Art. 21.
Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
  1. Al comma 1 dell'articolo 53 del decreto legislativo e' aggiunto,
in  fine,  il  seguente periodo: «Sono in particolare resi facilmente
reperibili e consultabili i dati di cui all'articolo 54.».
 
          Nota all'art. 21:
              - Si riporta il testo dell'art. 53, comma 1 del decreto
          legislativo  7 marzo  2005,  n.  82,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo:
                «Art.   53   (Caratteristiche  dei  siti).  -  1.  Le
          pubbliche    amministrazioni   centrali   realizzano   siti
          istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi
          di   accessibilita',   nonche'   di  elevata  usabilita'  e
          reperibilita',  anche  da  parte  delle  persone  disabili,
          completezza   di  informazione,  chiarezza  di  linguaggio,
          affidabilita',   semplicita'  di  consultazione,  qualita',
          omogeneita'  ed interoperabilita'. Sono in particolare resi
          facilmente   reperibili   e  consultabili  i  dati  di  cui
          all'articolo 54.».