Art. 30.
Introduzione  del  Capo VIII del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
                                 82
  1.  Dopo  il  capo  VII  del  decreto  legislativo e' introdotto il
seguente:
                             «CAPO VIII
              Sistema pubblico di connettivita' e rete
            internazionale della pubblica amministrazione
                              SEZIONE I
      Definizioni relative al sistema pubblico di connettivita'
                              Art. 72.
      Definizioni relative al sistema pubblico di connettivita'
  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) "trasporto  di dati": i servizi per la realizzazione, gestione
ed  evoluzione  di  reti  informatiche  per  la trasmissione di dati,
oggetti multimediali e fonia;
    b) "interoperabilita'  di  base": i servizi per la realizzazione,
gestione  ed  evoluzione  di  strumenti  per  lo scambio di documenti
informatici  fra  le  pubbliche  amministrazioni  e  tra  queste  e i
cittadini;
    c) "connettivita'":  l'insieme dei servizi di trasporto di dati e
di interoperabilita' di base;
    d) "interoperabilita'  evoluta":  i  servizi idonei a favorire la
circolazione,  lo  scambio di dati e informazioni, e l'erogazione fra
le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;
    e) "cooperazione  applicativa":  la parte del sistema pubblico di
connettivita'  finalizzata  all'interazione tra i sistemi informatici
delle  pubbliche  amministrazioni  per  garantire  l'integrazione dei
metadati, delle informazioni e dei procedimenti amministrativi.
                              Art. 73.
               Sistema pubblico di connettivita' (SPC)
  1. Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della
Costituzione,   e  nel  rispetto  dell'autonomia  dell'organizzazione
interna  delle  funzioni  informative delle regioni e delle autonomie
locali il presente Capo definisce e disciplina il Sistema pubblico di
connettivita'   (SPC),   al   fine  di  assicurare  il  coordinamento
informativo  e  informatico dei dati tra le amministrazioni centrali,
regionali  e  locali  e promuovere l'omogeneita' nella elaborazione e
trasmissione  dei  dati stessi, finalizzata allo scambio e diffusione
delle   informazioni   tra   le   pubbliche  amministrazioni  e  alla
realizzazione di servizi integrati.
  2.  Il  SPC e' l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole
tecniche,  per  lo  sviluppo,  la  condivisione,  l'integrazione e la
diffusione  del  patrimonio  informativo  e  dei  dati della pubblica
amministrazione,  necessarie  per  assicurare  l'interoperabilita' di
base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici
e  dei  flussi  informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza
delle   informazioni,  nonche'  la  salvaguardia  e  l'autonomia  del
patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione.
  3.  La  realizzazione  del  SPC  avviene  nel rispetto dei seguenti
principi:
    a) sviluppo  architetturale  ed organizzativo atto a garantire la
natura federata, policentrica e non gerarchica del sistema;
    b) economicita'   nell'utilizzo   dei   servizi   di   rete,   di
interoperabilita' e di supporto alla cooperazione applicativa;
    c) sviluppo  del  mercato  e  della concorrenza nel settore delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
                              Art. 74.
         Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni
  1.   Il   presente   decreto   definisce   e   disciplina  la  Rete
internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC.
La  Rete  costituisce  l'infrastruttura di connettivita' che collega,
nel  rispetto  della  normativa vigente, le pubbliche amministrazioni
con  gli  uffici  italiani all'estero, garantendo adeguati livelli di
sicurezza e qualita'.
                             SEZIONE II
                Sistema pubblico di connettivita' SPC
                              Art. 75.
         Partecipazione al Sistema pubblico di connettivita'
  1.  Al SPC partecipano tutte le amministrazioni di cui all'articolo
2, comma 2.
  2. Il comma 1 non si applica alle amministrazioni di cui al decreto
legislativo  30 marzo 2001, n. 165, limitatamente all'esercizio delle
sole  funzioni  di  ordine  e  sicurezza  pubblica, difesa nazionale,
consultazioni elettorali.
  3.  Ai  sensi  dell'articolo  3  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  11 novembre  1994,  n.  680, nonche' dell'articolo 25 del
decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' comunque garantita la
connessione  con  il  SPC  dei  sistemi  informativi  degli organismi
competenti  per  l'esercizio  delle  funzioni  di  sicurezza e difesa
nazionale, nel loro esclusivo interesse e secondo regole tecniche che
assicurino   riservatezza  e  sicurezza.  E'  altresi'  garantita  la
possibilita'  di  connessione  al  SPC delle autorita' amministrative
indipendenti.
