Art. 45. Temporaneita' degli incarichi direttivi 1. Gli incarichi direttivi, ad esclusione di quelli indicati agli articoli 39 e 40, hanno carattere temporaneo e sono attribuiti per la durata di quattro anni, rinnovabili a domanda, acquisito il parere del Ministro della giustizia, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, per un periodo ulteriore di due anni. 2. Se il magistrato, allo scadere del termine di cui al comma 1, permane nell'incarico di cui al medesimo comma, egli puo' concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi di uguale grado in sedi poste fuori dal circondario di provenienza e per incarichi direttivi di grado superiore per sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale. 3. Ai fini del presente articolo, si considerano di pari grado le funzioni direttive di primo grado e quelle di primo grado elevato. 4. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, e' assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 5. I magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, ricoprono gli incarichi direttivi, giudicanti o requirenti, di cui al comma 1, mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di quattro anni. Decorso tale periodo, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, ne decadono restando assegnati con funzioni non direttive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire alle successive vacanze, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura.
Note all'art. 45: - Per il testo dell'art. 11 del codice di procedura penale, si veda la nota all'art. 15. - Per il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 1 della citata legge 25 luglio 2005, n. 150, si vedano le note alle premesse.