Art. 9.
Sostituzione  dell'articolo 139  del  decreto  legislativo 22 gennaio
                             2004, n. 42
  1.  L'articolo  139 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
e' sostituito dal seguente:
  «Art.  139  (Partecipazione  al  procedimento  di  dichiarazione di
notevole  interesse  pubblico).  - 1. La proposta di dichiarazione di
notevole  interesse  pubblico  di  immobili  ed aree, corredata dalla
relativa    planimetria   redatta   in   scala   idonea   alla   loro
identificazione, e' pubblicata per novanta giorni all'albo pretorio e
depositata  a  disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni
interessati.   La   proposta   e'  altresi'  comunicata  alla  citta'
metropolitana e alla provincia interessata.
  2.  Dell'avvenuta  proposta  e relativa pubblicazione e' data senza
indugio  notizia  su  almeno  due  quotidiani  diffusi  nella regione
territorialmente  interessata,  nonche' su un quotidiano a diffusione
nazionale  e  sui  siti  informatici della regione e degli altri enti
pubblici  territoriali nel cui ambito ricadono gli immobili o le aree
da assoggettare a tutela. Dal primo giorno di pubblicazione decorrono
gli  effetti di cui all'articolo 146, comma 1. Alle medesime forme di
pubblicita'   e'   sottoposta   la   determinazione   negativa  della
commissione.
  3.  Per  gli  immobili  indicati  alle  lettere a) e b) del comma 1
dell'articolo 136,  viene  altresi' data comunicazione dell'avvio del
procedimento di dichiarazione al proprietario, possessore o detentore
del bene.
  4.  La comunicazione di cui al comma 3 contiene gli elementi, anche
catastali, identificativi dell'immobile e la proposta formulata dalla
commissione.  Dalla data di ricevimento della comunicazione decorrono
gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1.
  5.  Entro i trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione di
cui  al  comma 1,  i comuni, le citta' metropolitane, le province, le
associazioni  portatrici  di  interessi  diffusi individuate ai sensi
dell'articolo 13  della  legge  8 luglio  1986,  n.  349, e gli altri
soggetti interessati possono presentare osservazioni e documenti alla
regione,  che ha altresi' facolta' di indire un'inchiesta pubblica. I
proprietari,  possessori  o  detentori  del  bene  possono presentare
osservazioni  e  documenti  entro  i  trenta  giorni  successivi alla
comunicazione individuale di cui al comma 3.».