                              Art. 76.
Scambio  di documenti informatici nell'ambito del Sistema pubblico di
                            connettivita'
  1.   Gli   scambi   di   documenti  informatici  tra  le  pubbliche
amministrazioni   nell'ambito   del  SPC,  realizzati  attraverso  la
cooperazione  applicativa  e  nel rispetto delle relative procedure e
regole  tecniche di sicurezza, costituiscono invio documentale valido
ad ogni effetto di legge.
                              Art. 77.
           Finalita' del Sistema pubblico di connettivita'
  1. Al SPC sono attribuite le seguenti finalita':
    a) fornire un insieme di servizi di connettivita' condivisi dalle
pubbliche  amministrazioni  interconnesse,  definiti negli aspetti di
funzionalita', qualita' e sicurezza, ampiamente graduabili in modo da
poter    soddisfare    le   differenti   esigenze   delle   pubbliche
amministrazioni aderenti al SPC;
    b) garantire   l'interazione   della   pubblica   amministrazione
centrale  e  locale con tutti gli altri soggetti connessi a Internet,
nonche'  con  le  reti  di  altri  enti,  promuovendo l'erogazione di
servizi  di  qualita'  e la miglior fruibilita' degli stessi da parte
dei cittadini e delle imprese;
    c) fornire   un'infrastruttura   condivisa  di  interscambio  che
consenta  l'interoperabilita'  tra  tutte  le  reti  delle  pubbliche
amministrazioni  esistenti, favorendone lo sviluppo omogeneo su tutto
il territorio nella salvaguardia degli investimenti effettuati;
    d) fornire servizi di connettivita' e cooperazione alle pubbliche
amministrazioni   che   ne   facciano   richiesta,   per   permettere
l'interconnessione  delle  proprie  sedi  e  realizzare  cosi'  anche
l'infrastruttura interna di comunicazione;
    e) realizzare  un modello di fornitura dei servizi multifornitore
coerente  con  l'attuale  situazione  di  mercato e le dimensioni del
progetto stesso;
    f) garantire  lo sviluppo dei sistemi informatici nell'ambito del
SPC  salvaguardando  la  sicurezza  dei  dati,  la riservatezza delle
informazioni,  nel rispetto dell'autonomia del patrimonio informativo
delle singole amministrazioni e delle vigenti disposizioni in materia
di protezione dei dati personali.
                              Art. 78.
Compiti  delle  pubbliche  amministrazioni  nel  Sistema  pubblico di
                            connettivita'
  1.  Le  pubbliche  amministrazioni nell'ambito della loro autonomia
funzionale  e  gestionale adottano nella progettazione e gestione dei
propri  sistemi  informativi,  ivi inclusi gli aspetti organizzativi,
soluzioni tecniche compatibili con la cooperazione applicativa con le
altre  pubbliche  amministrazioni,  secondo le regole tecniche di cui
all'articolo 71, comma 1-bis.
  2.  Per  le  amministrazioni  di  cui  all'articolo 1, comma 1, del
decreto  legislativo  12 febbraio  1993, n. 39, le responsabilita' di
cui  al comma 1 sono attribuite al dirigente responsabile dei sistemi
informativi  automatizzati,  di  cui  all'articolo 10, comma 1, dello
stesso decreto legislativo.
                              Art. 79.
 Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettivita'
  1. E' istituita la Commissione di coordinamento del SPC, di seguito
denominata:  «Commissione»,  preposta  agli  indirizzi strategici del
SPC.
  2. La Commissione:
    a) assicura  il  raccordo  tra  le amministrazioni pubbliche, nel
rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti a ciascuna di esse;
    b) approva   le   linee   guida,  le  modalita'  operative  e  di
funzionamento  dei  servizi  e  delle  procedure  per  realizzare  la
cooperazione applicativa fra i servizi erogati dalle amministrazioni;
    c) promuove    l'evoluzione    del    modello   organizzativo   e
dell'architettura tecnologica del SPC in funzione del mutamento delle
esigenze   delle   pubbliche  amministrazioni  e  delle  opportunita'
derivanti dalla evoluzione delle tecnologie;
    d) promuove   la   cooperazione   applicativa  fra  le  pubbliche
amministrazioni,   nel   rispetto   delle   regole  tecniche  di  cui
all'articolo 71;
    e) definisce  i  criteri  e  ne verifica l'applicazione in merito
alla  iscrizione,  sospensione  e  cancellazione  dagli  elenchi  dei
fornitori qualificati SPC di cui all'articolo 82;
    f) dispone  la  sospensione  e  cancellazione  dagli  elenchi dei
fornitori qualificati di cui all'articolo 82;
    g) verifica  la  qualita'  e la sicurezza dei servizi erogati dai
fornitori qualificati del SPC;
    h) promuove  il  recepimento degli standard necessari a garantire
la   connettivita',   l'interoperabilita'  di  base  e  avanzata,  la
cooperazione applicativa e la sicurezza del Sistema.
