Art. 16.
Sostituzione  dell'articolo 146  del  decreto  legislativo 22 gennaio
                             2004, n. 42
  1.  L'articolo  146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
e' sostituito dal seguente:
  «Art.  146  (Autorizzazione).  -  1.  I  proprietari,  possessori o
detentori  a qualsiasi titolo di immobili e aree oggetto degli atti e
dei  provvedimenti  elencati  all'articolo 157,  oggetto  di proposta
formulata  ai  sensi  degli  articoli 138  e  141,  tutelati ai sensi
dell'articolo 142,  ovvero sottoposti a tutela dalle disposizioni del
piano   paesaggistico,   non  possono  distruggerli,  ne'  introdurvi
modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto
di protezione.
  2.  I  proprietari,  possessori  o detentori a qualsiasi titolo dei
beni  indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla regione
o  all'ente  locale  al  quale  la  regione ha delegato le funzioni i
progetti   delle   opere  che  intendano  eseguire,  corredati  della
documentazione prevista, affinche' ne sia accertata la compatibilita'
paesaggistica e sia rilasciata l'autorizzazione a realizzarli.
  3.  Le  regioni, ove stabiliscano di non esercitare direttamente la
funzione  autorizzatoria  di  cui  al  presente  articolo, ne possono
delegare  l'esercizio  alle  province  o  a  forme  associative  e di
cooperazione  degli  enti  locali  in  ambiti  sovracomunali all'uopo
definite  ai sensi degli articoli 24, 31 e 32 del decreto legislativo
18 agosto  2000,  n.  267,  al  fine  di  assicurarne l'adeguatezza e
garantire  la necessaria distinzione tra la tutela paesaggistica e le
competenze   urbanistiche  ed  edilizie  comunali.  La  regione  puo'
delegare  ai  comuni  il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche
nel  caso  in  cui  abbia  approvato  il piano paesaggistico ai sensi
dell'articolo 143,  comma 3,  e  a  condizione  che  i comuni abbiano
provveduto al conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici. In
ogni  caso,  ove  le  regioni  deleghino  ai comuni il rilascio delle
autorizzazioni  paesaggistiche, il parere della soprintendenza di cui
al comma 8 del presente articolo resta vincolante.
  4.  Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto  legislativo,  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei
Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e' individuata la
documentazione    necessaria    alla   verifica   di   compatibilita'
paesaggistica degli interventi proposti.
  5.  La  domanda  di  autorizzazione dell'intervento indica lo stato
attuale  del  bene  interessato, gli elementi di valore paesaggistico
presenti,  gli  impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte e
gli elementi di mitigazione e di compensazione necessari.
  6.  L'amministrazione  competente,  nell'esaminare  la  domanda  di
autorizzazione,   verifica   la   conformita'   dell'intervento  alle
prescrizioni   contenute   nei   provvedimenti  di  dichiarazione  di
interesse pubblico e nei piani paesaggistici e ne accerta:
    a) la    compatibilita'    rispetto   ai   valori   paesaggistici
riconosciuti  dal vincolo ed alle finalita' di tutela e miglioramento
della  qualita'  del  paesaggio  individuati  dalla  dichiarazione di
notevole interesse pubblico e dal piano paesaggistico;
    b) la  congruita'  con  i  criteri  di  gestione  dell'immobile o
dell'area indicati dalla dichiarazione e dal piano paesaggistico.
  7.   L'amministrazione   competente,   acquisito  il  parere  della
commissione  per  il  paesaggio di cui all'articolo 148 e valutata la
compatibilita'  paesaggistica  dell'intervento,  entro  il termine di
quaranta  giorni  dalla  data di ricezione dell'istanza, trasmette al
soprintendente    la    proposta    di    rilascio   o   di   diniego
dell'autorizzazione,   corredata   dal   progetto  e  dalla  relativa
documentazione,    dandone   comunicazione   agli   interessati.   La
comunicazione costituisce avviso di inizio del relativo procedimento,
ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora
l'amministrazione   verifichi  che  la  documentazione  allegata  non
corrisponde  a  quella  prevista  al  comma 4,  chiede  le necessarie
integrazioni;  in  tale  caso, il termine e' sospeso dalla data della
richiesta  fino  a  quella di ricezione della documentazione. Qualora
l'amministrazione   ritenga   necessario   acquisire   documentazione
ulteriore  rispetto  a  quella prevista al comma 4, ovvero effettuare
accertamenti,  il  termine  e'  sospeso,  per  una sola volta, per un
periodo  comunque  non  superiore  a  trenta giorni, dalla data della
richiesta  fino  a  quella  di ricezione della documentazione, ovvero
dalla  data  di comunicazione della necessita' di accertamenti fino a
quella di effettuazione degli stessi.
