Art. 31. 
            Controlli effettuati in un altro Stato membro 
  1. Qualora il  Ministero  della  salute  ritenga  che  i  controlli
previsti dal presente decreto non siano correttamente eseguiti in  un
altro Stato membro, informa, in applicazione  delle  disposizioni  di
cui al decreto  legislativo  30  gennaio  1993,  n.  27,  l'autorita'
centrale di detto Stato membro affinche' questa svolga  le  opportune
indagini e prenda le misure necessarie che devono essere  comunicate,
unitamente alle decisioni  prese  e  alle  relative  motivazioni,  al
Ministero della salute. 
  2.  Nel  caso  in  cui  il  Ministero  della  salute  ritenga   non
sufficiente quanto comunicato dallo Stato membro ai sensi  del  comma
1, richiede allo stesso ulteriori interventi che possono  comprendere
una visita congiunta in loco senza oneri aggiuntivi per  il  bilancio
dello Stato; il Ministero  della  salute  comunica  alla  Commissione
europea sia i problemi insorti che le specifiche soluzioni  adottate;
in caso di mancato accordo il  Ministero  della  salute  chiede  alla
Commissione europea di incaricare  un  esperto  affinche'  emetta  un
parere di merito e, in attesa di tale parere puo' disporre  controlli
specifici sulle partite di merce  provenienti  dagli  stabilimenti  o
dagli allevamenti in questione, applicando, in caso di esito positivo
dei controlli disposti, misure sanitarie cautelari  che  garantiscano
la tutela della salute pubblica e della  sanita'  animale.  Eventuali
ulteriori misure, da adottarsi secondo  procedura  comunitaria,  sono
eseguite tenuto conto del parere reso dall'esperto. 
 
          Nota all'art. 31:
              - Il  decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, reca:
          «Attuazione  della direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua
          assistenza  tra  autorita' amministrative per assicurare la
          corretta  applicazione  della  legislazione  veterinaria  e
          zootecnica.».