Art. 27.
Sostituzione  dell'articolo 167  del  decreto  legislativo 22 gennaio
                             2004, n. 42
  1.  L'articolo  167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
e' sostituito dal seguente:
  «Art.  167  (Ordine  di  remissione  in pristino o di versamento di
indennita'  pecuniaria).  - 1. In caso di violazione degli obblighi e
degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore
e'  sempre  tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto
salvo quanto previsto al comma 4.
  2.   Con  l'ordine  di  rimessione  in  pristino  e'  assegnato  al
trasgressore un termine per provvedere.
  3.  In  caso di inottemperanza, l'autorita' amministrativa preposta
alla tutela paesaggistica provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e
rende   esecutoria   la   nota   delle   spese.  Laddove  l'autorita'
amministrativa   preposta  alla  tutela  paesaggistica  non  provveda
d'ufficio,  il  direttore  regionale  competente,  su richiesta della
medesima  autorita' amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni
dall'accertamento   dell'illecito,   previa   diffida  alla  suddetta
autorita'  competente  a  provvedervi  nei  successivi trenta giorni,
procede   alla  demolizione  avvalendosi  delle  modalita'  operative
previste dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno  2001,  n.  380,  a seguito di apposita convenzione che puo'
essere  stipulata d'intesa tra il Ministero per i beni e le attivita'
culturali e il Ministero della difesa.
  4.  L'autorita' amministrativa competente accerta la compatibilita'
paesaggistica,  secondo  le procedure di cui al comma 5, nei seguenti
casi:
    a) per   i   lavori,   realizzati   in   assenza   o  difformita'
dall'autorizzazione   paesaggistica,   che  non  abbiano  determinato
creazione  di  superfici  utili  o  volumi  ovvero  aumento di quelli
legittimamente realizzati;
    b) per  l'impiego di materiali in difformita' dall'autorizzazione
paesaggistica;
    c) per  i  lavori  comunque  configurabili  quali  interventi  di
manutenzione  ordinaria  o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
  5.  Il  proprietario,  possessore  o  detentore  a qualsiasi titolo
dell'immobile  o  dell'area  interessati  dagli  interventi di cui al
comma 4   presenta   apposita  domanda  all'autorita'  preposta  alla
gestione  del  vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilita'
paesaggistica  degli  interventi  medesimi. L'autorita' competente si
pronuncia  sulla  domanda  entro il termine perentorio di centottanta
giorni,  previo  parere  vincolante  della soprintendenza da rendersi
entro   il  termine  perentorio  di  novanta  giorni.  Qualora  venga
accertata  la compatibilita' paesaggistica, il trasgressore e' tenuto
al  pagamento  di  una  somma  equivalente al maggiore importo tra il
danno  arrecato  e  il profitto conseguito mediante la trasgressione.
L'importo  della sanzione pecuniaria e' determinato previa perizia di
stima.  In  caso  di  rigetto  della  domanda  si applica la sanzione
demolitoria  di  cui  al  comma 1.  La  domanda di accertamento della
compatibilita'  paesaggistica  presentata ai sensi dell'articolo 181,
comma 1-quater,  si  intende  presentata  anche  ai  sensi  e per gli
effetti di cui al presente comma.
  6.  Le  somme  riscosse  per effetto dell'applicazione del comma 5,
nonche'  per  effetto  dell'articolo 1,  comma 37, lettera b), n. 1),
della  legge 15 dicembre 2004, n. 308, sono utilizzate, oltre che per
l'esecuzione  delle  rimessioni  in pristino di cui al comma 1, anche
per  finalita' di salvaguardia nonche' per interventi di recupero dei
valori  paesaggistici  e  di  riqualificazione degli immobili e delle
aree  degradati  o  interessati  dalle rimessioni in pristino. Per le
medesime finalita' possono essere utilizzate anche le somme derivanti
dal   recupero   delle   spese   sostenute  dall'amministrazione  per
l'esecuzione  della  rimessione  in  pristino  in  danno dei soggetti
obbligati,  ovvero altre somme a cio' destinate dalle amministrazioni
competenti.».