Art. 26. Concorsi per titoli e concorsi per titoli ed esami 1. La valutazione dei titoli ai fini dei concorsi previsti dagli articoli 13, 14, 20, 21, 23 e 24 deve porre in evidenza la professionalita' del magistrato. 2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, si deve tener conto, in via prevalente, della attivita' prestata dal magistrato nell'ambito delle sue funzioni giudiziarie, denotata dal numero dei provvedimenti emessi, dalla rilevanza e complessita' delle fattispecie esaminate e delle questioni giuridiche trattate, da verificare anche mediante esame a campione, effettuato tramite sorteggio, dei provvedimenti medesimi, nonche' dall'eventuale autorelazione e dagli esiti dei provvedimenti nelle ulteriori fasi e gradi di giudizio. Nella valutazione delle risultanze statistiche relative al lavoro svolto, si deve tener conto specificamente della sede dell'ufficio cui il magistrato e' stato assegnato, con esame comparativo rispetto alle statistiche medie nazionali nonche' dei magistrati in servizio presso lo stesso ufficio. La professionalita' del magistrato e' altresi' desunta dalle pubblicazioni di studi e ricerche scientificamente apprezzabili su argomenti di carattere giuridico, nonche' da titoli di studio oda ulteriori titoli attestanti qualificanti esperienze tecnico-professionali. 3. E' utilizzato ogni mezzo idoneo a mantenere l'anonimato dell'estensore del provvedimento o dell'autore della pubblicazione. 4. Nei concorsi per titoli ed esami si procede alla valutazione dei titoli solamente in caso di esito positivo della prova di esame. La valutazione dei titoli deve incidere nella misura del 50 per cento sulla formazione della votazione finale sulla cui base viene redatto l'ordine di graduatoria. 5. Nella valutazione dei titoli ai fini dell'assegnazione delle funzioni di sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia resta fermo quanto previsto in via preferenziale dall'articolo 76-bis, quarto comma, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. 6. Le prove scritte dei concorsi per titoli ed esami, svolte in modo da assicurare l'anonimato del candidato, consistono nella risoluzione di uno o piu' casi pratici, aventi carattere di complessita' e implicanti la risoluzione di una o piu' rilevanti questioni processuali relative alle funzioni richieste. 7. Le prove orali dei concorsi di cui al comma 6 consistono nella discussione del caso o dei casi pratici oggetto della prova scritta. 8. I magistrati che, prima dell'espletamento di uno dei concorsi di cui all'articolo 12, hanno ricevuto l'applicazione di una sanzione disciplinare superiore all'ammonimento, sono ammessi ai medesimi concorsi dopo il maggior numero di anni specificatamente indicato nella sentenza disciplinare definitiva. Detto periodo di maggiorazione temporale non puo' essere, comunque, inferiore a due ne' superiore a quattro anni, rispetto a quanto previsto dall'articolo 12, commi 3, 4 e 5, e dal capo VIII.
Nota all'art. 26: - Il testo dell'art. 76-bis del citato regio decreto 30 gennaio 1941, n. l2, e' il seguente: "Art. 76-bis (Procuratore nazionale antimafia). - 1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione e' istituita la Direzione nazionale antimafia. 2. Alla Direzione e' preposto un magistrato di cassazione, scelto tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni, funzioni di pubblico ministero o giudice istruttore, sulla base di specifiche attitudini, capacita' organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalita' organizzata. L'anzianita' nel ruolo puo' essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali. 3. Alla nomina del procuratore nazionale antimafia si provvede con la procedura prevista dall'art. 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e puo' essere rinnovato una sola volta. 4. Alla Direzione sono addetti, quali sostituti, magistrati con funzione di magistrati di Corte di appello, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalita' organizzata. Alle nomine provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale antimafia. Il procuratore nazionale antimafia designa uno o piu' dei sostituti procuratori ad assumere le funzioni di procuratore nazionale antimafia aggiunto. 5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianita' nel ruolo puo' essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali. 6. Al procuratore nazionale antimafia sono attribuite le funzioni previste dall'art. 371-bis del codice di procedura penale. 6-bis. Prima della nomina disposta dal Consiglio superiore della magistratura, il procuratore generale presso la Corte di cassazione applica, quale procuratore nazionale antimafia, un magistrato che possegga, all'epoca dell'applicazione, i requisiti previsti dal comma 2.".