Art. 7
                  Disposizioni transitorie e finali

  1.  I  prodotti elencati nell'allegato I aventi un contenuto di COV
superiore  ai  valori limite previsti nell'allegato II possono essere
immessi   sul  mercato  nei  dodici  mesi  successivi  alla  data  di
applicazione del valore limite superato se si dimostra che gli stessi
sono stati prodotti prima di tale data.
  2.  I  valori  limite  previsti  dall'allegato  II,  nei  tre  anni
successivi  alle  date  ivi  previste,  non  si applicano ai prodotti
elencati  nell'allegato  I  che, fin dal primo atto di immissione sul
mercato,  sono  destinati  ad  essere  oggetto  di  miscelazione o di
utilizzazione  esclusivamente  in  Stati  non appartenenti all'Unione
europea.
  3.  Con  appositi decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela
del  territorio,  di  concerto  con il Ministro della salute e con il
Ministro  delle attivita' produttive, ai sensi dell'articolo 13 della
legge  4  febbraio  2005,  n.  11,  si  provvede  alla modifica degli
allegati   del  presente  decreto,  al  fine  di  dare  attuazione  a
successive  direttive  comunitarie  per  le  parti  in  cui le stesse
modifichino  modalita'  esecutive e caratteristiche di ordine tecnico
della direttiva comunitaria recepita con il presente decreto.
 
          Nota all'art. 7:
              - Il testo dell'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n.
          11  (Norme  generali  sulla  partecipazione  dell'Italia al
          processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di
          esecuzione degli obblighi comunitari), e' il seguente:
              "Art.   13  (Adeguamenti  tecnici).  -  1.  Alle  norme
          comunitarie  non  autonomamente applicabili, che modificano
          modalita'  esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di
          direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e' data
          attuazione,  nelle  materie  di  cui  all'art. 117, secondo
          comma,   della   Costituzione,  con  decreto  del  Ministro
          competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione
          alla  Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
          per le politiche comunitarie.
              2. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,  della  Costituzione,  i  provvedimenti  di  cui  al
          presente  articolo possono essere adottati nelle materie di
          competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province
          autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei
          suddetti  enti  nel dare attuazione a norme comunitarie. In
          tale  caso,  i provvedimenti statali adottati si applicano,
          per  le  regioni e le province autonome nelle quali non sia
          ancora  in  vigore  la  propria  normativa di attuazione, a
          decorrere   dalla   scadenza   del  termine  stabilito  per
          l'attuazione   della  rispettiva  normativa  comunitaria  e
          perdono  comunque efficacia dalla data di entrata in vigore
          della   normativa  di  attuazione  di  ciascuna  regione  e
          provincia  autonoma.  I  provvedimenti  recano  l'esplicita
          indicazione  della natura sostitutiva del potere esercitato
          e   del  carattere  cedevole  delle  disposizioni  in  essi
          contenute.".