Art. 5.
                  Raccolta e trasmissione dei dati
  1.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del
territorio,  da adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore  del  presente decreto, sono individuate le informazioni che i
produttori dei prodotti elencati nell'allegato I devono trasmettere a
tale  Ministero  ai  fini dell'elaborazione della relazione di cui al
comma 2 e le pertinenti modalita' di trasmissione.
  2.  Il  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio invia
alla  Commissione europea entro il 1° luglio 2008, entro il 1° luglio
2011  e,  successivamente,  ogni  cinque  anni  una  relazione  circa
l'applicazione  del  presente  decreto,  elaborata  sulla  base delle
informazioni  di  cui  al comma 1 e di cui all'articolo 3, comma 6. A
tal fine e' utilizzato, ove disponibile, il formato predisposto dalla
Commissione  europea.  Il Ministero comunica inoltre annualmente tali
informazioni alla Commissione europea, su apposita richiesta.