Art. 54. Abrogazioni 1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 25 luglio 2005, n. 150, sono abrogati, dalla data di acquisto di efficacia delle disposizioni contenute nel presente decreto: a) gli articoli 8, 121, 123, 123-ter, 124, 125, 125-bis, 125-ter, 125-quater, 125-quinques, 126, 126-bis, 126-ter, 127, 128, commi secondo e terzo, 129-ter, 131, 136, 140, 141, 142, 143, 144, 145, primo comma, 147, primo comma, 149, 150,151, 152, commi secondo, terzo e quarto, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 e 174, 190, 191, 197, 198, 200, 255, 258, 259, 260, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 270, 271, 272, 273, 274, 275 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni; b) la legge 25 luglio 1966, n. 570; c) la legge 20 dicembre 1973, n. 831.
Note all'art. 54: - Per il testo del comma 3 dell'art. 1 della citata legge 25 luglio 2005, n. 150, si vedano le note alle premesse. - Gli articoli 8, 121, 123, 123-ter, 124, 125, 125-bis, 125-ter, 125-quater, 125-quinquies, 126, 126-bis, 126-ter, 127, 128, 129-ter, 131, 136, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 190, 191, 197, 198, 200, 225, 258, 259, 260, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 270, 271, 272, 273, 274 e 275 del citato regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, abrogati dal presente decreto, recavano: «Art. 8. Requisiti per l'ammissione a funzioni giudiziarie. Art. 121. Ammissione a funzioni giudiziarie. Art. 123. Concorso per uditore giudiziario. Art. 123-ter. Prove concorsuali. Art. 124. Requisiti per l'ammissione al concorso. Art. 125. Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta. Art. 125-bis. Presentazione della domanda. Art. 125-ter. Commissione esaminatrice. Art. 125-quater. Lavori della commissione. Art. 125-quinquies. Correttori esterni. Art. 126. Limiti di ammissibilita' a successivi concorsi in magistratura. Art. 126-bis. Esclusione dai concorsi. Art. 126-ter. Concorso per magistrato di tribunale. Art. 127. Nomina ad uditore giudiziario. Art. 128. Destinazione degli uditori - Assimilazione gerarchica - Trattamento economico. Art. 129-ter. Trattamento previdenziale e assistenziale. Art. 131. Promozioni nella magistratura. Art. 136. Dispensa dal servizio degli uditori non idonei. Art. 140. Inquadramento gerarchico dei giudici, sostituti procuratori della Repubblica e pretori. Art. 141. Passaggio di giudici e sostituti procuratori della Repubblica nel ruolo dei pretori. Art. 142. Passaggio di pretori nel ruolo della magistratura collegiale. Art. 143. Concorso del passaggio di pretori nel ruolo della magistratura collegiale. Art. 144. Graduatoria ed inquadramento dei vincitori del concorso per il ruolo della magistratura collegiale. Art. 145. Sistema delle promozioni. Art. 147. Attribuzione dei posti in eccedenza. Art. 149. Concorso per esami e per titoli. Art. 150. Modalita' del concorso. Art. 151. Composizione della commissione giudicatrice. Art. 152. Concorso per titoli: requisiti per l'ammissione. Art. 153. Criteri di valutazione per l'ammissione. Art. 154. Gravame avverso la deliberazione di esclusione dal concorso per titoli. Art. 155. Motivi di esclusione dal concorso. Art. 156. Ammissioni dei magistrati addetti ad uffici non giudiziari. Art. 157. Commissione giudicatrice del concorso per titoli. Art. 158. Produzione dei titoli. Art. 159. Criteri di valutazione dei titoli. Art. 160. Classificazione dei concorrenti. Art. 161. Ordine delle promozioni per concorso. Art. 162. Promozioni per scrutinio a turno di anzianita'. Art. 163. Richiesta di scrutinio - Presentazione dei lavori. Art. 164. Numero dei lavori. Art. 165. Svolgimento delle operazioni di scrutinio. Art. 166. Criteri di valutazione dei lavori e dei titoli. Art. 167. Classificazione dei promovibili. Revisione dello scru-tinio. Art. 168. Elenchi dei promovibili in esito alle classificazioni. Art. 169. Magistrati scrutinati dopo la chiusura della sessione. Art. 170. Efficacia della classifica. Rinnovazione dello scrutini Art. 171. Rinnovazione dello scrutinio in caso di dichiarazione di impromovibilita'. Art. 172. Ordine delle promozioni per scrutinio. Art. 173. Inversione del turno di promozione. Art. 174. Casi di ritardata promozione. Art. 190. Passaggio dalle funzioni requirenti alle giudicanti e viceversa. Art. 191. Anzianita' in caso di cambio di funzioni. Art. 197. Requisiti per la destinazione dei magistrati al Ministero. Art. 198. Ricollocamento in ruolo di magistrati gia' destinati al Ministero. Art. 200. Partecipazione a concorsi e scrutini di magistrati non addetti ad uffici giudiziari. Art. 255. Disposizioni speciali di inquadramento. Art. 258. Attuali pretori gia' vincitori di concorso per uditore di tribunale. Art. 259. Inquadramento gerarchico di magistrati del ruolo collegiale provenienti dalla carriera pretorile. Art. 260. Pretori provenienti dall'unico ruolo anteriore alla legge 17 aprile 1930, n. 421. Art. 262. Disposizioni particolari per gli attuali uditori di tribunale. Art. 263. Promozioni da conferire entro l'anno 1941 per i gradi di consigliere di Corte di appello e di cassazione ed equiparati. Art. 264. Promozioni da conferire entro l'anno 1942, per i gradi di consigliere di Corte di cassazione ed equiparati. Art. 265. Promozioni da conferire entro l'anno 1942, per i gradi di consigliere di Corte di appello ed equiparati. Art. 266. Concorso speciale per titoli per la promozione al grado di primo pretore. Art. 267. Disposizioni particolari per le promozioni al grado di primo pretore. Art. 270. Applicazioni di pretori a tribunali e procure del Re Imperatore. Art. 271. Magistrati non addetti ad uffici giudiziari. Art. 272. Formazione degli elenchi di magistrati promovibili per scrutinio in Corte di appello. Art. 273. Collocamento a riposo degli attuali consiglieri di Corte di appello e magistrati di grado equiparato. Art. 274. Ammissione di vice-pretori onorari all'esame pratico per aggiunto giudizio. Art. 275. Procedimenti disciplinari pendenti.». - La legge 25 luglio 1966, n. 570, abrogata dal presente decreto, recava: «Disposizioni sulla nomina a magistrato di Corte di appello.». - La legge 20 dicembre 1973, n. 831, abrogata dal presente decreto, recava: «Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori.».