Art. 9.
Modifica all'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
  1.  Al comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo, le parole:
«e   sicurezza»   sono   sostituite  dalle  seguenti:  «,  sicurezza,
integrita' e immodificabilita».
  2.  Al comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo il periodo:
«L'utilizzo  del  dispositivo  di  firma  si presume riconducibile al
titolare,  salvo  che  sia  data  prova contraria.» e' sostituito dal
seguente:   «L'utilizzo   del   dispositivo   di   firma  si  presume
riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.».
 
          Nota all'art. 9:
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  21  del  decreto
          legislativo  7 marzo  2005,  n.  82,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo.
              «Art.  21  (Valore probatorio del documento informatico
          sottoscritto).  -  1.  Il  documento  informatico,  cui  e'
          apposta  una  firma  elettronica,  sul  piano probatorio e'
          liberamente  valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue
          caratteristiche    oggettive    di   qualita',   sicurezza,
          integrita' e immodificabilita'.
              2.  Il  documento  informatico,  sottoscritto con firma
          digitale   o   con  un  altro  tipo  di  firma  elettronica
          qualificata,  ha  l'efficacia  prevista  dall'art. 2702 del
          codice  civile.  L'utilizzo  del  dispositivo  di  firma si
          presume  riconducibile  al  titolare,  salvo che questi dia
          prova contraria.
              3.  L'apposizione  ad  un  documento informatico di una
          firma  digitale  o  di  un  altro tipo di firma elettronica
          qualificata  basata su un certificato elettronico revocato,
          scaduto  o  sospeso  equivale  a mancata sottoscrizione. La
          revoca  o  la sospensione, comunque motivate, hanno effetto
          dal  momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o
          chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era gia'
          a conoscenza di tutte le parti interessate.
              4.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano
          anche  se  la firma elettronica e' basata su un certificato
          qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno
          Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre
          una delle seguenti condizioni:
                a) il  certificatore possiede i requisiti di cui alla
          direttiva   1999/93/CE   del   Parlamento   europeo  e  del
          Consiglio,  del  13 dicembre 1999, ed e' accreditato in uno
          Stato membro;
                b) il  certificato  qualificato  e'  garantito  da un
          certificatore  stabilito  nella Unione europea, in possesso
          dei requisiti di cui alla medesima direttiva;
                c) il certificato qualificato, o il certificatore, e'
          riconosciuto   in   forza   di   un  accordo  bilaterale  o
          multilaterale   tra   l'Unione  europea  e  Paesi  terzi  o
          organizzazioni internazionali.
              5.   Gli   obblighi   fiscali   relativi  ai  documenti
          informatici  ed  alla  loro riproduzione su diversi tipi di
          supporto sono assolti secondo le modalita' definite con uno
          o  piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,
          sentito   il  Ministro  delegato  per  l'innovazione  e  le
          tecnologie.».