IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2004/17/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le  procedure  di  appalto
degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono
servizi di trasporto e servizi postali, ed in particolare  l'articolo
71; 
  Vista  la  direttiva  2004/18/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  del  31  marzo  2004,  che  coordina  le   procedure   di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di  forniture  e  di
servizi, ed in particolare l'articolo 80; 
  Visto il regolamento  (CE)  1874/2004  della  Commissione,  del  28
ottobre 2004, che modifica le direttive 2004/17/CE e  2004/18/CE  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  riguardo   alle   soglie   di
applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti; 
  Visti gli articoli 1, 2 e 25 della legge 18  aprile  2005,  n.  62,
legge comunitaria per l'anno 2004,  recante  delega  al  Governo  per
l'attuazione delle citate direttive; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 13 gennaio 2006; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  reso  in  data  9
febbraio 2006; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 febbraio 2006; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 marzo 2006; 
  Sulla proposta del Ministro per  le  politiche  comunitarie  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  di  concerto  con  i
Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'economia e
delle finanze, del lavoro e delle  politiche  sociali,  degli  affari
esteri, della giustizia, delle attivita' produttive,  dell'interno  e
per i beni e le attivita' culturali; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
                               Oggetto 
 
  1.  Il  presente  codice  disciplina  i  contratti  delle  stazioni
appaltanti, degli enti aggiudicatori e  dei  soggetti  aggiudicatori,
aventi per oggetto l'acquisizione  di  servizi,  prodotti,  lavori  e
opere. 
  2. Nei casi in cui le norme vigenti consentono la  costituzione  di
societa' miste per la realizzazione e/o gestione di un'opera pubblica
o di un servizio, la scelta del socio privato avviene  con  procedure
di evidenza pubblica. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - Per le direttive CEE vengono forniti gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La direttiva 2004/17/CE e' pubblicata nella  G.U.C.E.
          30 aprile 2004, n. L 134. 
              - La direttiva 2004/18/CE e' pubblicata nella  G.U.C.E.
          30 aprile 2004, n. L 134. 
              - Il regolamento (CE)  1874/2004  e'  pubblicato  nella
          G.U.C.E. 29 ottobre 2004, n. L 326. 
              - Gli articoli 1, 2 e 25 della legge 18 aprile 2005, n.
          62, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005,  n.
          96, supplemento ordinario, cosi' recitano: 
              «Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive comunitarie). - 1.  Il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente   legge,   i   decreti
          legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
          alle direttive comprese negli elenchi di cui agli  allegati
          A e B. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro per le politiche comunitarie e  del  Ministro  con
          competenza istituzionale  prevalente  per  la  materia,  di
          concerto  con  i  Ministri  degli  affari   esteri,   della
          giustizia, dell'economia e delle finanze e  con  gli  altri
          Ministri  interessati  in   relazione   all'oggetto   della
          direttiva. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione delle  direttive  comprese  nell'elenco  di  cui
          all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso  a
          sanzioni  penali,  quelli  relativi  all'attuazione   delle
          direttive elencate nell'allegato A,  sono  trasmessi,  dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          perche' su di essi sia espresso il  parere  dei  competenti
          organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data  di
          trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza  del
          parere. Qualora il termine  per  l'espressione  del  parere
          parlamentare di cui al presente  comma,  ovvero  i  diversi
          termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni
          che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
          5  o  successivamente,  questi  ultimi  sono  prorogati  di
          novanta giorni. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  della  direttiva  2003/10/CE,  della  direttiva
          2003/20/CE, della  direttiva  2003/35/CE,  della  direttiva
          2003/42/CE, della  direttiva  2003/59/CE,  della  direttiva
          2003/85/CE, della  direttiva  2003/87/CE,  della  direttiva
          2003/99/CE,   della   direttiva   2003/122/Euratom,   della
          direttiva  2004/8/CE,  della  direttiva  2004/12/CE,  della
          direttiva 2004/17/CE,  della  direttiva  2004/18/CE,  della
          direttiva 2004/22/CE,  della  direttiva  2004/25/CE,  della
          direttiva 2004/35/CE,  della  direttiva  2004/38/CE,  della
          direttiva 2004/39/CE, della direttiva  2004/67/CE  e  della
          direttiva  2004/101/CE  sono  corredati   della   relazione
          tecnica di cui all'art. 11-ter,  comma  2,  della  legge  5
          agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi
          e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari
          competenti per i profili finanziari. Il  Governo,  ove  non
          intenda   conformarsi   alle   condizioni   formulate   con
          riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art.
          81, quarto  comma,  della  Costituzione,  ritrasmette  alle
          Camere  i   testi,   corredati   dei   necessari   elementi
          integrativi di informazione, per i pareri definitivi  delle
          Commissioni competenti per i profili finanziari che  devono
          essere espressi entro venti giorni. 
              5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in  vigore
          di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1,  nel
          rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati  dalla
          presente legge, il Governo puo' emanare, con  la  procedura
          indicata nei commi 2, 3 e  4,  disposizioni  integrative  e
          correttive dei decreti legislativi  emanati  ai  sensi  del
          comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5-bis. 
