Art. 26.
Modifiche all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
  1.  Al  comma 1  dell'articolo  62  del decreto legislativo dopo le
parole:  «e'  realizzato  con strumenti informatici» sono aggiunte le
seguenti:  «e  nel  rispetto  delle  regole  tecniche  concernenti il
sistema  pubblico  di  connettivita',  in  coerenza  con  le quali il
Ministero dell'interno definisce le regole di sicurezza per l'accesso
e per la gestione delle informazioni anagrafiche e fornisce i servizi
di   convalida   delle   informazioni   medesime  ove  richiesto  per
l'attuazione della normativa vigente».
 
          Nota all'art. 26:
              - Si riporta il testo dell'art. 62, comma 1 del decreto
          legislativo  7 marzo  2005,  n.  82,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo:
              «Art.  62  (Indice  nazionale  delle  anagrafi).  -  1.
          L'Indice  nazionale delle anagrafi (INA), di cui all'art. 1
          della  legge  24 dicembre  1954, n. 1228, e' realizzato con
          strumenti  informatici e nel rispetto delle regole tecniche
          concernenti   il  sistema  pubblico  di  connettivita',  in
          coerenza  con  le quali il Ministero dell'interno definisce
          le  regole  di  sicurezza  per  l'accesso e per la gestione
          delle  informazioni  anagrafiche  e  fornisce  i servizi di
          convalida  delle  informazioni  medesime  ove richiesto per
          l'attuazione della normativa vigente.».