Art. 49. Regime transitorio 1. Ferma restando la partecipazione ai concorsi, ai fini del conferimento degli incarichi semidirettivi e direttivi di cui agli articoli 30, 31, 32 e 33, per i magistrati di cui agli articoli 22, comma 2 e 25, comma 2, il compimento di tredici anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivale al superamento del concorso per l'attribuzione delle funzioni di secondo grado. 2. Ferma restando la partecipazione ai concorsi, ai fini del conferimento degli incarichi direttivi di cui all'articolo 34, per i magistrati di cui all'articolo 25, comma 2, il compimento di venti anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivale al superamento del concorso per l'attribuzione delle funzioni di legittimita'. 3. Ferma restando la partecipazione ai concorsi, per i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, abbiano gia' compiuto o compiranno nei successivi ventiquattro mesi venti anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario, per un periodo di tempo non superiore a cinque anni, il conferimento degli incarichi direttivi di cui agli articoli 39 e 40 puo' avvenire anche in assenza dei requisiti di esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di legittimita' o delle funzioni direttive giudicanti o requirenti di legittimita', ovvero delle funzioni direttive superiori giudicanti di legittimita', rispettivamente previsti nei suddetti articoli. Il termine quinquennale resta sospeso dalla data di presentazione della domanda fino alla data di comunicazione dell'esito della medesima.
Nota all'art. 49: - Per il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 1 della citata legge 25 luglio 2005, n. 150, si vedano le note alle premesse.