  3.  Le  decisioni  della  Commissione  sono  assunte  a maggioranza
semplice  o  qualificata dei componenti in relazione all'argomento in
esame.  La  Commissione  a  tale fine elabora, entro tre mesi dal suo
insediamento,  un  regolamento  interno  da approvare con maggioranza
qualificata dei suoi componenti.
                              Art. 80.
Composizione  della Commissione di coordinamento del sistema pubblico
                          di connettivita'
  1.  La  Commissione e' formata da diciassette componenti incluso il
Presidente  di  cui  al  comma 2,  scelti  tra  persone di comprovata
professionalita'  ed esperienza nel settore, nominati con decreto del
Presidente  del Consiglio dei Ministri: otto componenti sono nominati
in  rappresentanza delle amministrazioni statali previa deliberazione
del  Consiglio dei Ministri, sette dei quali su proposta del Ministro
per l'innovazione e le tecnologie ed uno su proposta del Ministro per
la  funzione  pubblica; i restanti otto sono nominati su designazione
della   Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Uno dei sette componenti proposti
dal  Ministro  per  l'innovazione  e  le  tecnologie  e'  nominato in
rappresentanza  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri. Quando
esamina  questioni  di  interesse  della  rete  internazionale  della
pubblica   amministrazione   la   Commissione   e'  integrata  da  un
rappresentante  del  Ministero  degli  affari  esteri, qualora non ne
faccia gia' parte.
  2.  Il  Presidente  del  Centro  nazionale  per l'informatica nella
pubblica  amministrazione  e'  componente  di  diritto  e presiede la
Commissione. Gli altri componenti della Commissione restano in carica
per un biennio e l'incarico e' rinnovabile.
  3.  La Commissione e' convocata dal Presidente e si riunisce almeno
quattro volte l'anno.
  4.  L'incarico di Presidente o di componente della Commissione e la
partecipazione  alle  riunioni della Commissione non danno luogo alla
corresponsione  di alcuna indennita', emolumento, compenso e rimborso
spese  e  le  amministrazioni  interessate  provvedono  agli oneri di
missione  nell'ambito  delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili  a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
  5.  Per i necessari compiti istruttori la Commissione si avvale del
Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, di
seguito  denominato:  «CNIPA» e sulla base di specifiche convenzioni,
di organismi interregionali e territoriali.
  6.  La Commissione puo' avvalersi, nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie  e  strumentali disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi  o  maggiori oneri per la finanza pubblica, della consulenza di
uno  o  piu'  organismi di consultazione e cooperazione istituiti con
appositi  accordi  ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  7.  Ai fini della definizione degli sviluppi strategici del SPC, in
relazione  all'evoluzione  delle  tecnologie dell'informatica e della
comunicazione,  la  Commissione  puo'  avvalersi,  nell'ambito  delle
risorse finanziarie assegnate al CNIPA a legislazione vigente e senza
nuovi  o  maggiori  oneri  per  la finanza pubblica, di consulenti di
chiara fama ed esperienza in numero non superiore a cinque secondo le
modalita' definite nei regolamenti di cui all'articolo 87.
                              Art. 81.
Ruolo   del   Centro   nazionale  per  l'informatica  nella  pubblica
                           amministrazione
  1. Il CNIPA, nel rispetto delle decisioni e degli indirizzi forniti
dalla  Commissione,  anche avvalendosi di soggetti terzi, gestisce le
risorse  condivise  del  SPC  e  le  strutture  operative preposte al
controllo  e  supervisione  delle  stesse,  per  tutte  le  pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2.
