Art. 3.
                       Immissione sul mercato
  1.  A  decorrere  dalla  data  di  applicazione  dei  valori limite
previsti nell'allegato II i prodotti elencati nell'allegato I possono
essere immessi sul mercato solo se hanno un contenuto di COV uguale o
inferiore  a  tali valori limite e se sono etichettati in conformita'
all'articolo 4.
  2.  Se  i  prodotti elencati nell'allegato I richiedono, per essere
pronti  all'uso,  l'aggiunta  di  altri  prodotti,  quali  solventi o
preparati  contenenti  solventi,  anche  diversi  da  quelli elencati
nell'allegato  I,  i  valori  limite  previsti  nell'allegato  II  si
applicano  soltanto  al prodotto divenuto pronto all'uso a seguito di
tale aggiunta.
  3.  Al  fine  di  valutare  la conformita' del contenuto di COV dei
prodotti   elencati   nell'allegato   I  ai  valori  limite  previsti
nell'allegato  II si applicano i metodi analitici di cui all'allegato
III.
  4.  I  valori  limite previsti nell'allegato II non si applicano ai
prodotti  elencati  nell'allegato  I,  da  utilizzare nelle attivita'
effettuate presso gli impianti autorizzati ed eserciti in conformita'
al  decreto  ministeriale  16  gennaio  2004,  n.  44. Se presso tali
impianti  si  effettuano  attivita'  di  restauro  o manutenzione dei
veicoli   di   cui   al   comma   5  il  gestore  non  deve  ottenere
l'autorizzazione ivi prevista.
  5.  I  valori  limite previsti nell'allegato II non si applicano ai
prodotti elencati nell'allegato I, da utilizzare per il restauro o la
manutenzione  degli  edifici d'epoca o dei veicoli tutelati come beni
culturali  dal  decreto  legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o per il
restauro o la manutenzione dei veicoli d'epoca o di interesse storico
o  collezionistico  di  cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285.  Chi intende acquistare e utilizzare tali prodotti deve ottenere
una   preventiva   autorizzazione.  L'istanza  di  autorizzazione  e'
presentata,  per  gli  edifici  e  per  i  veicoli tutelati come beni
culturali,  al  soprintendente  per  i  beni culturali competente per
territorio  nell'ambito  della  richiesta  di  autorizzazione  di cui
all'articolo  21  del  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e,
per  gli altri veicoli, al Dipartimento per i trasporti terrestri del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale si pronuncia
entro  trenta  giorni dalla richiesta. L'autorizzazione e' rilasciata
soltanto  per  le  quantita' rigorosamente necessarie alla esecuzione
delle attivita' di restauro e di manutenzione.
  6.  Le autorita' competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui
al  comma  5  inviano  al  Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio,   entro   il   31  gennaio  di  ogni  anno,  copia  delle
autorizzazioni rilasciate nell'anno precedente.
 
          Note all'art. 3:
              - Per  il  decreto ministeriale 16 gennaio 2004, n. 44,
          si vedano le note alle premesse.
              - Il   testo   dell'art.  21  del  decreto  legislativo
          22 gennaio  2004,  n.  42  (Codice dei beni culturali e del
          paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002,
          n. 13) e' il seguente:
              "Art.  21 (Interventi soggetti ad autorizzazione). - 1.
          Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
                a) la   demolizione   delle   cose  costituenti  beni
          culturali, anche con successiva ricostituzione;
                b) lo   spostamento,   anche   temporaneo,  dei  beni
          culturali, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;
                c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
                d) lo  scarto  dei documenti degli archivi pubblici e
          degli  archivi  privati  per  i  quali  sia  intervenuta la
          dichiarazione ai sensi dell'art. 13;
                e) il  trasferimento  ad  altre persone giuridiche di
          complessi  organici  di documentazione di archivi pubblici,
          nonche' di archivi di soggetti giuridici privati.
              2.  Lo  spostamento  di  beni culturali, dipendente dal
          mutamento   di   dimora   o   di  sede  del  detentore,  e'
          preventivamente  denunciato  al  soprintendente, che, entro
          trenta   giorni   dal   ricevimento  della  denuncia,  puo'
          prescrivere   le  misure  necessarie  perche'  i  beni  non
          subiscano danno dal trasporto.
              3.  Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e
          degli   enti  ed  istituti  pubblici  non  e'  soggetto  ad
          autorizzazione.
              4.   Fuori   dei   casi  di  cui  ai  commi precedenti,
          l'esecuzione  di opere e lavori di qualunque genere su beni
          culturali    e'    subordinata    ad   autorizzazione   del
          soprintendente.
              5.  L'autorizzazione  e'  resa  su  progetto o, qualora
          sufficiente,   su   descrizione   tecnica  dell'intervento,
          presentati    dal    richiedente,    e    puo'    contenere
          prescrizioni.".
              - Il  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
          codice   della   strada),   e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario.