Art. 42. Magistrati ai quali e' stato prolungato o ripristinato il rapporto di impiego ai sensi degli articoli 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126. 1. Ai fini del conferimento degli incarichi direttivi di cui all'articolo 39 ai magistrati ai quali e' stato prolungato o ripristinato il rapporto di impiego ai sensi degli articoli 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, alla data di ordinario collocamento a riposo indicata nell'articolo 41, comma 1, e aggiunto un periodo pari a quello della sospensione ingiustamente subita e del servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati fra loro.
Note all'art. 42: - Per il testo dei commi 57 e 57-bis dell'art. 3 della citata legge 24 dicembre 2003, n. 350, si vedano le note all'art. 36. - Per il testo del1'art. 2 del citato decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, si vedano le note all'art. 36.