Art. 101. 
Disposizioni   generali   sulla   partecipazione   ai   concorsi   di
                            progettazione 
                    (art. 66, direttiva 2004/18) 
 
  1. L'ammissione dei partecipanti ai concorsi di  progettazione  non
puo' essere limitata: 
    a) al territorio di un solo Stato membro o a una parte di esso; 
    b) per il fatto che, secondo la legislazione dello  Stato  membro
in cui si svolge il concorso, i partecipanti debbono  essere  persone
fisiche o persone giuridiche. 
  2. Sono ammessi a partecipare ai concorsi di progettazione,  per  i
lavori, i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere  d),  e),
f), g), h). Il regolamento stabilisce i requisiti dei concorrenti  ai
concorsi di progettazione per servizi e forniture.