Art. 21. Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. Al comma 1 dell'articolo 53 del decreto legislativo e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all'articolo 54.».
Nota all'art. 21: - Si riporta il testo dell'art. 53, comma 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 53 (Caratteristiche dei siti). - 1. Le pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di accessibilita', nonche' di elevata usabilita' e reperibilita', anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilita', semplicita' di consultazione, qualita', omogeneita' ed interoperabilita'. Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all'articolo 54.».