Art. 29. Decretazione del Ministro della salute 1. Il Ministro della salute, con uno o piu' decreti, stabilisce: a) le specialita' medicinali da impiegare ai fini previsti dagli articoli 4 e 5, nonche' le relative condizioni di utilizzazione, in particolare, il tempo di sospensione necessario; b) i mezzi di identificazione degli animali trattati; c) il modello della dichiarazione di scorta per gli animali destinati allo stabilimento di macellazione; d) le indicazioni che devono essere riportate sulla ricetta medico-veterinaria; e) i livelli fisiologici massimi delle sostanze ad azione estrogena, androgena e gestagena, di natura endogena, presenti negli animali. 2. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 1, restano in vigore i decreti adottati dal Ministro della salute ai sensi dell'articolo 6, comma 6, dell'articolo 7, comma 3, dell'articolo 13, comma 4, e dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118.
Nota all'art. 29: - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118, recante: «Attuazione delle direttive n. 81/602/CEE, n. 85/358/CEE, n. 86/469/CEE, n. 88/146/ CEE e n. 88/299/CEE relative al divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica e ad azione tireostatica nelle produzioni animali, nonche' alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche.» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1992, n. 40, S.O.