Art. 19. Permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 45 e 46, i magistrati che esercitano funzioni di primo e secondo grado possono rimanere in servizio presso lo stesso ufficio svolgendo le medesime funzioni o, comunque, il medesimo incarico nell'ambito delle stesse funzioni, per un periodo massimo di dieci anni, con facolta' di proroga del predetto termine per non oltre due anni, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura fondata su comprovate esigenze di funzionamento dell'ufficio e comunque con possibilita' di condurre a conclusione eventuali processi di particolare complessita' nei quali il magistrato sia impegnato alla scadenza del termine. 2. Nei due anni antecedenti la scadenza del termine di permanenza di cui al comma 1, nonche' nel corso del biennio di cui al comma 2, ai magistrati non possono essere assegnati procedimenti la cui definizione non appare probabile entro il termine di permanenza nell'incarico.