Art. 6.
                              Sanzioni
  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca piu' grave reato, in caso di
immissione  sul  mercato di prodotti elencati nell'allegato I, aventi
un   contenuto   di   COV   superiore   ai  valori  limite  stabiliti
dall'allegato  II,  e'  punito  con  l'arresto  fino a due anni o con
l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro:
    a) il  produttore  se  il  prodotto  non  ha subito operazioni di
miscelazione  o  se  tali  operazioni  sono  state effettuate in modo
conforme alle istruzioni per l'uso da costui fornite;
    b) chi ha effettuato operazioni di miscelazione se il superamento
dei  valori  limite  e' stato determinato da successive operazioni di
miscelazione effettuate in modo conforme alle istruzioni per l'uso da
costui fornite;
    c) chi  ha effettuato operazioni di miscelazione in modo difforme
dalle   istruzioni   per  l'uso  fornitegli  o  in  assenza  di  tali
istruzioni.
  2.  La  sanzione  di  cui al comma 1 non si applica se il prodotto,
secondo  le  istruzioni  per l'uso che lo accompagnano, non e' pronto
all'uso.  Tale  sanzione si applica in caso di immissione sul mercato
di prodotti che, secondo le istruzioni per l'uso che li accompagnano,
e  indipendentemente  dal  proprio  contenuto di COV, non sono pronti
all'uso  e  che,  a  seguito  dell'aggiunta prevista dall'articolo 3,
comma 2,   effettuata   in  modo  conforme  alle  istruzioni  stesse,
presentano  un  contenuto di COV superiore ai valori limite stabiliti
dall'allegato II.
  3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque altera
o  contraffa'  l'etichetta  prevista  dall'articolo 4  per i prodotti
elencati  nell'allegato  I,  ovvero  appone  un'etichetta  riportante
caratteristiche  non  conformi  al  prodotto, e' punito con l'arresto
fino  a  due  anni  o con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila
euro.
  4.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato, chiunque immette sul
mercato  i  prodotti  elencati  nell'allegato I nei quali l'etichetta
prevista  dall'articolo 4  e'  assente,  incompleta  o  evidentemente
alterata  o  contraffatta  e'  punito con una sanzione amministrativa
pecuniaria  da  cinquemila euro a trentamila euro. All'irrogazione di
tale  sanzione  provvede  la  regione  competente per territorio o la
diversa autorita' indicata dalla legge regionale.
  5.  Le  sanzioni  previste  dai  commi 1  e 2 non si applicano se i
prodotti  sono  destinati,  fin  dal  primo  atto  di  immissione sul
mercato,  ad  un'attivita'  prevista  dall'articolo 3,  comma 4, o ad
un'operazione  autorizzata  ai  sensi  dell'articolo 3,  comma 5.  La
sanzione  non  si  applica  comunque  a  chi,  prima  di immettere il
prodotto  sul mercato, acquisisce dal soggetto che lo utilizzera' una
dichiarazione  scritta  in  merito al possesso dei requisiti previsti
dall'articolo 3,  comma 4,  o  una copia dell'autorizzazione prevista
dall'articolo 3, comma 5.
  6.  Le  sanzioni  previste  dal  presente articolo non si applicano
all'immissione  sul  mercato  dei  prodotti  di  cui  all'articolo 7,
commi 1 e 2, effettuata nei termini ivi previsti.