              5-bis. Entro tre anni dalla data di entrata  in  vigore
          dei decreti legislativi di cui al  comma  1,  adottati  per
          l'attuazione  delle  direttive  2004/39/CE,   relativa   ai
          mercati   degli   strumenti   finanziari,   e   2004/25/CE,
          concernente le offerte pubbliche di acquisto,  il  Governo,
          nel rispetto  dei  principi  e  criteri  direttivi  di  cui
          all'art.  2  e  con  la  procedura  prevista  dal  presente
          articolo,   puo'   emanare   disposizioni   integrative   e
          correttive  al  fine  di  tenere  conto   delle   eventuali
          disposizioni  di  attuazione  adottate  dalla   Commissione
          europea  secondo  la  procedura  di  cui,  rispettivamente,
          all'art. 64, paragrafo 2,  della  direttiva  2004/39/CE,  e
          all'art. 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE. 
              6. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,   della   Costituzione,   i   decreti    legislativi
          eventualmente  adottati   nelle   materie   di   competenza
          legislativa delle regioni  e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e  le
          province autonome nelle quali non sia ancora in  vigore  la
          propria normativa di attuazione, alla data di scadenza  del
          termine  stabilito   per   l'attuazione   della   normativa
          comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere  dalla
          data di entrata in vigore  della  normativa  di  attuazione
          adottata da  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma  nel
          rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
          e, nelle materie di competenza  concorrente,  dei  principi
          fondamentali stabiliti dalla legislazione  dello  Stato.  A
          tale  fine  i  decreti   legislativi   recano   l'esplicita
          indicazione  della  natura  sostitutiva  e  cedevole  delle
          disposizioni in essi contenute. 
              7. Il Ministro per le politiche comunitarie,  nel  caso
          in cui una o piu' deleghe di cui al  comma  1  non  risulti
          ancora  esercitata  trascorsi  quattro  mesi  dal   termine
          previsto dalla direttiva per la sua  attuazione,  trasmette
          alla Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica  una
          relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia   a
          giustificazione del ritardo. Il Ministro per  le  politiche
          comunitarie ogni quattro mesi informa  altresi'  la  Camera
          dei deputati e il Senato della Repubblica  sullo  stato  di
          attuazione delle direttive da parte delle regioni  e  delle
          province autonome. 
              8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive comprese negli allegati A  e  B,
          ritrasmette  con  le  sue  osservazioni  e  con   eventuali
          modificazioni i testi alla Camera dei deputati ed al Senato
          della Repubblica per il parere definitivo che  deve  essere
          espresso entro venti giorni.». 
              «Art. 2 (Principi e criteri  direttivi  generali  della
          delega legislativa). - 1. Salvi gli  specifici  principi  e
          criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni  di  cui  al
          capo II ed in aggiunta a quelli contenuti  nelle  direttive
          da attuare, i decreti legislativi di cui  all'art.  1  sono
          informati  ai  seguenti  principi   e   criteri   direttivi
          generali: 
                a)  le   amministrazioni   direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative; 
                b) ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni  alle  discipline  stesse,  fatte  salve   le
          materie oggetto di delegificazione  ovvero  i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa; 
                c) salva l'applicazione delle norme  penali  vigenti,
          ove   necessario   per   assicurare   l'osservanza    delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  103.291
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La
          sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  non
          inferiore a 103 euro e non  superiore  a  103.291  euro  e'
          prevista  per  le  infrazioni  che  ledano  o  espongano  a
          pericolo  interessi  diversi  da  quelli  sopra   indicati.
          Nell'ambito  dei  limiti  minimi  e  massimi  previsti,  le
          sanzioni  sopra  indicate  sono  determinate   nella   loro
          entita', tenendo conto della diversa  potenzialita'  lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che l'infrazione puo' recare  al  colpevole  o
          alla persona o all'ente nel cui interesse egli  agisce.  In
          ogni  caso  sono  previste  sanzioni  identiche  a   quelle
          eventualmente gia' comminate dalle  leggi  vigenti  per  le
          violazioni omogenee e di pari  offensivita'  rispetto  alle
          infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi; 
                d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi recanti  le  norme  occorrenti  per
          dare attuazione alle direttive nei soli  limiti  occorrenti
          per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione   delle
          direttive stesse; alla  relativa  copertura,  nonche'  alla
          copertura  delle  minori  entrate  eventualmente  derivanti
          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia
          possibile fare fronte  con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede a carico del  fondo
          di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile  1987,
          n. 183, per un ammontare complessivo  non  superiore  a  50
          milioni di euro; 
                e)  all'attuazione  di   direttive   che   modificano
          precedenti direttive gia' attuate con legge o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva modificata; 
                f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che,
          nelle  materie  oggetto  delle  direttive  da  attuare,  la
          disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni  delle
          direttive medesime,  tenuto  anche  conto  delle  eventuali
          modificazioni  comunque   intervenute   fino   al   momento
          dell'esercizio della delega; 
                g)   quando   si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze fra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione  e   adeguatezza   e   le
          competenze delle regioni e degli altri  enti  territoriali,
          le procedure per salvaguardare l'unitarieta'  dei  processi
          decisionali, la trasparenza, la  celerita',  l'efficacia  e
          l'economicita'  nell'azione  amministrativa  e  la   chiara
          individuazione dei soggetti responsabili; 
                h) i decreti legislativi assicurano che sia garantita
          una effettiva parita' di trattamento dei cittadini italiani
          rispetto a quelli  degli  altri  Stati  membri  dell'Unione
          europea, facendo in modo di assicurare il  massimo  livello
          di armonizzazione possibile tra le legislazioni interne dei
          vari Stati membri ed  evitando  l'insorgere  di  situazioni
          discriminatorie a danno dei cittadini italiani nel  momento
          in cui gli stessi sono tenuti a rispettare, con particolare
          riferimento  ai  requisiti  richiesti  per  l'esercizio  di
          attivita' commerciali e professionali, una disciplina  piu'
          restrittiva di quella applicata ai  cittadini  degli  altri
          Stati membri.». 
