Art. 2. 
                             Definizioni 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti
definizioni: 
    a) Sostanze: qualsiasi elemento chimico ed i  relativi  composti,
allo stato naturale o prodotti da  attivita'  industriali,  in  forma
solida, liquida o gassosa; 
    b) Preparato: qualsiasi miscela o soluzione  composta  da  due  o
piu' sostanze; 
    c)  Composto  organico:  qualsiasi  composto  contenente   almeno
l'elemento  carbonio  ed  uno  o  piu'  tra  gli  elementi  idrogeno,
ossigeno, zolfo, fosforo, silicio, azoto, cloro, bromo e  fluoro,  ad
eccezione degli ossidi di carbonio  e  dei  carbonati  e  bicarbonati
inorganici; 
    d) Composto organico volatile (COV): qualsiasi composto  organico
avente un punto di ebollizione iniziale  pari  o  inferiore  a  250°C
misurato ad una pressione standard di 101,3 kPa; 
    e) Contenuto di COV:  la  massa  di  composti  organici  volatili
espressa in  grammi/litro  (g/l),  nella  formulazione  del  prodotto
pronto all'uso. Non e' considerata come parte del contenuto di COV la
massa di composti organici volatili presente in un dato prodotto che,
in fase di essiccamento, reagisce  chimicamente  formando  parte  del
rivestimento; 
    f)  Solvente  organico:  qualsiasi  COV  usato  da  solo   o   in
combinazione con altri agenti per dissolvere o diluire materie prime,
prodotti  o  rifiuti,  oppure  usato  come  agente  di  pulizia   per
dissolvere contaminanti o come mezzo di  dispersione,  correttore  di
viscosita', correttore  di  tensione  superficiale,  plastificante  o
conservante; 
    g) Rivestimento: qualsiasi preparato, inclusi  tutti  i  solventi
organici o i preparati contenenti i solventi organici  necessari  per
una corretta  applicazione,  usato  per  ottenere  una  pellicola  da
applicare  a  scopo  decorativo,  funzionale  o  protettivo  su   una
determinata superficie; 
    h) Pitture e vernici: i rivestimenti  elencati  nell'allegato  I,
paragrafo 1, esclusi  gli  aerosol,  applicati  a  scopo  decorativo,
funzionale o  protettivo  sui  manufatti  edilizi  e  sulle  relative
finiture  o  sugli  impianti  e  sulle  strutture  connessi  a   tali
manufatti; 
    i) Pellicola: uno strato continuo risultante dall'applicazione di
uno o piu' rivestimenti su un supporto; 
    l)  Rivestimento  a  base  acquosa  (BA):  rivestimento  la   cui
viscosita' e' regolata mediante l'uso di acqua; 
    m)  Rivestimento  a  base  solvente  (BS):  rivestimento  la  cui
viscosita' e' regolata mediante l'uso di solventi organici; 
    n)   Prodotti   per   carrozzeria:   i   rivestimenti    elencati
nell'allegato  I,  paragrafo  2,  usati  a   fini   di   riparazione,
manutenzione o decorazione dei veicoli stradali, come definiti  nella
direttiva 70/156/CEE, o di parti degli  stessi,  ove  tali  attivita'
siano effettuate al di fuori del luogo  di  produzione;  gli  aerosol
sono inclusi soltanto nei casi espressamente previsti; 
    o) Immissione sul mercato: qualsiasi atto di messa a disposizione
del prodotto per i terzi, a  titolo  oneroso  o  a  titolo  gratuito;
rientrano nella presente definizione anche la  messa  a  disposizione
del prodotto per gli intermediari, per i grossisti, per i rivenditori
finali o per gli utenti e l'importazione del prodotto nel  territorio
doganale comunitario; 
    p)  Produttore:   colui   che   produce   i   prodotti   elencati
nell'allegato I, pronti all'uso o non pronti all'uso, o  che  importa
tali prodotti nel territorio doganale comunitario; chi  effettua,  su
tali  prodotti,  operazioni  di  miscelazione   si   considera   come
produttore solo se dall'operazione deriva un prodotto di tipo diverso
secondo le definizioni contenute nell'allegato I; 
    q) Prodotto: le pitture, le vernici e i prodotti per  carrozzeria
elencati nell'allegato I; 
    r)  Prodotto  pronto  all'uso:  prodotto  che  non  necessita  di
operazioni di miscelazione per essere utilizzato; 
    s)   Miscelazione:   l'aggiunta,   ad   un   prodotto    elencato
nell'allegato I gia' immesso sul mercato, di  altri  prodotti,  quali
solventi o preparati contenenti solventi,  anche  diversi  da  quelli
elencati  nell'allegato  I;  si  considera  come  miscelazione  anche
l'aggiunta prevista dall'articolo 3, comma 2. 
 
          Nota all'art. 2: 
              - La direttiva 70/156/CEE e' pubblicata nella  G.U.C.E.
          23 febbraio 1970, n. L., 42.