Art. 2.
Modifiche  all'articolo 6 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
                                 42
  1.  Al  comma 1, dell'articolo 6 del decreto legislativo 22 gennaio
2004,  n.  42,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «In
riferimento   ai   beni  paesaggistici  la  valorizzazione  comprende
altresi' la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a
tutela  compromessi  o  degradati,  ovvero  la realizzazione di nuovi
valori paesaggistici coerenti ed integrati.».
 
          Nota all'art. 2:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 6 del citato decreto
          legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
          decreto:
              «Art. 6 (Valorizzazione del patrimonio culturale). - 1.
          La  valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e
          nella  disciplina  delle  attivita' dirette a promuovere la
          conoscenza  del  patrimonio  culturale  e  ad assicurare le
          migliori  condizioni  di utilizzazione e fruizione pubblica
          del  patrimonio  stesso. Essa comprende anche la promozione
          ed  il  sostegno  degli  interventi  di  conservazione  del
          patrimonio culturale.
              In  riferimento ai beni paesaggistici la valorizzazione
          comprende  altresi'  la  riqualificazione  degli immobili e
          delle  aree  sottoposti  a  tutela compromessi o degradati,
          ovvero  la  realizzazione  di  nuovi  valori  paesaggistici
          coerenti ed integrati.
              2.  La  valorizzazione  e' attuata in forme compatibili
          con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.
              3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione
          dei   soggetti   privati,   singoli   o   associati,   alla
          valorizzazione del patrimonio culturale.».