Art. 15.
          Registrazioni da effettuare a cura dei veterinari
  1.  Il  veterinario  che  cura  gli  animali annota, su un registro
tenuto nell'azienda diverso da quello di cui all'articolo 4, comma 3,
la data, la natura dei trattamenti terapeutici prescritti o eseguiti,
l'identificazione  degli  animali  trattati ed i tempi di sospensione
corrispondenti.
  2.  L'allevatore annota sul registro di cui al comma 1 la data e la
natura  dei  trattamenti eseguiti entro le 24 ore dall'inizio e dalla
fine del trattamento.
  3.  Il  registro di cui al comma 1, che puo' essere quello previsto
dal  decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.  119,  e successive
modificazioni,  e'  detenuto  in  azienda  e  conservato,  a cura del
titolare  dell'azienda,  con  le  relative  ricette almeno per cinque
anni.
  4. Il veterinario della azienda unita' sanitaria locale competente,
nel  corso  della vigilanza veterinaria permanente sugli allevamenti,
controlla  anche  le  condizioni  degli allevamenti e dei trattamenti
previsti dal presente decreto, annotando sui registri di cui al comma
1  e  di  cui  all'articolo  4,  comma  3,  la  data  delle verifiche
effettuate.
  5.  Gli  allevatori  ed  i veterinari che hanno in cura gli animali
sono  tenuti a fornire all'autorita' competente e, in particolare, al
veterinario  ufficiale  dello  stabilimento  di  macellazione, su sua
richiesta,  ogni informazione relativa al rispetto delle norme di cui
al presente decreto.
  6.  Gli  animali  introdotti  negli  stabilimenti  di macellazione,
pubblici  e  privati, a scopo di macellazione debbono essere scortati
da  una  dichiarazione  del titolare dell'allevamento di origine, che
deve essere conservata nello stabilimento di macellazione per un
  periodo   non   inferiore   ad  un  anno,  contenente  le  seguenti
    indicazioni: a) numero, specie e categoria degli animali;
    b) ubicazione dell'allevamento di provenienza;
    c)  che  gli  animali  non  sono  stati trattati o alimentati con
sostanze di cui e' vietato l'impiego;
    d)  eventuali  trattamenti  effettuati sugli animali, nei novanta
giorni  precedenti  l'avvio alla macellazione, con le sostanze di cui
agli articoli 4 e 5, nonche' con alimenti medicamentosi e specialita'
medicinali;  nel  caso in cui siano stati effettuati tali trattamenti
la  dichiarazione  deve essere controfirmata, sul retro della stessa,
al  momento  della  prescrizione  o  dell'invio  degli  animali  allo
stabilimento   di   macellazione,   dal  medico  veterinario  che  ha
prescritto i predetti trattamenti;
    e) che sono stati osservati i previsti periodi di sospensione per
i trattamenti con i prodotti di cui alla lettera d).
 
          Nota all'art. 15:
              - Per  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119,
          vedi note alle premesse.