Art. 28. Commissioni di concorso 1. La commissione di concorso istituita per l'assegnazione dei posti di cui all'articolo 20 e' composta da un magistrato che esercita funzioni direttive giudicanti di legittimita' ovvero funzioni direttive giudicanti di secondo grado, da un magistrato che esercita funzioni giudicanti di legittimita', da tre magistrati che esercitano funzioni giudicanti di secondo grado da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura. 2. La commissione di concorso istituita per l'assegnazione dei posti di cui all'articolo 21 e' composta da un magistrato che esercita funzioni direttive requirenti di legittimita' ovvero funzioni direttive requirenti di secondo grado, da un magistrato che esercita funzioni requirenti di legittimita', da tre magistrati che esercitano funzioni requirenti di secondo grado da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura. 3. La commissione di concorso istituita per l'assegnazione dei posti di cui all'articolo 23 e' composta da un magistrato che esercita funzioni direttive giudicanti di legittimita', da tre magistrati che esercitano funzioni giudicanti di legittimita' da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura. 4. La commissione di concorso istituita per l'assegnazione dei posti di cui all'articolo 24 e' composta da un magistrato che esercita funzioni direttive requirenti di legittimita', da tre magistrati che esercitano funzioni requirenti di legittimita' da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura. 5. Le commissioni sono nominate per due anni e sono automaticamente prorogate sino all'esaurimento delle procedure concorsuali in via di espletamento. 6. I componenti delle predette commissioni, ad eccezione dei magistrati che esercitano funzioni direttive requirenti di legittimita', non sono immediatamente confermabili e non possono essere nuovamente nominati prima che siano decorsi tre anni dalla cessazione dell'incarico.