Art. 22. Modifiche all'articolo 154 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 1. Al comma 3 dell'articolo 154 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: «o all'articolo 139, comma 1, lettera m),» sono sostituite dalle seguenti: «o dall'articolo 142, comma 1, lettera m),» e dopo la parola: «amministrazione» e' inserita la seguente: «competente».
Nota all'art. 22: - Si riporta il testo dell'art. 154 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente decreto: «Art. 154 (Colore delle facciate dei fabbricati). - 1. L'amministrazione competente individuata dalla regione puo' ordinare che, nelle aree contemplate dalle lettere c) e d) dell'art. 136, sia dato alle facciate dei fabbricati, il cui colore rechi disturbo alla bellezza dell'insieme, un diverso colore che con quella armonizzi. 2. La disposizione del comma 1 non si applica nei confronti degli immobili di cui all'art. 10, comma 3, lettere a) e d), dichiarati ai sensi dell'art. 13. 3. Per i fabbricati ricadenti nelle zone di interesse archeologico elencate all'art. 136, lettera c), o dell'art. 142, comma 1, lettera m), l'amministrazione competente consulta preventivamente le competenti soprintendenze. 4. In caso di inadempienza dei proprietari, possessori o detentori dei fabbricati, l'amministrazione provvede all'esecuzione d'ufficio.».