Art. 20. Posti vacanti nella funzione giudicante 1. I posti vacanti nella funzione giudicante di secondo grado, individuati, quanto alle sedi, dal Consiglio superiore della magistratura, sono annualmente assegnati dal Consiglio medesimo sulle domande di tramutamento dei magistrati che esercitano da almeno tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, previa acquisizione, sulla domanda, del parere motivato del consiglio giudiziario. 2. Tutti i posti residui sono annualmente assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalita': a) per il 30 per cento, ai magistrati giudicanti che hanno conseguito l'idoneita' nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dall'articolo 12, comma 3, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150, e del giudizio di idoneita' formulato all'esito del concorso; b) per il 70 per cento, ai magistrati giudicanti che abbiano conseguito l'idoneita' nel concorso per soli titoli previsto dall'articolo 12, comma 3, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge n. 150 del 2005 e del giudizio di idoneita' formulato all'esito del concorso; c) i posti di cui alla lettera a), messi a concorso e non coperti, sono assegnati ai magistrati valutati positivamente nel concorso per soli titoli indicato alla lettera b) ed espletato nello stesso anno; d) i posti di cui alla lettera b), messi a concorso e non coperti, sono assegnati ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato alla lettera a), ed espletato nello stesso anno. 3. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado, assegna i posti di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per titoli ed esami, scritti ed orali, o per soli titoli, formando la relativa graduatoria. 4. I magistrati che hanno assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al comma 3 possono presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni dalla data di assunzione delle funzioni. 5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni, i magistrati che hanno assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al comma 3 presso una sede indicata come disagiata e che hanno presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni dalla data di assunzione delle funzioni, hanno diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre, salvo quanto previsto dal comma 6. 6. Il Consiglio superiore della magistratura valuta specificatamente la laboriosita' con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei commi 4 e 5.
Note all'art. 20: - Per il testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 1 e per il testo del comma 2 dell'art. 2 della citata legge 25 luglio 2005, n. 150, si vedano le note all'art. 9. - Il testo dell'art. 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133 (Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle Tabelle infradistrettuali), e' il seguente: "Art. 5 (Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di assegnazione, trasferimento d'ufficio o applicazione). - 1. Per i magistrati assegnati o trasferiti d'ufficio a sedi disagiate l'anzianita' di servizio e' calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo a quello d'ufficio, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede dopo il primo biennio di permanenza. 2. Se la permanenza in servizio presso la sede disagiata del magistrato trasferito ai sensi dell'art. 1 a sedi disagiate supera i cinque anni, il medesimo ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, ad essere preferito a tutti gli altri aspiranti, con esclusione di coloro che sono stati nominati uditori giudiziari in data anteriore al 9 maggio 1998. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai trasferimenti a domanda o d'ufficio che prevedono il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi o funzioni di legittimita'. 4. Fermo restando quanto previsto nel comma 3, per i magistrati applicati in sedi disagiate l'anzianita' di servizio e' calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo, con l'aumento della meta' per ogni mese di servizio trascorso nella sede. Le frazioni di servizio inferiori al mese non sono considerate.".