Art. 32. Sanzioni 1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, commi 5 e 6, 5, commi 3 e 5, 7, comma 3, 10, 14, comma 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.329 euro a 61.974 euro. 2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, e all'articolo 5, comma 1, per l'esercizio delle deroghe ai divieti previsti dagli articoli 2 e 3. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, 7, comma 2, 14, commi 1 e 2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164 euro a 30.987 euro. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 4, commi 3 e 4, 5, comma 4, 8, comma 1, 15, commi 1, 2, 3 e 6, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.037 euro a 12.394 euro. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 27, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.018 euro a 6.197 euro.