Art. 4. Etichettatura 1. I prodotti elencati nell'allegato I, inclusi quelli non pronti all'uso, possono essere immessi sul mercato soltanto se provvisti di un'etichetta, nella quale sono indicati, in modo chiaro e leggibile: a) il tipo di prodotto, secondo le definizioni contenute nell'allegato I, ed il relativo valore limite, previsto dall'allegato II, espresso in g/l; b) il contenuto massimo di COV, espresso in g/l, nel prodotto pronto all'uso. 2. All'etichettatura di cui al comma 1 provvedono il produttore e chi trasferisce il prodotto da una confezione ad una o piu' confezioni differenti.