Art. 20. Prelievi ufficiali 1. I prelievi ufficiali di campioni devono essere eseguiti conformemente agli allegati III e IV ed essere esaminati in laboratori autorizzati; le modalita' per la raccolta di campioni ufficiali, nonche' i metodi di routine e di riferimento per l'analisi degli stessi sono stabiliti in sede comunitaria; al momento di rilasciare un'autorizzazione all'immissione in commercio per un medicinale veterinario destinato ad essere somministrato ad una specie le cui carni o i cui prodotti siano destinati al consumo umano, il Ministero della salute trasmette ai laboratori comunitari di riferimento e ai laboratori nazionali di riferimento per la ricerca di residui, i metodi di analisi di routine previsti all'articolo 4, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni, e all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2377 del 1990. 2. Per le sostanze di cui all'allegato I, categoria A, i risultati positivi constatati mediante un metodo di routine devono essere confermati con i metodi di riferimento di cui al comma 1, eventualmente da un altro laboratorio autorizzato. 3. In caso di contestazione dei risultati delle analisi deve essere effettuata un'ulteriore analisi dal laboratorio nazionale di riferimento per la sostanza o il residuo di causa, con spese a carico dell'interessato. 4. In attesa che in sede comunitaria vengono stabiliti i metodi di cui al comma 1, si fa riferimento ai metodi diramati dal laboratorio nazionale di riferimento.
Note all'art. 20: - L'art. 4, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, citato nelle premesse, cosi' recita: «Art. 4. - 1. Per ottenere il rilascio della autorizzazione alla commercializzazione, da parte del Ministero della salute, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, che deve essere stabilito nel territorio comunitario, e' tenuto a presentare al Ministero stesso domanda corredata con le informazioni ed i documenti seguenti: a) - g) (omissis); h) indicazione del tempo di attesa che deve intercorrere tra l'ultima somministrazione del medicinale veterinario all'animale nelle normali condizioni d'impiego e l'ottenimento dei prodotti alimentari dall'animale trattato, per garantire che detti prodotti non contengano residui in quantita' superiori ai limiti massimi fissati. Il richiedente indica e giustifica un livello limite dei residui tale da poter essere ammesso negli alimenti senza rischi per il consumatore, unitamente a metodi di analisi di routine che possono essere utilizzati dalle competenti autorita' sanitarie per l'individuazione dei residui;». - Il regolamento (CEE) n. 2377 del 1990, e' pubblicato nella G.U.C.E. 18 agosto 1990, n. 224. Nota agli articoli 23 e 25: - Per il Regolamento (CE) n. 1774 del 2002, vedi note alle premesse.