(Allegato III)
                                                         Allegato III 
                                     (previsto dall'art. 20, comma 1) 
                     Strategia di campionamento 
    1. Il piano di sorveglianza dei residui mira ad esaminare e porre
in evidenza le ragioni dei rischi di residui nei prodotti  alimentari
di origine animale a livello degli allevamenti, dei  mattatoi,  delle
industrie  lattiero-casearie,  degli  stabilimenti  di  produzione  e
trasformazione del pesce e dei centri di raccolta e imballaggio delle
uova. 
    I campioni ufficiali devono  essere  prelevati  conformemente  al
corrispondente capitolo dell'allegato IV. 
    Indipendentemente dal luogo di raccolta dei  campioni  ufficiali,
il campionamento deve essere imprevisto, inatteso  ed  effettuato  in
momenti non fissi ed in giorni non particolari della settimana. 
    Gli  Stati  membri  devono  adottare  ogni  precauzione  atta   a
garantire che l'elemento sorpresa nei controlli sia costante. 
    2.  Per  quanto  riguarda  le  sostanze  della  categoria  A,  la
sorveglianza   deve   ricercare    i    casi    rispettivamente    di
somministrazione illecita di sostanze vietate e  di  somministrazione
abusiva di sostanze autorizzate. L'azione di  siffatto  campionamento
deve  essere  concentrata  secondo  le  disposizioni   previste   nel
corrispondente capitolo dell'allegato IV. 
    I campioni devono  essere  mirati,  tenendo  conto  dei  seguenti
criteri minimi: sesso, eta', specie, sistema di  ingrasso,  qualsiasi
informazione di cui disponga lo Stato membro  e  qualsiasi  prova  di
impiego scorretto o abuso di sostanze di questa categoria. 
    I dettagli dei criteri  di  controllo  mirato  saranno  stabiliti
dalla decisione della Commissione di cui all'art. 15, paragrafo 1. 
    3.  Per  quanto  riguarda  le  sostanze  della  categoria  B,  la
sorveglianza deve in particolare avere per oggetto il controllo della
conformita' dei residui di medicinali veterinari con i limiti massimi
di residui fissati negli allegati I e III del  regolamento  (CEE)  n.
2377/90, e dei residui di antiparassitari con i  livelli  massimi  di
cui all'allegato III della direttiva 86/363/CEE nonche' il  controllo
della concentrazione degli agenti contaminanti per l'ambiente. 
    A  meno  che  il  prelievo  casuale  dei  campioni  possa  essere
debitamente  motivato   dagli   Stati   membri   al   momento   della
presentazione alla Commissione  dei  rispettivi  piani  nazionali  di
sorveglianza, tutti i campioni devono essere mirati  secondo  criteri
fissati dalla decisione della Commissione di cui all'art.  20,  comma
1.