Art. 23. Posti vacanti nella funzione giudicante 1. I posti vacanti nelle funzioni giudicanti di legittimita' sono annualmente assegnati dal Consiglio superiore della magistratura sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimita' presentate dai magistrati che, avendo gia' esercitato funzioni di legittimita', svolgono incarichi direttivi o semidirettivi giudicanti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza dell'incarico direttivo o semidirettivo rivestito, previa acquisizione, sulle domande o sulla riassegnazione conseguente alla scadenza dell'incarico, del parere motivato del Consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione. 2. Tutti i posti residui sono annualmente assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalita': a) per il 70 per cento, ai magistrati che esercitano da almeno tre anni funzioni giudicanti di secondo grado e che hanno conseguito l'idoneita' nel concorso per soli titoli previsto dall'articolo 12, comma 4, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimita' presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150, e del giudizio di idoneita' formulato all'esito del concorso; b) per il 30 per cento, ai magistrati con funzioni giudicanti che hanno svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di servizio, hanno esercitato per tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, e che abbiano conseguito l'idoneita' nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dall'articolo 12, comma 4, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimita' presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge n. 150 del 2005 e del giudizio di idoneita' formulato all'esito del concorso; c) i posti di cui alla lettera a), messi a concorso e non coperti, sono assegnati ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato alla lettera b) ed espletato nello stesso anno; d) i posti di cui alla lettera b), messi a concorso e non coperti, sono assegnati ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato alla lettera a) ed espletato nello stesso anno. 3. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di legittimita', assegna i posti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per soli titoli o per titoli ed esami, scritti ed orali, formando la relativa graduatoria.
Nota all'art. 23: - Per il testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 1 e per il testo del comma 2 dell'art. 2 della citata legge 25 luglio 2005, n. 150, si vedano le note all'art. 9.