              «Art. 25 (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  della
          direttiva 2004/17/CE  del  31  marzo  2004  del  Parlamento
          europeo e del  Consiglio,  che  coordina  le  procedure  di
          appalto degli enti erogatori di acqua e di  energia,  degli
          enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali,
          e  della  direttiva  2004/18/CE  del  31  marzo  2004   del
          Parlamento   europeo   e   del   Consiglio,   relativa   al
          coordinamento  delle  procedure  di  aggiudicazione   degli
          appalti pubblici di lavori, di forniture e di  servizi).  -
          1. Il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita'  di
          cui all'art. 1, uno o  piu'  decreti  legislativi  volti  a
          definire un quadro  normativo  finalizzato  al  recepimento
          della direttiva 2004/17/CE del 31 marzo 2004 del Parlamento
          europeo e del  Consiglio,  che  coordina  le  procedure  di
          appalto degli enti erogatori di acqua e di  energia,  degli
          enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali,
          e  della  direttiva  2004/18/CE  del  31  marzo  2004   del
          Parlamento   europeo   e   del   Consiglio,   relativa   al
          coordinamento  delle  procedure  di  aggiudicazione   degli
          appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi,  nel
          rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) compilazione di un unico testo  normativo  recante
          le disposizioni legislative  in  materia  di  procedure  di
          appalto disciplinate dalle due direttive coordinando  anche
          le altre disposizioni in vigore nel rispetto  dei  principi
          del Trattato istitutivo dell'Unione europea; 
                b) semplificazione delle procedure di affidamento che
          non  costituiscono  diretta  applicazione  delle  normative
          comunitarie, finalizzata a  favorire  il  contenimento  dei
          tempi e la massima flessibilita' degli strumenti giuridici; 
                c) conferimento all'Autorita' per  la  vigilanza  sui
          lavori pubblici, in attuazione della normativa comunitaria,
          dei compiti di vigilanza nei settori oggetto della presente
          disciplina;  l'Autorita',  caratterizzata  da  indipendenza
          funzionale e autonomia organizzativa,  si  dota,  nei  modi
          previsti dal proprio ordinamento,  di  forme  e  metodi  di
          organizzazione e di analisi dell'impatto  della  normazione
          per l'emanazione di atti di competenza e,  in  particolare,
          di  atti  amministrativi  generali,  di  programmazione   o
          pianificazione. I compiti di cui alla presente lettera sono
          svolti   nell'ambito   delle    competenze    istituzionali
          dell'Autorita', che vi provvede con le  strutture  umane  e
          strumentali  disponibili  sulla  base  delle   disposizioni
          normative vigenti e senza nuovi o  maggiori  oneri  per  il
          bilancio dello Stato; 
                d) adeguare la normativa alla sentenza della Corte di
          giustizia delle Comunita' europee del 7 ottobre 2004  nella
          causa C-247/02. 
              2. I decreti legislativi  previsti  dal  comma  1  sono
          emanati sentito il parere della Conferenza unificata di cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          che si pronunzia entro trenta giorni; decorso tale  termine
          i decreti legislativi sono emanati  anche  in  mancanza  di
          detto parere. 
              3. Entro due anni dalla data di entrata in  vigore  dei
          decreti legislativi previsti dal  comma  1  possono  essere
          emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto
          delle procedure di cui all'art. 1, commi 2, 3 e 4. 
              4. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di
          cui al comma 1, al settore postale si applica la disciplina
          di cui al decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.  158,  e
          successive modificazioni. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  recante:  «Definizione
          ed  ampliamento   delle   attribuzioni   della   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione,  per
          le materie ed i compiti di interesse comune delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          30 agosto 1997, n. 202. 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli affari regionali; ne fanno parte altresi'  il  Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il Ministro della sanita', il presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.