Art. 5.
Sostituzione  dell'articolo 135  del  decreto  legislativo 22 gennaio
                             2004, n. 42
  1.  L'articolo  135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
e' sostituito dal seguente:
  «Art.  135  (Pianificazione  paesaggistica).  -  1.  Lo  Stato e le
regioni  assicurano  che  il  paesaggio sia adeguatamente conosciuto,
tutelato   e   valorizzato.   A   tale  fine  le  regioni,  anche  in
collaborazione  con lo Stato, nelle forme previste dall'articolo 143,
sottopongono  a  specifica  normativa d'uso il territorio, approvando
piani   paesaggistici,   ovvero  piani  urbanistico-territoriali  con
specifica   considerazione   dei  valori  paesaggistici,  concernenti
l'intero  territorio regionale, entrambi di seguito denominati "piani
paesaggistici".
  2.  I  piani paesaggistici, in base alle caratteristiche naturali e
storiche,  individuano  ambiti  definiti in relazione alla tipologia,
rilevanza e integrita' dei valori paesaggistici.
  3.  Al  fine  di tutelare e migliorare la qualita' del paesaggio, i
piani   paesaggistici   definiscono  per  ciascun  ambito  specifiche
prescrizioni e previsioni ordinate:
    a) al   mantenimento   delle   caratteristiche,   degli  elementi
costitutivi  e  delle morfologie dei beni sottoposti a tutela, tenuto
conto anche delle tipologie architettoniche, nonche' delle tecniche e
dei materiali costruttivi;
    b) all'individuazione  delle  linee  di  sviluppo  urbanistico ed
edilizio  compatibili  con i diversi livelli di valore riconosciuti e
con il principio del minor consumo del territorio, e comunque tali da
non   diminuire  il  pregio  paesaggistico  di  ciascun  ambito,  con
particolare  attenzione  alla  salvaguardia  dei  siti inseriti nella
lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e delle aree agricole;
    c) al  recupero  e  alla  riqualificazione degli immobili e delle
aree  compromessi  o  degradati,  al  fine  di  reintegrare  i valori
preesistenti,    nonche'   alla   realizzazione   di   nuovi   valori
paesaggistici coerenti ed integrati;
    d) all'individuazione  di  altri interventi di valorizzazione del
paesaggio,   anche   in   relazione   ai   principi   dello  sviluppo
sostenibile.».