Art. 8. Nomina ad uditore giudiziario 1. I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati e, nello stesso ordine, sono nominati, con decreto ministeriale, uditore giudiziario, nei limiti dei posti messi a concorso. 2. Espletata la procedura di cui al comma 1, l'indicazione di cui all'articolo 1, comma 6, primo periodo, costituisce titolo preferenziale su ogni altro, nei limiti dei posti vacanti, per la attribuzione della sede di prima destinazione nell'ambito della funzione indicata. In caso di parita' di punti si applicano, altresi', le disposizioni generali vigenti sui titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi. 3. I documenti comprovanti il possesso di titoli di preferenza, a parita' di punteggio, ai fini della nomina, sono presentati, a pena di decadenza, entro il giorno di svolgimento della prova orale.