Art. 26. Modifiche all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. Al comma 1 dell'articolo 62 del decreto legislativo dopo le parole: «e' realizzato con strumenti informatici» sono aggiunte le seguenti: «e nel rispetto delle regole tecniche concernenti il sistema pubblico di connettivita', in coerenza con le quali il Ministero dell'interno definisce le regole di sicurezza per l'accesso e per la gestione delle informazioni anagrafiche e fornisce i servizi di convalida delle informazioni medesime ove richiesto per l'attuazione della normativa vigente».
Nota all'art. 26: - Si riporta il testo dell'art. 62, comma 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 62 (Indice nazionale delle anagrafi). - 1. L'Indice nazionale delle anagrafi (INA), di cui all'art. 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e' realizzato con strumenti informatici e nel rispetto delle regole tecniche concernenti il sistema pubblico di connettivita', in coerenza con le quali il Ministero dell'interno definisce le regole di sicurezza per l'accesso e per la gestione delle informazioni anagrafiche e fornisce i servizi di convalida delle informazioni medesime ove richiesto per l'attuazione della normativa vigente.».