Art. 23. Modifica all'articolo 56 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. Alla rubrica dell'articolo 56, del decreto legislativo le parole: «al giudice amministrativo e contabile» sono sostituite dalle seguenti: «autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado». 2. Dopo il comma 2 dell'articolo 56, del decreto legislativo e' aggiunto il seguente: «2-bis. I dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze e le altre decisioni depositate in cancelleria o segreteria dell'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado sono, comunque, rese accessibili ai sensi dell'articolo 51 del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo n. 196 del 2003.».
Nota all'art. 23: - Si riporta il testo dell'art. 56, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 56 (Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado). - 1. I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile sono resi accessibili a chi vi abbia interesse mediante pubblicazione sul sistema informativo interno e sul sito istituzionale della rete INTERNET delle autorita' emananti. 2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e contabile, rese pubbliche mediante deposito in segreteria, sono contestualmente inserite nel sistema informativo interno e sul sito istituzionale della rete INTERNET, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali. 2-bis. I dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze e le altre decisioni depositate in cancelleria o segreteria dell'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado sono, comunque, rese accessibili ai sensi dell'art. 51 del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo n. 196 del 2003.».