  2.   Il  CNIPA,  anche  avvalendosi  di  soggetti  terzi,  cura  la
progettazione,  la  realizzazione, la gestione e l'evoluzione del SPC
per  le  amministrazioni  di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
                              Art. 82.
           Fornitori del Sistema pubblico di connettivita'
  1.  Sono  istituiti  uno  o  piu'  elenchi  di  fornitori a livello
nazionale   e   regionale   in  attuazione  delle  finalita'  di  cui
all'articolo 77.
  2.  I  fornitori  che  ottengono la qualificazione SPC ai sensi dei
regolamenti previsti dall'articolo 87, sono inseriti negli elenchi di
competenza  nazionale  o  regionale,  consultabili in via telematica,
esclusivamente  ai  fini dell'applicazione della disciplina di cui al
presente  decreto,  e  tenuti  rispettivamente  dal  CNIPA  a livello
nazionale  e  dalla  regione  di  competenza  a  livello regionale. I
fornitori   in   possesso  dei  suddetti  requisiti  sono  denominati
fornitori qualificati SPC.
  3.  I  servizi  per  i  quali  e' istituito un elenco, ai sensi del
comma 1,  sono  erogati,  nell'ambito  del  SPC,  esclusivamente  dai
soggetti  che abbiano ottenuto l'iscrizione nell'elenco di competenza
nazionale o regionale.
  4.  Per l'iscrizione negli elenchi dei fornitori qualificati SPC e'
necessario che il fornitore soddisfi almeno i seguenti requisiti:
    a) disponibilita'   di   adeguate  infrastrutture  e  servizi  di
comunicazioni elettroniche;
    b) esperienza comprovata nell'ambito della realizzazione gestione
ed evoluzione delle soluzioni di sicurezza informatica;
    c) possesso di adeguata rete commerciale e di assistenza tecnica;
    d) possesso  di  adeguati  requisiti  finanziari  e patrimoniali,
anche  dimostrabili  per  il  tramite di garanzie rilasciate da terzi
qualificati.
  5. Limitatamente ai fornitori dei servizi di connettivita' dovranno
inoltre essere soddisfatti anche i seguenti requisiti:
    a) possesso  dei  necessari  titoli abilitativi di cui al decreto
legislativo  1° agosto  2003,  n.  259,  per l'ambito territoriale di
esercizio dell'attivita';
    b) possesso di comprovate conoscenze ed esperienze tecniche nella
gestione  delle  reti  e servizi di comunicazioni elettroniche, anche
sotto il profilo della sicurezza e della protezione dei dati.
                              Art. 83.
                          Contratti quadro
  1.  Al  fine  della  realizzazione  del  SPC,  il  CNIPA  a livello
nazionale  e  le  regioni  nell'ambito  del  proprio  territorio, per
soddisfare   esigenze  di  coordinamento,  qualificata  competenza  e
indipendenza  di  giudizio,  nonche'  per  garantire la fruizione, da
parte   delle   pubbliche  amministrazioni,  di  elevati  livelli  di
disponibilita'  dei  servizi  e  delle stesse condizioni contrattuali
proposte  dal  miglior  offerente, nonche' una maggiore affidabilita'
complessiva  del  sistema,  promuovendo,  altresi', lo sviluppo della
concorrenza  e assicurando la presenza di piu' fornitori qualificati,
stipulano,  espletando  specifiche procedure ad evidenza pubblica per
la  selezione  dei  contraenti,  nel  rispetto delle vigenti norme in
materia, uno o piu' contratti-quadro con piu' fornitori per i servizi
di  cui all'articolo 77, con cui i fornitori si impegnano a contrarre
con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite.
  2.  Le  amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute a stipulare gli atti
esecutivi  dei  contratti-quadro  con  uno o piu' fornitori di cui al
comma 1,  individuati dal CNIPA. Gli atti esecutivi non sono soggetti
al  parere  del  CNIPA  e,  ove  previsto, del Consiglio di Stato. Le
amministrazioni  non  ricomprese  tra quelle di cui al citato art. 1,
comma 1,  del  decreto  legislativo n. 39 del 1993, hanno facolta' di
stipulare gli atti esecutivi di cui al presente articolo.
                              Art. 84.
    Migrazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione
  1.  Le  Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo  12 febbraio  1993,  n.  39,  aderenti alla Rete unitaria
della  pubblica  amministrazione,  presentano  al  CNIPA,  secondo le
indicazioni  da  esso fornite, i piani di migrazione verso il SPC, da
attuarsi  entro  diciotto  mesi  dalla data di approvazione del primo
contratto   quadro  di  cui  all'articolo  83,  comma 1,  termine  di
cessazione  dell'operativita'  della  Rete  unitaria  della  pubblica
amministrazione.
