Art. 41. Conferimento degli incarichi direttivi di legittimita' 1. Gli incarichi direttivi di cui all'articolo 39 possono essere conferiti esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, hanno frequentato l'apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150, il cui giudizio finale e' valutato dal Consiglio superiore della magistratura, e sono stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto all'articolo 12, comma 6. 2. Gli incarichi direttivi di cui all'articolo 40 possono essere conferiti esclusivamente ai magistrati che sono stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dall'articolo 12, comma 6. 3. La frequentazione presso la Scuola superiore della magistratura del corso di cui al comma 1 non e' richiesta ai fini del conferimento degli incarichi direttivi di legittimita' da conferire in data anteriore all'effettivo funzionamento della Scuola medesima.
Note all'art. 41: - Per il testo dell'art 5 del citato regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, si vedano le note all'art. 35. - Per il testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 1 e per il testo del comma 2 dell'art. 2 della citata legge 25 luglio 2005, n. 150, si vedano le note all'art. 9.