Art. 22.
Modifiche  all'articolo 154  del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
                                n. 42
  1.  Al comma 3 dell'articolo 154 del decreto legislativo 22 gennaio
2004,  n.  42,  le parole: «o all'articolo 139, comma 1, lettera m),»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «o  dall'articolo 142,  comma  1,
lettera m),»  e  dopo  la  parola:  «amministrazione»  e' inserita la
seguente: «competente».
 
          Nota all'art. 22:
              - Si  riporta il testo dell'art. 154 del citato decreto
          legislativo  n.  42  del 2004, come modificato dal presente
          decreto:
              «Art.  154 (Colore delle facciate dei fabbricati). - 1.
          L'amministrazione competente individuata dalla regione puo'
          ordinare  che, nelle aree contemplate dalle lettere c) e d)
          dell'art.  136,  sia  dato alle facciate dei fabbricati, il
          cui  colore  rechi  disturbo alla bellezza dell'insieme, un
          diverso colore che con quella armonizzi.
              2.  La  disposizione  del  comma 1  non  si applica nei
          confronti  degli  immobili  di  cui  all'art.  10, comma 3,
          lettere a) e d), dichiarati ai sensi dell'art. 13.
              3.  Per  i fabbricati ricadenti nelle zone di interesse
          archeologico elencate all'art. 136, lettera c), o dell'art.
          142,  comma  1,  lettera  m),  l'amministrazione competente
          consulta preventivamente le competenti soprintendenze.
              4.  In caso di inadempienza dei proprietari, possessori
          o  detentori  dei  fabbricati,  l'amministrazione  provvede
          all'esecuzione d'ufficio.».