  2.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente articolo ogni
riferimento    normativo    alla   Rete   unitaria   della   pubblica
amministrazione si intende effettuato al SPC.
                             SEZIONE III
                         Rete internazionale
         della pubblica amministrazione e compiti del CNIPA
                              Art. 85.
Collegamenti  operanti per il tramite della Rete internazionale delle
                      pubbliche amministrazioni
  1.  Le  amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo  12 febbraio  1993,  n.  39,  che  abbiano  l'esigenza di
connettivita'  verso  l'estero,  sono tenute ad avvalersi dei servizi
offerti  dalla  Rete  internazionale delle pubbliche amministrazioni,
interconnessa al SPC.
  2.  Le  pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che dispongono
di  reti  in  ambito  internazionale sono tenute a migrare nella Rete
internazionale  delle  pubbliche  amministrazioni  entro  il 15 marzo
2007, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 75, commi 2 e 3.
  3. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo
1,  comma 1,  del  decreto  legislativo  12 febbraio 1993, n. 39, ivi
incluse  le  autorita'  amministrative  indipendenti, possono aderire
alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni.
                              Art. 86.
                      Compiti e oneri del CNIPA
  1. Il CNIPA cura la progettazione, la realizzazione, la gestione ed
evoluzione della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni,
previo espletamento di procedure concorsuali ad evidenza pubblica per
la  selezione  dei  fornitori  e  mediante  la  stipula  di  appositi
contratti-quadro   secondo   modalita'   analoghe  a  quelle  di  cui
all'articolo 83.
  2.  Il CNIPA, al fine di favorire una rapida realizzazione del SPC,
per  un  periodo  almeno  pari  a  due anni a decorrere dalla data di
approvazione  dei  contratti-quadro  di cui all'articolo 83, comma 1,
sostiene  i  costi  delle  infrastrutture  condivise,  a valere sulle
risorse gia' previste nel bilancio dello Stato.
  3.  Al termine del periodo di cui al comma 2, i costi relativi alle
infrastrutture    condivise    sono    a    carico    dei   fornitori
proporzionalmente  agli  importi  dei  contratti  di fornitura, e una
quota  di  tali  costi  e'  a  carico delle pubbliche amministrazioni
relativamente  ai servizi da esse utilizzati. I costi, i criteri e la
relativa   ripartizione   tra  le  amministrazioni  sono  determinati
annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta della Commissione, previa intesa con la Conferenza unificata
cui  all'articolo  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
salvaguardando  eventuali  intese  locali  finalizzate  a favorire il
pieno  ingresso  nel  SPC  dei  piccoli Comuni nel rispetto di quanto
previsto dal comma 5.
  4.  Il CNIPA sostiene tutti gli oneri derivanti dai collegamenti in
ambito  internazionale  delle amministrazioni di cui all'articolo 85,
comma 1,  per  i  primi  due anni di vigenza contrattuale, decorrenti
dalla  data  di approvazione del contratto quadro di cui all'articolo
83;  per  gli  anni  successivi  ogni onere e' a carico della singola
amministrazione contraente proporzionalmente ai servizi acquisiti.
  5. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo
1,  comma 1,  del  decreto  legislativo  12 febbraio 1993, n. 39, che
aderiscono  alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni,
ai  sensi dell'articolo 85, comma 3, ne sostengono gli oneri relativi
ai servizi che utilizzano.
                              Art. 87.
                             Regolamenti
  1.  Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n.  400,  con  uno  o  piu' decreti sulla proposta del Presidente del
Consiglio   dei   Ministri  o,  per  sua  delega,  del  Ministro  per
l'innovazione  e  le  tecnologie,  di concerto con il Ministro per la
funzione  pubblica,  d'intesa  con  la  Conferenza  unificata  di cui
all'articolo  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
adottati  regolamenti per l'organizzazione del SPC, per l'avvalimento
dei   consulenti   di   cui  all'articolo  80,  comma  7,  e  per  la
determinazione   dei  livelli  minimi  dei  requisiti  richiesti  per
l'iscrizione  agli  elenchi  dei fornitori qualificati del SPC di cui
all'articolo 82.».