Art. 4.
Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
  1.  Al  comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo le parole:
«al  decreto  legislativo  28 febbraio  2005,  n. 42» sono sostituite
dalle seguenti: «al presente decreto,».
 
          Nota all'art. 4:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  10  del  decreto
          legislativo  7 marzo  2005,  n.  82,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo.
              «Art.  10 (Sportelli per le attivita' produttive). - 1.
          Lo  sportello  unico  di  cui  all'art.  3  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  20 ottobre  1998, n. 447, e'
          realizzato  in  modalita'  informatica  ed  eroga  i propri
          servizi verso l'utenza anche in via telematica.
              2.  Gli  sportelli unici consentono l'invio di istanze,
          dichiarazioni,   documenti  e  ogni  altro  atto  trasmesso
          dall'utente  in  via  telematica  e  sono  integrati  con i
          servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.
              3.  Al  fine  di  promuovere  la  massima  efficacia ed
          efficienza   dello   sportello   unico,   anche  attraverso
          l'adozione  di  modalita'  omogenee  di  relazione  con gli
          utenti nell'intero territorio nazionale, lo Stato, d'intesa
          con  la  Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
          legislativo  28 agosto  1997,  n. 281, individua uno o piu'
          modelli   tecnico-organizzativi   di  riferimento,  tenendo
          presenti le migliori esperienze realizzate che garantiscano
          l'interoperabilita' delle soluzioni individuate.
              4.  Lo  Stato  realizza, nell'ambito di quanto previsto
          dal  sistema  pubblico  di connettivita' di cui al presente
          decreto,  un sistema informatizzato per le imprese relativo
          ai   procedimenti   di   competenza  delle  amministrazioni
          centrali anche ai fini di quanto previsto all'art. 11.».