Art. 19.
Modifiche  all'articolo 149  del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
                                n. 42
  1.  Al comma 1 dell'articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio
2004,  n. 42, le parole: «lettera b)» sono sostituite dalle seguenti:
«lettera a)»   e  le  parole:  «e  dell'articolo 156,  comma 4»  sono
soppresse.
 
          Nota all'art. 19:
              - Si  riporta il testo dell'art. 149 del citato decreto
          legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
          decreto:
              «Art.  149 (Interventi non soggetti ad autorizzazione).
          -  1.  Fatta  salva  l'applicazione dell'art. 143, comma 5,
          lettera  a),  non  e'  comunque  richiesta l'autorizzazione
          prescritta dall'art. 146, dall'art. 147 e dall'art. 159:
                a) per  gli  interventi  di  manutenzione  ordinaria,
          straordinaria,  di  consolidamento  statico  e  di restauro
          conservativo  che  non  alterino  lo  stato  dei  luoghi  e
          l'aspetto esteriore degli edifici;
                b) per    gli    interventi    inerenti   l'esercizio
          dell'attivita'   agro-silvo-pastorale  che  non  comportino
          alterazione   permanente   dello   stato   dei  luoghi  con
          costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si
          tratti  di  attivita'  ed  opere che non alterino l'assetto
          idrogeologico del territorio;
                c) per  il  taglio  colturale,  la  forestazione,  la
          riforestazione,  le  opere  di  bonifica,  antincendio e di
          conservazione  da  eseguirsi  nei  boschi  e  nelle foreste
          indicati   dall'art.   142,  comma 1,  lettera g),  purche'
          previsti   ed   autorizzati   in  base  alla  normativa  in
          materia.».