Art. 8.
                      Disposizioni finanziarie
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2.  Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' di cui
all'articolo 3,   comma 5,   con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 27 marzo 2006
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              La  Malfa,  Ministro  per  le politiche
                              comunitarie
                              Matteoli,   Ministro   dell'ambiente  e
                              della tutela del territorio
                              Fini, Ministro degli affari esteri
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Tremonti,   Ministro  del-l'economia  e
                              delle finanze
                              Scajola,   Ministro   delle   attivita'
                              produttive
                              Berlusconi, Ministro (ad interim) della
                              salute
                              Buttiglione,  Ministro  per i beni e le
                              attivita' culturali
                              Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
                              e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Castelli