Art. 20.
                         Prelievi ufficiali
  1.   I  prelievi  ufficiali  di  campioni  devono  essere  eseguiti
conformemente   agli  allegati  III  e  IV  ed  essere  esaminati  in
laboratori  autorizzati;  le  modalita'  per  la raccolta di campioni
ufficiali, nonche' i metodi di routine e di riferimento per l'analisi
degli  stessi  sono  stabiliti  in  sede  comunitaria;  al momento di
rilasciare  un'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  per  un
medicinale  veterinario  destinato  ad  essere  somministrato  ad una
specie  le  cui  carni  o  i  cui prodotti siano destinati al consumo
umano,  il  Ministero della salute trasmette ai laboratori comunitari
di  riferimento  e  ai  laboratori  nazionali  di  riferimento per la
ricerca   di  residui,  i  metodi  di  analisi  di  routine  previsti
all'articolo  4,  comma  1,  lettera  h),  del decreto legislativo 27
gennaio  1992,  n.  119, e successive modificazioni, e all'articolo 7
del regolamento (CEE) n. 2377 del 1990.
  2.  Per le sostanze di cui all'allegato I, categoria A, i risultati
positivi  constatati  mediante  un  metodo  di  routine devono essere
confermati   con   i  metodi  di  riferimento  di  cui  al  comma  1,
eventualmente da un altro laboratorio autorizzato.
  3. In caso di contestazione dei risultati delle analisi deve essere
effettuata   un'ulteriore   analisi   dal  laboratorio  nazionale  di
riferimento per la sostanza o il residuo di causa, con spese a carico
dell'interessato.
  4.  In attesa che in sede comunitaria vengono stabiliti i metodi di
cui  al comma 1, si fa riferimento ai metodi diramati dal laboratorio
nazionale di riferimento.
 
          Note all'art. 20:
              - L'art.    4,   comma 1,   lettera h),   del   decreto
          legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, citato nelle premesse,
          cosi' recita:
              «Art.   4. -   1.   Per   ottenere  il  rilascio  della
          autorizzazione   alla  commercializzazione,  da  parte  del
          Ministero  della  salute,  il  titolare dell'autorizzazione
          all'immissione  in commercio, che deve essere stabilito nel
          territorio comunitario, e' tenuto a presentare al Ministero
          stesso domanda corredata con le informazioni ed i documenti
          seguenti:
                a) - g) (omissis);
                h) indicazione   del   tempo   di   attesa  che  deve
          intercorrere  tra  l'ultima somministrazione del medicinale
          veterinario  all'animale nelle normali condizioni d'impiego
          e   l'ottenimento   dei  prodotti  alimentari  dall'animale
          trattato,  per  garantire che detti prodotti non contengano
          residui  in  quantita' superiori ai limiti massimi fissati.
          Il  richiedente  indica  e giustifica un livello limite dei
          residui  tale  da poter essere ammesso negli alimenti senza
          rischi  per  il consumatore, unitamente a metodi di analisi
          di  routine  che possono essere utilizzati dalle competenti
          autorita' sanitarie per l'individuazione dei residui;».
              - Il  regolamento (CEE) n. 2377 del 1990, e' pubblicato
          nella G.U.C.E. 18 agosto 1990, n. 224.
                          Nota agli articoli 23 e 25:
              - Per  il  Regolamento (CE) n. 1774 del 2002, vedi note
          alle premesse.