Art. 19. Modifiche all'articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 1. Al comma 1 dell'articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: «lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a)» e le parole: «e dell'articolo 156, comma 4» sono soppresse.
Nota all'art. 19: - Si riporta il testo dell'art. 149 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente decreto: «Art. 149 (Interventi non soggetti ad autorizzazione). - 1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 143, comma 5, lettera a), non e' comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'art. 146, dall'art. 147 e dall'art. 159: a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici; b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attivita' agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attivita' ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio; c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'art. 142, comma 1, lettera g), purche' previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.».