Art. 5. Raccolta e trasmissione dei dati 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le informazioni che i produttori dei prodotti elencati nell'allegato I devono trasmettere a tale Ministero ai fini dell'elaborazione della relazione di cui al comma 2 e le pertinenti modalita' di trasmissione. 2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio invia alla Commissione europea entro il 1° luglio 2008, entro il 1° luglio 2011 e, successivamente, ogni cinque anni una relazione circa l'applicazione del presente decreto, elaborata sulla base delle informazioni di cui al comma 1 e di cui all'articolo 3, comma 6. A tal fine e' utilizzato, ove disponibile, il formato predisposto dalla Commissione europea. Il Ministero comunica inoltre annualmente tali informazioni alla Commissione europea, su apposita richiesta.