Art. 16. Regime transitorio 1. La frequentazione, presso la Scuola superiore della magistratura, dei corsi di formazione di cui all'articolo 13, comma 2, non e' richiesta ai fini della partecipazione ai concorsi per il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa banditi in data anteriore alla effettiva entrata in funzione della Scuola. 2. Entro tre mesi dalla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, i magistrati in servizio a tale data possono presentare domanda per il passaggio, nello stesso grado, dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa. 3. Il mutamento effettivo di funzioni e' disposto, previa valutazione positiva del Consiglio superiore della magistratura, nel limite dei posti vacanti annualmente individuati dallo stesso Consiglio nei cinque anni successivi a quello di acquisto di efficacia del decreto legislativo di cui al comma 2. 4. Per i magistrati che si trovano in posizione di fuori del ruolo organico al momento dell'acquisto di efficacia del decreto legislativo di cui al comma 2, salvo che il mutamento di funzioni sia gia' avvenuto all'atto del ricollocamento in ruolo, il termine di cui medesimo comma 2 decorre dalla data di ricollocamento medesimo. In tale ipotesi, il termine quinquennale di cui al comma 3 decorre da quest'ultima data. Si applicano le modalita' di cui ai commi 3, 5 e 6. 5. Ai fini del passaggio di funzioni, il Consiglio superiore della magistratura forma la graduatoria dei magistrati richiedenti sulla base dell'eventuale anzianita' di servizio nelle funzioni verso le quali e' richiesto il passaggio e, a parita' o in assenza di anzianita' in tali funzioni, sulla base dell'anzianita' di servizio. 6. Nell'ambito dei posti vacanti, i magistrati richiedenti scelgono, secondo l'ordine di graduatoria, un ufficio avente sede in un diverso circondario, nell'ipotesi di esercizio di funzioni di primo grado, ed un ufficio avente sede in un diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, nell'ipotesi di esercizio di funzioni di secondo grado. Il rifiuto del magistrato richiedente di operare la scelta secondo l'ordine di graduatoria comporta la rinuncia alla richiesta di mutamento delle funzioni.
Note all'art. 16: - Per il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 1 della citata legge 25 luglio 2005, n. 150, si vedano le note alle premesse. - Per il testo dell'art. 11 del codice di procedura penale, si veda la nota all'art. 15.