Art. 4.
                            Etichettatura
  1.  I  prodotti elencati nell'allegato I, inclusi quelli non pronti
all'uso,  possono essere immessi sul mercato soltanto se provvisti di
un'etichetta, nella quale sono indicati, in modo chiaro e leggibile:
    a) il   tipo   di  prodotto,  secondo  le  definizioni  contenute
nell'allegato I, ed il relativo valore limite, previsto dall'allegato
II, espresso in g/l;
    b) il  contenuto  massimo  di  COV, espresso in g/l, nel prodotto
pronto all'uso.
  2.  All'etichettatura  di cui al comma 1 provvedono il produttore e
chi  trasferisce  il  prodotto  da  una  confezione  ad  una  o  piu'
confezioni differenti.