  8. Il soprintendente comunica il parere entro il termine perentorio
di  sessanta  giorni dalla data di ricezione della proposta di cui al
comma 7.  Decorso  inutilmente  il  termine  per  l'acquisizione  del
parere,    l'amministrazione    competente    assume    comunque   le
determinazioni   in  merito  alla  domanda  di  autorizzazione.  Fino
all'approvazione  del piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 143,
comma 3,   e   all'avvenuto   adeguamento  ad  esso  degli  strumenti
urbanistici   comunali,  il  parere  e'  vincolante,  secondo  quanto
previsto dall'articolo 143, comma 4.
  9.  Entro il termine di venti giorni dalla ricezione del parere del
soprintendente,       l'amministrazione      competente      rilascia
l'autorizzazione  oppure  comunica  agli  interessati il preavviso di
provvedimento  negativo  ai  sensi  dell'articolo 10-bis  della legge
7 agosto  1990,  n. 241, e successive modificazioni. L'autorizzazione
costituisce  atto  autonomo e presupposto del permesso di costruire o
degli  altri  titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non
possono essere iniziati in difetto di essa.
  10.  Decorsi  inutilmente  i  termini  indicati al comma 9, e' data
facolta'   agli   interessati  di  richiedere  l'autorizzazione  alla
regione,  che provvede anche mediante un commissario ad acta entro il
termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
Qualora  venga ritenuto necessario acquisire documentazione ulteriore
o  effettuare  accertamenti, il termine e' sospeso per una sola volta
fino  alla  data  di ricezione della documentazione richiesta, ovvero
fino  alla  data  di  effettuazione  degli  accertamenti.  Laddove la
regione non abbia affidato agli enti locali la competenza al rilascio
dell'autorizzazione  paesaggistica,  la  richiesta di rilascio in via
sostitutiva e' presentata alla soprintendenza competente.
  11.  L'autorizzazione paesaggistica diventa efficace decorsi trenta
giorni  dalla sua emanazione ed e' trasmessa in copia, senza indugio,
alla   soprintendenza   che   ha  emesso  il  parere  nel  corso  del
procedimento,  nonche', unitamente al parere, alla regione, agli enti
locali e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trovano
l'immobile o l'area sottoposti al vincolo.
  12.   L'autorizzazione   paesaggistica,   fuori  dai  casi  di  cui
all'articolo 167,   commi 4  e  5,  non  puo'  essere  rilasciata  in
sanatoria  successivamente  alla realizzazione, anche parziale, degli
interventi.
  13.  L'autorizzazione  paesaggistica e' impugnabile, con ricorso al
tribunale  amministrativo  regionale  o  con ricorso straordinario al
Presidente   della   Repubblica,   dalle  associazioni  ambientaliste
portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell'articolo 13
della  legge  8 luglio  1986,  n.  349, e da qualsiasi altro soggetto
pubblico o privato che ne abbia interesse. Il ricorso e' deciso anche
se,  dopo  la  sua  proposizione,  ovvero  in  grado  di  appello, il
ricorrente  dichiari di rinunciare o di non avervi piu' interesse. Le
sentenze  e  le  ordinanze  del  tribunale  amministrativo  regionale
possono  essere  appellate da chi sia legittimato a ricorrere avverso
l'autorizzazione  paesaggistica,  anche  se  non  abbia  proposto  il
ricorso di primo grado.
  14.    Presso   ogni   amministrazione   competente   al   rilascio
dell'autorizzazione  e'  istituito  un elenco, aggiornato almeno ogni
quindici  giorni  e  liberamente  consultabile, in cui e' indicata la
data  di  rilascio  di  ciascuna autorizzazione paesaggistica, con la
annotazione  sintetica  del relativo oggetto e con la precisazione se
essa   sia   stata   rilasciata   in   difformita'   dal  parere  del
soprintendente,  ove  il  parere  stesso  non sia vincolante, o della
commissione   per   il  paesaggio.  Copia  dell'elenco  e'  trasmessa
trimestralmente   alla   regione   e  alla  soprintendenza,  ai  fini
dell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 155.
  15.  Le  disposizioni  dei  commi da 1 a 14 si applicano anche alle
istanze  concernenti  le attivita' minerarie di ricerca ed estrazione
riguardanti i beni di cui all'articolo 134.
  16. Le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 14,
non si applicano alle autorizzazioni per le attivita' di coltivazione
di  cave e torbiere. Per tali attivita' restano ferme le potesta' del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ai sensi della
normativa  in  materia,  che  sono  esercitate  tenendo  conto  delle
valutazioni  espresse,  per  quanto attiene ai profili paesaggistici,
dal  soprintendente  competente. Il soprintendente si pronuncia entro
trenta  giorni  dalla  richiesta  del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio.».