Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) Sostanze: qualsiasi elemento chimico ed i relativi composti, allo stato naturale o prodotti da attivita' industriali, in forma solida, liquida o gassosa; b) Preparato: qualsiasi miscela o soluzione composta da due o piu' sostanze; c) Composto organico: qualsiasi composto contenente almeno l'elemento carbonio ed uno o piu' tra gli elementi idrogeno, ossigeno, zolfo, fosforo, silicio, azoto, cloro, bromo e fluoro, ad eccezione degli ossidi di carbonio e dei carbonati e bicarbonati inorganici; d) Composto organico volatile (COV): qualsiasi composto organico avente un punto di ebollizione iniziale pari o inferiore a 250°C misurato ad una pressione standard di 101,3 kPa; e) Contenuto di COV: la massa di composti organici volatili espressa in grammi/litro (g/l), nella formulazione del prodotto pronto all'uso. Non e' considerata come parte del contenuto di COV la massa di composti organici volatili presente in un dato prodotto che, in fase di essiccamento, reagisce chimicamente formando parte del rivestimento; f) Solvente organico: qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti per dissolvere o diluire materie prime, prodotti o rifiuti, oppure usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti o come mezzo di dispersione, correttore di viscosita', correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante; g) Rivestimento: qualsiasi preparato, inclusi tutti i solventi organici o i preparati contenenti i solventi organici necessari per una corretta applicazione, usato per ottenere una pellicola da applicare a scopo decorativo, funzionale o protettivo su una determinata superficie; h) Pitture e vernici: i rivestimenti elencati nell'allegato I, paragrafo 1, esclusi gli aerosol, applicati a scopo decorativo, funzionale o protettivo sui manufatti edilizi e sulle relative finiture o sugli impianti e sulle strutture connessi a tali manufatti; i) Pellicola: uno strato continuo risultante dall'applicazione di uno o piu' rivestimenti su un supporto; l) Rivestimento a base acquosa (BA): rivestimento la cui viscosita' e' regolata mediante l'uso di acqua; m) Rivestimento a base solvente (BS): rivestimento la cui viscosita' e' regolata mediante l'uso di solventi organici; n) Prodotti per carrozzeria: i rivestimenti elencati nell'allegato I, paragrafo 2, usati a fini di riparazione, manutenzione o decorazione dei veicoli stradali, come definiti nella direttiva 70/156/CEE, o di parti degli stessi, ove tali attivita' siano effettuate al di fuori del luogo di produzione; gli aerosol sono inclusi soltanto nei casi espressamente previsti; o) Immissione sul mercato: qualsiasi atto di messa a disposizione del prodotto per i terzi, a titolo oneroso o a titolo gratuito; rientrano nella presente definizione anche la messa a disposizione del prodotto per gli intermediari, per i grossisti, per i rivenditori finali o per gli utenti e l'importazione del prodotto nel territorio doganale comunitario; p) Produttore: colui che produce i prodotti elencati nell'allegato I, pronti all'uso o non pronti all'uso, o che importa tali prodotti nel territorio doganale comunitario; chi effettua, su tali prodotti, operazioni di miscelazione si considera come produttore solo se dall'operazione deriva un prodotto di tipo diverso secondo le definizioni contenute nell'allegato I; q) Prodotto: le pitture, le vernici e i prodotti per carrozzeria elencati nell'allegato I; r) Prodotto pronto all'uso: prodotto che non necessita di operazioni di miscelazione per essere utilizzato; s) Miscelazione: l'aggiunta, ad un prodotto elencato nell'allegato I gia' immesso sul mercato, di altri prodotti, quali solventi o preparati contenenti solventi, anche diversi da quelli elencati nell'allegato I; si considera come miscelazione anche l'aggiunta prevista dall'articolo 3, comma 2.
Nota all'art. 2: - La direttiva 70/156/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 23 febbraio 1970, n. L., 42.