Art. 7 Disposizioni transitorie e finali 1. I prodotti elencati nell'allegato I aventi un contenuto di COV superiore ai valori limite previsti nell'allegato II possono essere immessi sul mercato nei dodici mesi successivi alla data di applicazione del valore limite superato se si dimostra che gli stessi sono stati prodotti prima di tale data. 2. I valori limite previsti dall'allegato II, nei tre anni successivi alle date ivi previste, non si applicano ai prodotti elencati nell'allegato I che, fin dal primo atto di immissione sul mercato, sono destinati ad essere oggetto di miscelazione o di utilizzazione esclusivamente in Stati non appartenenti all'Unione europea. 3. Con appositi decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle attivita' produttive, ai sensi dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si provvede alla modifica degli allegati del presente decreto, al fine di dare attuazione a successive direttive comunitarie per le parti in cui le stesse modifichino modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico della direttiva comunitaria recepita con il presente decreto.
Nota all'art. 7: - Il testo dell'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), e' il seguente: "Art. 13 (Adeguamenti tecnici). - 1. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e' data attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie. 2. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.".