Art. 32. 
                              Sanzioni 
  1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 2, 3,  comma
1, 4, commi 5 e 6, 5, commi 3 e 5, 7, comma 3, 10, 14,  comma  3,  e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria  da  10.329  euro  a
61.974 euro. 
  2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque viola
le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, e all'articolo 5,
comma 1, per l'esercizio delle  deroghe  ai  divieti  previsti  dagli
articoli 2 e 3. 
  3.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  viola  le
disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, 7, comma 2, 14, commi 1
e 2, e' punito con la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  5.164
euro a 30.987 euro. 
  4.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  viola  le
disposizioni di cui agli articoli 4, commi 3 e  4,  5,  comma  4,  8,
comma 1,  15,  commi  1,  2,  3  e  6,  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.037 euro a 12.394 euro. 
  5.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  viola  le
disposizioni di cui  all'articolo  27,  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.018 euro a 6.197 euro.