto  1990,  n.  241,  e successive modificazioni. Entro i
novanta  giorni  successivi  all'accordo  il  piano  e' approvato con
provvedimento  regionale.  Decorso inutilmente tale termine, il piano
e'  approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il
Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio. L'accordo
preliminare  stabilisce  altresi'  i  presupposti,  le modalita' ed i
tempi  per  la  revisione  del  piano,  con  particolare  riferimento
all'eventuale  sopravvenienza di provvedimenti emanati ai sensi degli
articoli 140 e 141.
  4.  Nel  caso  in  cui  il  piano  sia  stato  approvato  a seguito
dell'accordo  di  cui  al comma 3, nel procedimento autorizzatorio di
cui   agli  articoli 146  e  147  il  parere  del  soprintendente  e'
obbligatorio, ma non vincolante.
  5. Il piano approvato a seguito dell'accordo di cui al comma 3 puo'
altresi' prevedere:
    a) la    individuazione    delle    aree,   tutelate   ai   sensi
dell'articolo 142  e  non  oggetto di atti o provvedimenti emanati ai
sensi   degli   articoli 138,   140,   141  e  157,  nelle  quali  la
realizzazione   di   opere   ed   interventi   puo'  avvenire  previo
accertamento,  nell'ambito  del procedimento ordinato al rilascio del
titolo  edilizio,  della  loro  conformita' alle previsioni del piano
paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;
    b) la   individuazione   delle   aree  gravemente  compromesse  o
degradate    nelle    quali   la   realizzazione   degli   interventi
effettivamente   volti  al  recupero  ed  alla  riqualificazione  non
richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146.
  6.  L'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 e'
subordinata  all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al
piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 145.
  7. Il piano puo' subordinare l'entrata in vigore delle disposizioni
che   consentono  la  realizzazione  di  opere  ed  interventi  senza
autorizzazione   paesaggistica,   ai  sensi  del  comma 5,  all'esito
positivo  di  un  periodo  di  monitoraggio che verifichi l'effettiva
conformita'   alle   previsioni   vigenti  delle  trasformazioni  del
territorio realizzate.
  8.  Il  piano  prevede  comunque  che nelle aree di cui al comma 5,
lettera a),  siano  effettuati  controlli  a  campione sulle opere ed
interventi  realizzati e che l'accertamento di un significativo grado
di  violazione  delle  previsioni vigenti determini la reintroduzione
dell'obbligo  dell'autorizzazione  di  cui  agli  articoli 146 e 147,
relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.
  9.  Il  piano paesaggistico individua anche progetti prioritari per
la conservazione, il recupero, la riqualificazione, la valorizzazione
e  la  gestione  del paesaggio regionale indicandone gli strumenti di
attuazione, comprese le misure incentivanti.».