Art. 10. Funzioni dei magistrati 1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera e), e 2, comma 5, della legge 25 luglio 2005, n. 150, le funzioni dei magistrati si distinguono in funzioni di merito e in funzioni di legittimita' e sono le seguenti: a) giudicanti di primo grado; b) requirenti di primo grado; c) giudicanti di secondo grado; d) requirenti di secondo grado; e) semidirettive giudicanti di primo grado; f) semidirettive requirenti di primo grado; g) semidirettive giudicanti di secondo grado; h) semidirettive requirenti di secondo grado; i) direttive giudicanti o requirenti di primo grado e di primo grado elevato; l) direttive giudicanti o requirenti di secondo grado; m) giudicanti di legittimita'; n) requirenti di legittimita'; o) direttive giudicanti o requirenti di legittimita'; p) direttive superiori giudicanti o requirenti di legittimita'; q) direttive superiori apicali di legittimita'.
Note all'art. 10: - Il testo della lettera e) del comma 1, dell'art. 1 e del comma 5 dell'art. 2 della citata legge 25 luglio 2005, n. 150, e' il seguente: "e) modificare l'organico della Corte di cassazione e la disciplina relativa ai magistrati applicati presso la medesima.". "5. Nell'attuazione della delega di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato d'appello previsti in organico presso la Corte di cassazione nonche' di tutti i posti di magistrato d'appello destinato alla Procura generale presso la Corte di cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti di magistrato di cassazione, presso i rispettivi uffici; b) prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato d'appello previsti in organico presso la Corte di cassazione la loro sostituzione con altrettanti posti di magistrato di tribunale; c) prevedere che della pianta organica della Corte di cassazione facciano parte trentasette magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale con non meno di cinque anni di esercizio delle funzioni di merito destinati a prestare servizio presso l'ufficio del massimario e del ruolo; d) prevedere che il servizio prestato per almeno otto anni presso l'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione costituisca, a parita' di graduatoria, titolo preferenziale nell'attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimita'; e) prevedere l'abrogazione dell'art. 116 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e prevedere che all'art. 117 e alla relativa rubrica del citato ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n. 12 del 1941 siano soppresse le parole: "di appello e".".