Art. 13.
Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
  1.  Al  comma 3 dell'articolo 30 del decreto legislativo le parole:
«nel   processo  di  verifica  della  firma»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «nel certificato».
 
          Note all'art. 13:
              - Si riporta il testo dell'art. 30, comma 3 del decreto
          legislativo  7 marzo  2005,  n.  82,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo:
              «Art.  30  (Responsabilita'  del  certificatore). 1.-2.
          (Omissis).  -  3. Il certificato qualificato puo' contenere
          limiti  d'uso  ovvero  un  valore limite per i negozi per i
          quali  puo'  essere  usato il certificato stesso, purche' i
          limiti  d'uso  o  il  valore  limite siano riconoscibili da
          parte   dei  terzi  e  siano  chiaramente  evidenziati  nel
          certificato  secondo  quanto previsto dalle regole tecniche
          di  cui  all'art.  71. Il certificatore non e' responsabile
          dei  danni derivanti dall'uso di un certificato qualificato
          che  ecceda  i  limiti  posti  dallo stesso o derivanti dal
          superamento del valore limite.».